Promozione OCM vino: ecco le flessibilità che rispondono alle richieste del settore
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Il Governo viene incontro alla filiera con l'introduzione di norme più flessibili riguardo l'Ocm vino.
Il Ministero delle politiche agricole ha adottato unl decreto (Dm n. 246465 del 1° giugno 2022) recante deroghe al decreto Mipaaf 4 aprile 2019, n. 3893, per contrastare le turbative di mercato causate dalla crisi internazionale conseguente all’invasione militare dell’Ucraina da parte della Russia e alle misure di contenimento alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 praticate dalla Repubblica Popolare Cinese e del relativo decreto direttoriale attuativo n. 258544 dell’8 giugno 2022.
Il Ministero ha inteso introdurre alcune flessibilità, nel quadro della misura OCM vino - Promozione nei Paesi terzi, per tenere conto dell’attuale complessità in cui le aziende sono costrette ad operare, a seguito dello scoppio del conflitto russo ucraino e delle misure di contenimento adottate dalla Cina per frenare la diffusione dell’epidemia da Covid-19.
In particolare, sono state introdotte le seguenti novità:
Esclusivamente per l’annualità 2021/2022, i soggetti beneficiari che hanno previsto lo svolgimento di iniziative di promozione nei Paesi terzi Cina, Federazione Russa, Bielorussia e Ucraina possono richiedere una variante che riduce i costi totali del progetto, ferma restando la percentuale di contributo richiesto in domanda e fatte salve le spese già sostenute al momento della presentazione di tale richiesta.
Come previsto dal decreto direttoriale, la richiamata variante deve essere presentata entro e non oltre l’8 luglio 2022 all’autorità competente che ha approvato il progetto di promozione, tramite l’invio per mezzo di posta elettronica certificata dell’allegato A al presente decreto, debitamente compilato. Le autorità competenti autorizzano le modifiche entro 60 giorni dalla ricezione e ne danno comunicazione al soggetto beneficiario, oltre che ad AGEA. In caso di mancato riscontro entro i termini sopra indicati, l’istanza si intende respinta. Le spese sono ammesse a fare data dalla presentazione della domanda di variazione e saranno riconosciute solo in caso di approvazione della stessa da parte di ciascuna autorità competente.
Con riferimento ai progetti nazionali, le istanze devono pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata
La variante può prevedere la riduzione del numero di operazioni previste ed approvate o la loro eliminazione, parziale o totale, nei Paesi terzi Cina, Federazione Russa, Bielorussia e Ucraina, ferme restando le attività previste in eventuali altri Paesi terzi coinvolti nel progetto approvato dall’autorità competente. Nel caso di progetti destinati a più Paesi target, la variante può prevedere anche l’eliminazione delle attività previste per i Paesi terzi target previsti, con riferimento agli investimenti destinati Paesi terzi Cina, Federazione Russa, Bielorussia e Ucraina, fatte salve le eventuali spese già sostenute al momento della presentazione della richiesta di variazione.
La variante può prevedere, esclusivamente per ciascuno dei Paesi terzi Cina, Federazione Russa, Bielorussia e dell’Area geografica omogenea Area Europa extra UE orientale, solo con riferimento al Paese terzo Ucraina, un contributo minimo per Paese terzo o Area geografica omogeneainferiore a 250.000 euro o a 500.000 euro nel caso in cui il progetto sia destinato ad un solo di tali Paesi terzi o di tale Area geografica omogenea, o inferiore agli importi minimi indicati dalle regioni e province autonome con proprio avviso, fatte salve le spese già sostenute al momento della presentazione di tale richiesta.I soggetti partecipanti possono prevedere un contributo minimo per ciascuno dei Paesi terzi Cina, Federazione Russa, Bielorussia e Ucraina inferiore a quanto ivi indicato e le spese effettuate sono riconosciute anche se inferiori a euro 10.000,00 oppure a quanto previsto dalle Regioni o dalle Province autonome con proprio avviso.
