Promozione Ocm vino: le istruzioni del Ministero su riduzione costi e variazioni straordinarie
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Il Mipaaf ha emanato un decreto che introduce modifiche alla misura promozione Ocm vino alla luce degli effetti della pandemia da Covid. In particolare vengono fissati i criteri per la riduzione dei costi totali del progetto e per le variazioni straordinarie. i primi adempimenti devono essere compiuti entro il 20 luglio.
Si tratta del decreto n. 6986 del 02 luglio 2020, recante modifiche al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, recante «OCM Vino – Modalità attuative della misura “Promozione” di cui all’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013» e del relativo provvedimento di attuazione, il Decreto direttoriale n. 38798 del 08 luglio 2020.
Il decreto ministeriale ha introdotto le seguenti novità:
- Con riferimento ai progetti approvati nell’annualità 2019/2020, l’epidemia COVID-19 è da considerare causa di forza maggiore; pertanto non si applicano le penalità di cui all’articolo 17 del DM n. 3893 del 4 aprile 2019;
- Limitatamente all’annualità 2019/2020, i beneficiari possono richiedere entro il 20 luglio 2020 una variante che riduce i costi totali del progetto approvato, ferma restando la percentuale di contributo richiesta e fatte salve le spese già sostenute al momento di presentazione della richiesta di riduzione;
- In deroga a quanto previsto dal DM n. 3893 del 4 aprile 2019, la variante che prevede la riduzione dei costi totali del progetto può prevedere un contributo minimo per Paese terzo o mercato del Paese terzo inferiore a 250.000 euro o a 500.000 euro nel caso in cui il progetto sia destinato ad un solo Paese terzo, o inferiore agli importi minimi indicati dalle regioni e province autonome nei propri provvedimenti, fatte salve le spese già sostenute al momento della presentazione di tale richiesta. Inoltre, i soggetti partecipanti possono prevedere un contributo minimo per Paese terzo inferiore 15.000 euro e le spese effettuate sono riconosciute anche se inferiori a euro 10.000,00 o a quanto previsto dalle regioni o province autonome nei propri provvedimenti;
- La variante di riduzione dei costi totali del progetto può prevedere l’eliminazione di un Paese target, fatte salve le spese già sostenute al momento della presentazione di tale richiesta;
- La variante di riduzione dei costi totali del progetto non può modificare le condizioni di ammissibilità dei progetti di promozione, ad eccezione di quella che si riferisce all’importo minimo di contributo per Paese;
- La variante di riduzione dei costi totali del progetto può modificare le condizioni che abbiano determinato il punteggio di priorità, senza incidere sulle graduatorie approvate;
- Esclusivamente per l’annualità 2019/2020, i soggetti beneficiari possono richiedere una variazione straordinaria per modificare uno o più Paesi target, consistente nello spostamento parziale o anche totale delle risorse verso gli altri Paesi target ai quali il progetto di promozione approvato è destinato. Non è consentito, invece, alcuno spostamento di risorse verso altri Paesi terzi non indicati nella domanda di contributo;
- Nel caso di associazioni temporanee di impresa e di scopo, reti di impresa, consorzi, associazioni, federazioni e società cooperative, i soggetti partecipanti possono richiedere lo spostamento di risorse esclusivamente verso eventuali altri Paesi target in cui, secondo il progetto di promozione approvato, ciascuno di essi aveva già programmato lo svolgimento di iniziative. Non è consentito alcuno spostamento di risorse verso altri Paesi terzi non indicati nella domanda di contributo da parte di ciascun soggetto partecipante;
- In caso di spostamento parziale di risorse non si applica quanto previsto in materia di contributo minimo ammissibile in relazione a tali Paesi terzi. Inoltre, non si applica l’importo di contributo minimo per Paese per soggetto partecipante e le spese effettuate sono riconosciute anche se inferiori a 10.000 euro o a quanto previsto dalle regioni o province autonome nei propri provvedimenti;
- In ogni caso, la variazione straordinaria non può modificare l’importo complessivo del contributo ammesso e la percentuale di contribuzione richiesta con la domanda di sostegno;
- La variazione straordinaria non può modificare le condizioni di ammissibilità dei progetti approvati, ad eccezione di quella che si riferisce all’importo minimo di contributo per Paese terzo, mentre può modificare le condizioni che abbiano determinato il punteggio di priorità, senza incidere sulle graduatorie approvate dalle Autorità competenti;
- La variazione straordinaria può essere richiesta dai beneficiari entro il 15 dicembre 2020 all’autorità competente. Se autorizzata, le spese sono ammesse a far data dalla presentazione della domanda di variazione straordinaria;
- Un beneficiario può presentare sia la domanda di riduzione del costo totale del progetto sia la domanda di variazione straordinaria;
