Modifiche temporanee per Chianti classico, Morellino di Scansano e Franciacorta
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Con decreto n. 9032620 e n. 9031843 del 30 luglio 2020, il Ministero ha approvato una modifica temporanea al disciplinare di produzione rispettivamente dei vini a DOCG Chianti classico e DOCG Morellino di Scansano.
La modifica interessa l’articolo 5 del disciplinare di produzione e, in particolare, per il Chianti consente - in deroga - di effettuare le operazioni di conservazione ed invecchiamento dei vini al di fuori della zona di produzione indicata all’articolo 3 del disciplinare di produzione, limitatamente agli stabilimenti ubicati nell’ambito dell’intero territorio amministrativo delle province di Firenze e Siena. Mentre per il Morellino, la variazione al relativo articolo 5 del disciplinare di produzione, consente, sempre in deroga, che i prodotti della vendemmia 2019 e delle vendemmie precedenti in fase di invecchiamento possono proseguire le operazioni citate al comma 5.2 del disciplinare di produzione nell’ambito del territorio amministrativo della provincia di Grosseto.
Le citate modifiche temporanee hanno validità massima di un anno a decorrere dalla pubblicazione del decreto sul sito del Ministero.
Si allega copia del decreto per il Chianti classico e per il Morellino di Scansano.
Parimenti, il 4 agosto 2020 con decreto n. 9040611, il Ministero ha approvato due modifiche temporanee al disciplinare di produzione dei vini a DOCG Franciacorta.
Le modifiche interessano l’articolo 4 del disciplinare di produzione, hanno entrambe validità limitata alla corrente vendemmia 2020 e riguardano:
- In deroga, il titolo alcolometrico volumico naturale minimo per i vini derivanti dalle uve Chardonnay, Pinot nero e Pinot bianco è di 9% vol. anziché 9,5% vol.;
- In deroga all’obbligo di effettuare la raccolta a mano delle uve, è ammessa la vendemmia meccanica.
Si allega copia del decreto per il Franciacorta.