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23 Ottobre 2020

Pac: i punti dell'accordo politico raggiunto al Consiglio Ue

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di Redazione | in 
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I Ministri dell’Agricoltura dell’UE a 27 hanno raggiunto un accordo politico sulla riforma della PAC post 2020, che consente al Consiglio di poter avviare i negoziati con la Commissione ed il Parlamento europeo.

Nello specifico, la posizione del Consiglio prevede:

Per il regolamento sui Piani strategici:

La possibilità di finanziare, tramite la misura Ristrutturazione e riconversione vigneti (RRV), interventi di miglioramento nella gestione del vigneto, con particolare riferimento a tecniche di produzione sostenibile;

La possibilità di finanziare, tramite la misura Investimenti, interventi che riguardano anche la fase agricola della produzione e non solo quella della trasformazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli;

La possibilità di finanziare, tramite la misura Innovazione, investimenti legati allo sviluppo di nuovi prodotti, inclusi quelli ottenuti a partire dai sottoprodotti della vinificazione;

Gli Stati membri possono integrare con risorse nazionali la quota di contribuzione pubblica relativa alla misura Promozione fino al 30% della spesa ammissibile, a condizione che la somma del contributo con fondi UE e del contributo con fondi nazionali non superi l’80% della spesa ammissibile.

Per quanto riguarda il regolamento sulle regole OCM:

L’estensione al 2040 del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

Nuovi criteri di priorità da utilizzare per l’assegnazione delle autorizzazioni per i nuovi impianti: priorità alle aziende viticole con provati sbocchi di mercato; priorità a viticoltori in attività da almeno dieci anni.

La creazione di una riserva nazionale in cui confluiscono i diritti di impianto che, entro il 31 dicembre 2020, non sono stati convertiti in autorizzazioni. Il potenziale produttivo che confluisce nella riserva deve essere distribuito ai viticoltori sotto forma di autorizzazioni per il reimpianto entro il 31 dicembre 2023.

Viene confermato il divieto di impianto delle varietà Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e Herbemont, mentre il Consiglio ha espresso la propria contrarietà alla proposta della Commissione di consentire la coltivazione di varietà appartenenti alla specie Vitis Labrusca.

La protezione delle DOP/IGP è estesa anche ai casi in cui il prodotto oggetto dell’illecito entra nel territorio doganale dell’Unione europea pur senza esservi immesso in libera pratica.

Le regole di etichettatura e presentazione dei vini si applicano anche ai vini dealcolati ed ai vini parzialmente dealcolati.

Viene introdotto l’obbligo di indicare le calorie e la lista degli ingredienti nell’etichettatura dei vini. La lista degli ingredienti può essere comunicata per il tramite di una e-label.

Viene introdotto il divieto di cofinanziare le misure del PNS con risorse nazionali (ad eccezione della misura della promozione come indicato sopra).

Si consente agli Stati membri di poter portare, tramite arricchimento, la gradazione alcolica dei vini a DOP e IGP ad un tenore alcolico desiderato. In buona sostanza, secondo la disciplina vigente gli Stati membri possono autorizzare l’arricchimento, ma entro un limite massimo di gradazione alcolica che può essere raggiunta e non superata. La deroga a superare tali gradazioni era già presente, ma limitata ai vini a DOP.

In materia di acidificazione e disacidificazione:

Consentire l’acidificazione e la disacidificazione in tutte le zone viticole. Per memoria, la disciplina vigente esclude, per l’Italia, di poter ricorrere alla disacidificazione nella zona viticola C III b.

Ammettere l’acidificazione per le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione e il vino fino a 4 g/l espresso in acido tartarico o 53 milliequivalenti per litro. Per memoria, la disciplina vigente prevede limiti inferiori e differenziati a seconda della tipologia di prodotto si cui si interviene (per prodotti diversi dai vini, il limite è di 1,50 g/l espresso in acido tartarico o 20 milliequivalenti per litro; per i vini, invece, 2,50 g/l e 33,3 milliequivalenti).

L’acidificazione e la disacidificazione possono essere condotte in un’azienda vinificatrice diversa da quella in cui sono state raccolte le uve. Per memoria, la disciplina vigente consente di effettuare la pratica dell’acidificazione/ disacidificazione solo nell’azienda e nella zona viticola in cui le uve sono state raccolte.

In materia di prodotti vitivinicoli aromatizzati viene aggiunta una nuova denominazione di vendita “Wino ziołowe”.

Si ricorda che questa posizione rappresenta solo una tappa nel processo decisione europeo, che - per memoria - richiede un accordo tra le tre Istituzioni (Commissione, Parlamento e Consiglio) per definire la Politica agricola comune.

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