- Limitatamente all’annualità 2019/2020, le varianti che prevedono una modifica degli importi delle singole azioni del progetto in ciascun Paese terzo superiore al 20% sono presentate alle autorità competenti almeno entro 15 giorni prima della loro realizzazione. Le spese sono ammesse a fare data dalla presentazione della domanda di variante, anche se saranno riconosciute solo in caso di approvazione della richiesta;
- Nel caso di associazioni temporanee di impresa e di scopo, reti di impresa, consorzi, associazioni, federazioni e società cooperative, se nel corso di esecuzione dei progetti di promozione un soggetto partecipante non dovesse riuscire ad impiegare il contributo richiesto ed approvato, gli altri soggetti partecipanti possono impiegare tali fondi non utilizzati;
- Esclusivamente per l’annualità 2019/2020, le attività di promozione per i soggetti beneficiari che hanno richiesto il pagamento anticipato possono essere realizzate entro il 31 marzo 2021;
- Le domande finali di pagamento dei saldi dei progetti dell’annualità 2019/2020 sono presentate ad Agea entro il 31 maggio 2021;
- Esclusivamente per l’annualità 2020/2021, il Ministero emana il proprio avviso entro il 30 settembre 2020; AGEA stipula i contratti con i beneficiari entro il 31 marzo 2021 e le attività sono effettuate a decorrere dal 1° aprile 2021. Qualora i beneficiari del contributo non chiedano il pagamento anticipato, le attività sono effettuate entro il 30 agosto 2021. Qualora i beneficiari chiedano il pagamento anticipato, le attività sono effettuate entro il 31 dicembre 2021;
- A partire dall’annualità 2020/2021, l’importo del contributo nella sua aliquota massima è pari al massimo al 60% delle spese sostenute per realizzare il progetto. Di conseguenza, è modificato anche il criterio di priorità che premia la richiesta di una percentuale di contribuzione pubblica inferiore all’aliquota massima. Si segnala, inoltre, che la nuova aliquota massima è legata alla durata in vigore del regolamento di esecuzione UE n. 2020/132, che al momento risulta essere il 3 febbraio 2021;
- A partire dall’annualità 2020/2021, le variazioni pari o inferiori al 20% degli importi delle singole azioni devono essere comunicate alle autorità competenti e ad AGEA.
Con il decreto direttoriale il Ministero ha precisato che:
- La variante che riduce i costi totali del progetto deve essere presentata entro e non oltre il 20 luglio 2020 all’autorità competente che ha approvato il progetto di promozione, tramite l’invio per mezzo di posta elettronica certificata di un apposito modulo (l’allegato A del decreto direttoriale). Questa variante può prevedere la riduzione del numero di operazioni previste ed approvate o anche la loro eliminazione, parziale o totale. Nel caso di progetti destinati a più Paesi target, la variante può prevedere anche l’eliminazione delle attività previste per uno o più dei Paesi target previsti. Con riferimento ai progetti nazionali, la domanda di variante deve pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata
- La variazione straordinaria deve essere presentata entro e non oltre il 15 dicembre 2020 all’autorità competente che ha approvato il progetto di promozione, tramite l’invio per mezzo di posta elettronica certificata di un apposito modulo (l’allegato B al decreto direttoriale). Con riferimento ai progetti nazionali, la domanda di variazione straordinaria deve pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata
- I beneficiari possono presentare al massimo 5 varianti, trasmesse tramite posta elettronica certificata all’autorità competente che ha approvato il progetto di promozione utilizzando un apposito modulo (l’allegato C del decreto direttoriale). Con riferimento ai progetti nazionali, le richieste di variante devono pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata
- Gli importi progettuali relativi alla voce di costo EXPERTISE, di cui ai codici A1 e C1 riportati nell’allegato M al decreto direttoriale n. 38781 del 30 maggio 2019, possono essere al massimo pari al 20% dell’importo totale dell’azione di riferimento;
- Gli importi progettuali relativi alla voce di costo PUBBLICHE RELAZIONI, di cui ai codici A6, B5 e C6 riportati nell’allegato M al decreto direttoriale n. 38781 del 30 maggio 2019, possono essere al massimo pari al 20% dell’importo totale dell’azione di riferimento;
- I beneficiari possono proporre la realizzazione di sub-azioni non contenute nell’allegato M al decreto direttoriale n. 38781 del 30 maggio 2019. Tali sub-azioni possono essere proposte tramite apposita domanda di variante oppure tramite la presentazione di una richiesta di variazione straordinaria e possono riguardare esclusivamente attività di comunicazione e di promozione svolte attraverso la rete internet o di digital marketing;
- Infine, tra le spese già sostenute di cui ai commi 1, 3 e 4 dell’articolo 2 del DM n. 6986 del 2 luglio 2020, n. 6986, il Ministero ammette anche le spese effettuate in preparazione di eventi successivamente cancellati a causa dell'epidemia da Covid-19 e per le quali è possibile attestare che non sia stato ricevuto alcun risarcimento.