Conai: ecco le nuove linee guida sull’etichettatura ambientale degli imballaggi
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Il CONAI ha pubblicato le linee guida sull’etichettatura ambientale degli imballaggi (http://www.progettarericiclo.com//docs/etichettatura-ambientale-degli-imballaggi).
Il documento CONAI vuole essere uno strumento di aiuto per le Aziende nell’ottemperare ai nuovi obblighi in materia di etichettatura ambientale derivanti dall’approvazione del Decreto legislativo n. 116 del 2020, che ha modificato il Codice dell’Ambiente riguardo le informazioni obbligatorie che devono essere riportate sugli imballaggi, vetro incluso.
Infatti, l’articolo 3, comma 3, lettera c), del citato d.lgs. ha modificato il comma 5 dell’articolo 219 del richiamato Codice dell’Ambiente (Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
La formulazione attuale è:
“Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulla destinazione finale degli imballaggi. I produttori hanno, altresì l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”.
Ne consegue che – a decorrere dal 26 settembre 2020 - tutti gli imballaggi devono riportare le informazioni relative alla natura del materiale, sulla base delle indicazioni fornite dalla decisione 97/129/CE della Commissione (Allegato 1), e, quando sono destinati al consumatore finale, anche le informazioni relative al corretto smaltimento/raccolta differenziata.
Poiché l’articolo 261, comma 3, del Codice dell’Ambiente dispone che la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro si applica “a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all’articolo 219, comma 5”, l’obbligo ricade non solo sui produttori degli imballaggi ma anche sugli utilizzatori: questi ultimi, infatti, sono i soggetti che materialmente immettono l’imballaggio nel mercato, in particolare, per gli imballaggi destinati al consumatore finale.
Tale novità legislativa ha generato alcune criticità: fra tutte spicca quella relativa all’entrata in vigore del nuovo obbligo, non prevedendo la norma alcun periodo transitorio, né di esaurimento/smaltimento delle scorte dei prodotti in magazzino.
Non è escluso che possa intervenire a breve un decreto correttivo.