La variante può prevederel’eliminazione di uno o più dei Paesi target Cina, Federazione Russa, Bielorussia e Ucraina, fatte salve le spese già sostenute al momento della presentazione di tale richiesta.Qualora il progetto sia destinato unicamente ad uno o più dei Paesi target Cina, Federazione Russa, Bielorussia e Ucraina, è possibile richiedere l’eliminazione di tutte le attività programmate, fatte salve le spese già sostenute al momento della presentazione di tale richiesta.
Esclusivamente per l’annualità 2021/2022, i soggetti beneficiari possono richiedere una variazione straordinaria che preveda lo spostamentoparziale o totaledelle risorse destinate ad uno dei Paesi terzi Cina, Federazione Russa, Bielorussia e Ucraina verso gli altri Paesi target ai quali il progetto di promozione approvato è destinato.
Esclusivamente per l’annualità 2021/2022, a seguito della richiesta di spostamento parziale o totale delle risorse, non si applica quanto previsto dal decreto ministeriale in materia di contributo minimo ammissibile in relazione a tali Paesi terzi. Non si applica, altresì, l’importo di contributo minimo per Paese per soggetto partecipante e le spese effettuate sono riconosciute anche se inferiori a euro 10.000,00 oppure a quanto previsto dalle regioni o province autonome con proprio avviso.
Si precisa che non è consentito alcuno spostamento di risorse verso altri Paesi terzi non indicati nella domanda di contributo. Nello spostamento di risorse tra Paesi è facoltà del soggetto beneficiario proporre attività diverse rispetto a quelle approvate.
Più precisamente, qualora il soggetto beneficiario sia un’Organizzazione professionale, un’Organizzazione di produttori di vino, un’Associazione di Organizzazioni di produttori di vino, un’Organizzazione interprofessionale, un Consorzio di tutela o un Produttore di vino, è possibile richiedere lo spostamento di risorse esclusivamente verso eventuali altri Paesi target in cui, secondo il progetto di promozione approvato, erano già programmate iniziative.
Non è, quindi, consentito alcuno spostamento di risorse verso altri Paesi terzi non indicati nella domanda di contributo.
Qualora, invece, il soggetto beneficiario sia un’Associazione temporanea di impresa e di scopo costituenda o costituite, un Consorzio, Associazioni, Federazione, Società cooperative o una Rete di impresa, i soggetti partecipantipossono richiedere lo spostamento di risorse esclusivamente verso eventuali altri Paesi target in cui, secondo il progetto di promozione approvato, ciascuno di essi aveva già programmato lo svolgimento di iniziative.
Non è, quindi, consentito alcuno spostamento di risorse verso altri Paesi terzi non indicati nella domanda di contributo da parte di ciascun soggetto partecipante.
La richiamata variazione straordinaria deve essere presentata entro e non oltre il 30 settembre 2022 all’autorità competente che ha approvato il progetto di promozione, tramite l’invio per mezzo di posta elettronica certificata dell’allegato B al presente decreto, debitamente compilato. Le autorità competenti autorizzano le modifiche entro 60 giorni dalla ricezione e ne danno comunicazione al soggetto beneficiario e ad AGEA. In caso di mancato riscontro entro i termini sopra indicati, l’istanza si deve intendere respinta. Le spese sono ammesse a fare data dalla presentazione della domanda di variazione straordinaria e saranno riconosciute solo in caso di approvazione della stessa da parte di ciascuna autorità competente.
Con riferimento ai progetti nazionali, le istanze devono pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata
Entrambe le varianti non rilevano ai fini della determinazione del numero massimo di varianti che un soggetto beneficiario può presentare nel corso dell’annualità 2021/2022.
Esclusivamente per l’annualità 2022/2023, al fine di favorire la massima partecipazione ai soggetti proponenti, per i progetti a valere sui fondi quota nazionale, il contributo richiesto per ciascun progetto, nell’ambito dell’esercizio finanziario comunitario di pertinenza, non supera i due milioni di euro, a prescindere dall’importo totale del progetto presentato.