Tari, i chiarimenti del Ministero della Transizione Ecologica sull’applicazione
- undefined
Con Circolare n. 37259 del 12 aprile 2021 emanata dal Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) e condivisa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito all’applicazione della Tari - di cui all’articolo 1, commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - alla luce delle modifiche apportate alla disciplina dal d.lgs. n. 116/2020.
In particolare, il MiTE ha inteso chiarire quali sono i locali in cui si producono rifiuti urbani e quindi che rientrano nel computo della Tari.
Innanzitutto, il Ministero ha precisato che i rifiuti derivanti dalle attività agricole e agroindustriali sono rifiuti speciali e quindi esclusi dall’applicazione del nuovo regime previsto per i rifiuti urbani. In ogni modo, le predette utenze possono concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta modalità di adesione al servizio stesso per le tipologie di rifiuti indicati nell’allegato L-quater della Parte quarta del TUA (solo a titolo d’esempio: rifiuti organici, carta e cartone, plastica, legno, metallo, vetro, imballaggi compositi).
Sono altresì escluse dal computo della Tari le superfici dove avviene la lavorazione industriale, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile.
Continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse. A tal proposito, il MiTE ha precisato che resta dovuta solo la quota fissa laddove l’utenza non domestica abbia scelto di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico. Ciò significa che le utenze non domestiche hanno la facoltà di conferire i rifiuti urbani presso operatori privati: in questo caso, rimane dovuta la sola quota fissa della Tari. L’utente è tenuto a comunicare formalmente all’ente gestore di ambito ottimale, ove costituito ed operante, ovvero al Comune di appartenenza la scelta di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta entro il 31 maggio di ciascun anno; per gli anni successivi, a parere del MiTE la relativa comunicazione dovrebbe essere effettuata l’anno precedente a quello in cui la stessa produce i suoi effetti.
In allegato la Circolare del MiTE.