Usa, modifiche alla disciplina federale su etichettatura e presentazione di vini e bevande spiritose
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L’Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB) degli USA ha adottato alcune modifiche alla disciplina federale in materia di etichettatura e presentazione dei vini, delle bevande spiritose e delle bevande alcoliche a base di malto.
Le modifiche sono state pubblicate sul Federal Register, Vol. 85, No. 64 del 2 aprile 2020 ed entreranno in vigore a partire dal 4 maggio 2020.
Si precisa che, a parere dello stesso TTB, nessuna delle modifiche introdotte comporterà obblighi di modifica delle etichette già presenti in commercio né tantomeno alla pubblicità dei prodotti interessati.
In particolare, il TTB è intervenuto sulle seguenti disposizioni:
- è stato apportato un chiarimento sulla procedura seguita dal TTB nell’approvazione delle etichette nel quadro del Certificate of Label Approval, meglio conosciuto con l’acronimo COLA. Nello specifico, il TTB ha voluto specificare gli strumenti che saranno adottati per comunicare l’approvazione di quelle modifiche che non richiedono necessariamente l’emissione di un nuovo COLA ;
- è stato apportato un chiarimento su quali bevande alcoliche rientrano nella definizione di “vino” e di “bevanda alcolica a base di malto” ai sensi del Federal Alcohol Administration Act (FAA Act) e quali no;
- è stato apportato un chiarimento alle disposizioni che regolano gli obblighi fiscali e le regole di etichettatura relativi alla pratica c.d. dell’Exportation in Bond ;
- è stato introdotto un nuovo processo per consentire ad importatori ed imbottigliatori di personalizzare le etichette già approvate senza dover richiedere una nuova autorizzazione nel quadro del COLA;
- è stato chiarito che per le indicazioni relative al Paese d’origine dei prodotti alcolici si applicano d’ora in avanti le normative contenute nel Customs and Border Protection (CBP), anziché quelle del TTB. La modifica non dovrebbe comportare novità sostanziali in materia di indicazione del Paese d’origine;
- è stato semplificata la modalità con cui devono essere indicate le generalità dell’operatore responsabile della presentazione di un prodotto alcolico. In particolare, le imprese avranno la possibilità di indicare, in alternativa alla città e stato, il sito web, un indirizzo email o un numero telefonico;
- sono state introdotte alcune modifiche nella classificazione dei vini di frutta;
- viene rimosso il divieto di riportare in etichetta l’indicazione relativa all’annata per i vini importati in contenitori di più di cinque litri;
- sono state apportate alcune modifiche alle norme che regolano i vini naturali. Si tratterebbe di modifiche marginali;
- è stata modificata la definizione di “distilled spirits” per precisare che non vi rientrano quei prodotti con un contenuto alcolico inferiore a 0,5% vol.
- viene riformulata la norma relativa ai certificati sull’origine e annata richiesti per i prodotti brandy, Cognac e rum importati. Il TTB ha informato che si tratta di una modifica intesa a migliorare la leggibilità della norma per renderla più chiara agli occhi degli operatori, senza quindi modifiche sostanziali della stessa;
- è stata introdotta una modifica alla normativa che regola l’uso termini “Bottled in Bond” per ampliare la gamma di contenitori ammessi per il gin;
- viene modificata la normativa che disciplina il posizionamento di talune informazioni obbligatorie sui recipienti delle bevande spiritose. Nello specifico, sarà sufficiente che le predette informazioni siano indicate nello stesso campo visivo;
- viene aumentata la tolleranza ammessa nell’indicazione del contenuto alcolico di una bevanda spiritosa. Si segnala che la modifica introdotta allinea la normativa statunitense con quanto previsto dall’UE per le bevande alcoliche dall’allegato XII, del regolamento UE n. 1169/2011;
- sono apportate alcune modifiche alle norme relative all’indicazione del periodo di invecchiamento per alcune bevande spiritose, con particolare riferimento al whisky;
- sono apportate alcune modifiche alla definizione di Vodka;
- viene liberalizzato l’uso del termine “straight” per il whisky rendendola un’indicazione facoltativa;
- è apportata una modifica alla normativa sulle analisi di laboratorio richieste per l’assenzio ed i prodotti a base di assenzio (la definizione “thujone free” è ammessa ove il limite sia inferiore a 10 ppm);
- viene introdotta una nuova classe di prodotti distillati denominata “Agave Spirits”, Tequila e Mezcal diventano due tipologie di questa nuova classe.