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09 Dicembre 2021

Protocollo nazionale sullo smart working: ecco i criteri

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di Redazione | in 
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Sottoscritto dal Ministero del lavoro e dalle Parti sociali il Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile. Prevista adesione al lavoro agile su base volontaria previa stipulazione di un accordo individuale tra lavoratore e datore. Presenti nell’accordo indicazioni su orari, diritto alla disconnessione, strumenti di lavoro ed esercizio dei diritti sindacali. Suggerita introduzione di un incentivo pubblico alle aziende che regolamentino il lavoro agile tramite contrattazione collettiva. 

Il Ministero del Lavoro ha sottoscritto, insieme alle Parti sociali, un protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile che fissa il quadro di riferimento per la definizione dello svolgimento del lavoro in modalità agile, e delinea le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale. 

Il Protocollo interviene anche al fine di risolvere alcune criticità rilevate rispetto al lavoro agile durante la crisi pandemica, con particolare riferimento a quelle legate al coordinamento del lavoratore agile con la complessiva organizzazione del lavoro, alla condivisione di informazioni, alla riduzione dei tempi di risposta alle richieste, e al bilanciamento corretto delle pause.

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  • Volontarietà – L’adesione al lavoro agile avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso. L’eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile non rileva né ai fini del licenziamento, né sul piano disciplinare.
  • Accordo individuale – Il lavoro agile viene avviato previa stipulazione per iscritto dell’accordo individuale sottoscritto tra il datore di lavoro e il lavoratore, che si adegua ai contenuti della eventuale contrattazione collettiva di riferimento, e che indica: 
    • la durata dell’accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato;
    • l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
    • i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali;
    • gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, con riferimento anche alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari; 
    • gli strumenti di lavoro;
    • i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione;
    • le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nel della normativa sulla protezione dei dati personali;
    • l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile;
    • le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.
  • Organizzazione del lavoro – La giornata lavorativa svolta in modalità agile si caratterizza per l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati e nel rispetto dell’organizzazione delle attività assegnate dal responsabile a garanzia dell’operatività dell’azienda e dell’interconnessione tra le varie funzioni aziendali. 
  • Orari e diritto alla disconnessione – La prestazione di lavoro può essere articolata in fasce orarie, individuando la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa. Salvo esplicita previsione dei contratti collettivi nazionali, territoriali e/o aziendali, durante le giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non possono essere di norma previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario.
  • Assenze – Nei casi di assenze c.d. legittime (es. malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie, ecc.), il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell’attività lavorativa.
  • Luogo di lavoro – Il lavoratore è libero di individuare il luogo di svolgimento della prestazione purché esso consenta la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza. I luoghi inidonei possono essere individuati tramite contrattazione collettiva. 
  • Strumenti di lavoro – Il datore di lavoro fornisce, salvo eccezioni, la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento dello smart working. Qualora si opti per l’utilizzo di strumenti tecnologici e informatici propri del lavoratore, è necessario stabilire criteri e requisiti minimi di sicurezza da implementare ed eventuali forme di indennizzo per le spese.
  • Salute e sicurezza sul lavoro – Ai lavoratori agili si applica la disciplina previgente in materia di lavoro agile, di sicurezza sul lavoro, di assicurazione obbligatoria, di obblighi di salute e sicurezza sul lavoro. Il datore garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e fornisce l’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. 
  • Infortuni e malattie professionali – Il lavoratore agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali. 
  • Diritti sindacali – Lo smart working non modifica il sistema dei diritti e delle libertà sindacali individuali e collettive. 
  • Parità di trattamento – Ciascun lavoratore agile ha diritto, rispetto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dei locali aziendali, allo stesso trattamento economico. Le Parti sociali promuovono inoltre lo svolgimento del lavoro in modalità agile, garantendo la parità tra i generi, e si impegnano a rafforzare i servizi e le misure di equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.
  • Lavoratori fragili e disabili – Si prevede che venga facilitato l’accesso al lavoro agile per i lavoratori in condizioni di fragilità e di disabilità, anche nella prospettiva di utilizzare tale modalità di lavoro come misura di accomodamento ragionevole.
  • Welfare e inclusività – Si prevede lo sviluppo nell’ambito degli strumenti di welfare aziendale e di bilateralità, un più ampio e concreto supporto anche in ambito di genitorialità, inclusione e conciliazione vita-lavoro, anche mediante misure di carattere economico e/o strumenti di welfare che supportino l’attività di lavoro in modalità agile da parte del lavoratore.
  • Protezione dei dati personali – Il lavoratore è tenuto a trattare i dati personali cui accede per fini professionali in conformità alle istruzioni fornite dal datore di lavoro, e alla riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in proprio possesso. Il datore di lavoro informa il lavoratore agile in merito ai trattamenti dei dati personali che lo riguardano. Il datore di lavoro promuove l’adozione di policy aziendali basate sul concetto di security by design, che prevedono la gestione dei data breach e l’implementazione di misure di sicurezza adeguate che comprendono, a titolo meramente esemplificativo, se del caso la crittografia, l’adozione di sistemi di autenticazione e VPN, la definizione di piani di backup e protezione malware.
  • Percorsi formativi. Si prevedono percorsi formativi, finalizzati a incrementare specifiche competenze tecniche, organizzative, digitali, anche per avere un efficace e sicuro utilizzo degli strumenti di lavoro forniti in dotazione. 
  • Osservatorio bilaterale di monitoraggio. Si istituisce un Osservatorio nazionale bilaterale in materia di lavoro agile con l’obiettivo di monitorare: 
    • i risultati raggiunti su base nazionale attraverso il lavoro agile, per favorire lo scambio di informazioni e la diffusione delle migliori pratiche
    • lo sviluppo della contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale di regolazione del lavoro agile;

L’Osservatorio è presieduto dal Ministro del Lavoro o da un suo delegato ed è composto da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori designati dalle Parti firmatarie del Protocollo.

  • Incentivo alla contrattazione collettiva. Si concorda sulla necessità di incentivare l’utilizzo corretto del lavoro agile anche tramite un incentivo pubblico destinato alle aziende che regolamentino il lavoro agile tramite contrattazione collettiva. Inoltre, si chiedono urgenti misure di semplificazione del regime delle comunicazioni obbligatorie relative all’invio dell’accordo individuale che seguano le stesse modalità del regime semplificato attualmente vigente.

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