Sanzioni per scorrette informazioni ai consumatori sugli alimenti
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La normativa italiana si è adeguata alla nuova disciplina sanzionatoria per le violazioni al Regolamento Ue del 2011 relativo alle informazioni ai consumatori sugli alimenti.
Regolamento 1169/2011 - sistema sanzionatorio
Informiamo che in Gazzetta Ufficiale N.32 del 8.02.2018 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo Regolamento n. 1169/2011 (in seguito il Regolamento)
Link: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/02/08/18G00023/sg
Il Decreto prevede sanzioni amministrative pecuniarie, facendo salva, per talune fattispecie, la concorrente applicabilità di sanzioni penali.
Il provvedimento si applica agli Operatori responsabili delle informazioni sull’alimento (in seguito OSA) a norma dell’articolo 8 del Regolamento UE 1169/2011. Per le microimprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa è ridotta sino alla metà. Non si applica sanzione, invece, nel caso di organizzazioni senza scopo di lucro – salvo non si tratti di omissione o mancata conformità a disposizioni sugli allergeni e sulla data di scadenza – o se avviene adeguata rettifica scritta delle informazioni non conformi.
La violazione, da parte dell’OSA, delle pratiche leali di informazione di cui all’articolo 7 del Regolamento comporta una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra i 3.000 e i 24.000 Euro.
L’OSA che a qualsiasi titolo influisca sulle informazioni relative agli alimenti e fornisca alimenti di cui conosca o possa presumere la non conformità in materia di informazione è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra i 500 e i 4.000 Euro. In caso di modifica delle informazioni che accompagnano l’alimento, l’OSA che ha attuato la modifica non corretta incorre in una sanzione compresa tra i 2.000 e i 16.000 Euro.
L’OSA che non assicura la corretta trasmissione delle informazioni in transazioni commerciali tra imprese è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 e 8.000 Euro. Stessa sanzione è comminata in caso di mancata menzione, nell’imballaggio esterno che contiene alimenti preimballati, della denominazione dell’alimento, della data di scadenza o del TMC, delle condizioni particolari di conservazione o d’impiego e del nome dell’OSA responsabile.
L’omessa indicazione degli allergeni comporta una sanzione compresa tra i 5.000 e i 40.000 Euro. Tale sanzione non si applica, tuttavia, nel caso in cui il soggetto responsabile abbia avviato le procedure di richiamo o di ritiro del prodotto previste dall’articolo 19 del Regolamento (CE) 178/2002 prima dell’accertamento della violazione da parte dell’autorità di controllo.
L’inosservanza delle disposizioni in materia di allergeni, sebbene indicati in etichetta, è invece sanzionabile con un importo incluso tra 2.000 e 16.000 Euro.
L’omissione delle altre informazioni obbligatorie previste dall’articolo 9.1 del Regolamento UE 1169/2011 (denominazione alimento, lista ingredienti, QUID – ove ne ricorrano i presupposti - , data di scadenza/TMC – anche in questo caso, ove ne ricorrano i presupposti - , quantità netta, condizioni di conservazione o di uso se richieste, nome o ragione sociale e indirizzo dell’OSA responsabile, titolo alcolometrico volumico per le bevande contenenti più di 1,2% di alcol in volume e la dichiarazione nutrizionale, ove richiesta) è sanzionata con importo compreso tra i 3.000 e i 24.000 Euro.
La mancata indicazione del lotto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo da 1000 ad 800 euro.
La violazione delle norme in materia di indicazione del titolo alcolometrico comporta l’assoggettabilità ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 4000 Euro.
Per la mancata indicazione del Quid (dichiarazione quantitativa degli ingredienti), ove obbligatoria, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria) comporta, ove accertata, una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 ad 8000 euro.
Per le violazioni relative alla denominazione dell’alimento si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria di importo da 2000 a 16000 euro.
L’inosservanza delle norme in materia di leggibilità delle informazioni obbligatorie comporta una sanzione compresa tra 1.000 e 8.000 Euro.
Quando un alimento è ceduto a qualsiasi titolo o esposto per la vendita al consumatore finale oltre la sua data di scadenza, il cedente o il soggetto che espone l’alimento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 40.000 Euro;
Il Decreto in commento prevede ulteriori sanzioni per la non conformità agli articoli del regolamento di informazioni che, seppure presenti in etichetta, non risultano corrette.
Per quanto concerne l’adeguamento della normativa nazionale alle norme del Regolamento il Decreto prevede:
- Disposizioni in materia di lotto, adeguando la normativa a quanto previsto dalla direttiva 2011/91/UE relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare;
- Disposizioni in materia di vendita di prodotti non preimballati;
- Disposizioni in materia di prodotti non destinati al consumatore.
Il provvedimento entrerà in vigore il 9 maggio 2018: tuttavia i prodotti immessi sul mercato od etichettati prima dell’8 maggio 2018 possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.
Precisamo che per le violazioni alle norme del Decreto trovano applicazione sia le norme della Legge 689/81, per quanto riguarda la definizione agevolata dei procedimenti ed il pagamento delle sanzioni in misura ridotta; sia le norme del Decreto c.d. Campolibero, che consente una ulteriore decurtazione della sanzione amministrativa pecuniaria qualora il pagamento avvenga entro cinque giorni dalla notifica della contestazione.