Illegittime le richieste di certificazioni “virus free” per prodotti agroalimentari
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Come anticipato, sulla Gazzetta ufficiale di lunedì 2 marzo è stato pubblicato il Decreto recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori, imprese e turismo a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, approvato dal Consiglio dei Ministri dello scorso 28 febbraio.
Tra le diverse misure adottate, si segnala in particolare l’art. 33, il quale introduce ai commi 4 e 5 disposizioni che mirano a contrastare le richieste di certificazioni “virus free” per prodotti agroalimentari circolate nei giorni scorsi.
Più nello specifico, come recita il comma 4, la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019. Inoltre, il contraente, a eccezione del consumatore finale, che contravviene ai predetti obblighi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 a euro 60.000,00, così come recita il comma 5 dell’art. 33 del Decreto Legge.
Tra le altre misure adottate dal governo, si segnalano gli articoli 1-12 per quanto riguarda la sospensione e proroga di termini, gli art. 13-17 per le materie che riguardano i rapporti di lavoro, nonché l’art. 25 relativo ad un fondo di garanzia per le PMI.