Riepilogo sulla riduzione della produzione DOP/IGP 2020
- undefined
Segnaliamo la firma del Decreto n. 9018686 del 22 luglio 2020 recante disposizioni relative alle modalità di applicazione dell’articolo 223 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, per il contenimento volontario della produzione e miglioramento della qualità dei vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica.
La misura si applica a tutte le superfici aziendali destinate alla produzione di uve per vini DOCG, DOC e IGT che ricadono in un determinato territorio regionale. Giova ricordare che per azienda si intende l’unità produttiva così come identificata dal CUAA.
Ciò significa che quando un produttore aderisce alla misura e si impegna per una riduzione del 15%, la dichiarazione di vendemmia 2020 dovrà registrare una riduzione pari ad almeno il 15% rispetto alla media produttiva riferita alle superfici aziendali destinate in quella Regione alla produzione di uva DOCG, DOC e IGT e calcolata in base alle ultime cinque campagne.
Poiché l’aiuto è rivolto ai produttori di uva che coltivano sulla propria superficie aziendale uve destinate alla produzione dei vini DOP o IGP, e che siano in regola e che abbiano presentato la dichiarazione di raccolta uve nelle ultime cinque campagne, costituisce elemento di esclusione dalla misura la mancata presentazione di una delle dichiarazioni di raccolta uve presentate a partire dalla campagna 2015/16 fino alla campagna 2019/20;
La resa media aziendale è calcolata sulla base delle dichiarazioni di raccolta uva presentate in ciascuna Regione, escludendo la campagna con la resa più alta e quella con la resa più bassa. La resa è espressa in percentuale ed arrotondata a 2 decimali. Nel caso in cui, per il produttore richiedente, nelle ultime cinque annualità dichiarative non siano valorizzate alcune tipologie di produzione (IGP, DOP e vino comune), per il calcolo della resa media aziendale regionale sono utilizzate le corrispondenti produzioni benchmark regionali calcolate da ISMEA;
Nella domanda d’aiuto il richiedente indica la percentuale di riduzione della resa che si impegna a raggiungere nella vendemmia 2020. Tale riduzione percentuale non potrà essere inferiore al 15% e potrà essere aumentata con incrementi dello 0,5% (ad esempio: 15,5% - 16% - 16.5% - …);
Dal fac simile della domanda d’aiuto (Allegato 1) emerge che l’impegno alla riduzione delle rese è calcolato e, successivamente, verificato in funzione delle tipologie di vino DOP e IGP. Ciò significa, che nella domanda di aiuto (si veda a tal proposito il quadro C) il produttore vedrà indicato l’impegno a non superare una certa resa produttiva per le uve DOP (le uve DOCG e DOC fanno media insieme) e una certa resa produttiva per le uve IGP che dovrà poi rispettare al momento di presentazione della dichiarazione di vendemmia 2020.
È prevista la possibilità di rinunciare all’aiuto, ma solo se l’istanza di rinuncia è trasmessa prima della pubblicazione delle domande ammesse e dell’eventuale graduatoria. Fatti salvi i casi di forza maggiore riconosciuti, l’OP AGEA si riserva di porre a carico del titolare della domanda che dovesse essere revocata dopo il termine di comunicazione di ammissibilità al finanziamento del progetto, i costi relativi al trattamento della domanda stessa. I produttori che intendono rinunciare alla domanda di aiuto devono presentare la comunicazione di rinuncia all’OP AGEA esclusivamente in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione sul portale SIAN, per il tramite dello stesso Ufficio CAA dove è stata presentata la domanda di aiuto;
Se la domanda di aiuto è accolta e se l’impegno alla riduzione è dimostrato, il produttore ha diritto al premio.
Il premio è pagato per ogni ettaro di vigneto che compone l’unità aziendale che ricade nella Regione per la quale è stata presentata domanda di aiuto. Si ricorda che possono essere presentate più domande d’aiuto per produttori con superfici ricadenti su più Regioni. In ogni caso, la riduzione della resa produttiva aziendale è calcolata per singola domanda presentata.
Il valore del premio sarà funzione della destinazione produttiva delle superfici vitate interessate.
La destinazione produttiva è stabilita prendendo a riferimento la rivendicazione delle uve effettuata dall’Azienda con la dichiarazione di vendemmia 2019. Inoltre, la consistenza di quel vigneto deve altresì risultare dal fascicolo aziendale 2020.
Ciò significa che:
- Sono conteggiati ai fini della riscossione del premio gli ettari vitati aziendali che dalla dichiarazione di vendemmia 2019 sono stati oggetto di rivendicazione delle uve con destinazione produttiva DOCG, DOC e IGT;
- Gli ettari di cui al punto 1 sono presenti nel fascicolo aziendale del richiedente nell’anno 2020;
- Ogni ettaro dà diritto ad un premio unitario calcolato sulla base della destinazione produttiva (ettaro che nel 2019 ha prodotto uva IGT = 500€; ettaro che nel 2019 ha prodotto uva DOC=800€; ettaro che nel 2019 ha prodotto uva DOCG=1.100€).
L’Azienda richiedente, pena l’esclusione dalla misura, si impegna:
- Alla riduzione di almeno il 15% (può liberamente decidere per una riduzione maggiore, in questo caso dovrà rispettare la maggiore percentuale indicata nella richiesta);
- A non aumentare la resa produttiva nelle superfici vitate aziendali destinate alla produzione di vini comuni e/o varietali rispetto alla media aziendale regionale delle ultime cinque campagne;
- A non incrementare, per la campagna vendemmiale 2020, la resa di produzione per le tipologie DOCG, DOC, IGT e vino comune ottenuta nelle Regioni in cui non è stata presentata domanda o in cui, pur se presentata, non è stata accolta, rispetto alla resa media regionale per le medesime tipologie. In caso contrario, il produttore perde l’aiuto su tutte le domande presentate e accolte.
Sono esclusi dalla misura della riduzione volontaria delle rese i produttori che beneficiano dell’aiuto della misura della vendemmia verde attivata nel quadro del Programma nazionale di sostegno (PNS) sulle superfici coltivate con uve destinate alla produzione dei vini DOP o IGP nella corrente campagna.
Nel caso in cui l’ammontare totale degli aiuti richiesti dovesse superare le risorse stanziate (100 milioni di euro), saranno selezionate:
- Prioritariamente, le domande con maggiore riduzione della produzione proposta rispetto al valore minimo (15%), escludendo le domande con riduzione di produzione superiore al 50% rispetto al valore medio della riduzione della produzione delle domande ricevute;
- In via successiva, le domande con rese medie aziendali regionali più basse, desunte dalle dichiarazioni di raccolta uve (ultime cinque campagne con esclusione di quella più alta e di quella più bassa).
Infine, il valore del premio unitario ad ettaro potrà essere ridotto al massimo del 5%.
La domanda d’aiuto deve essere presentata telematicamente all’OP AGEA entro il 10 agosto 2020
In materia di controlli, oltre a quelli relativi al rispetto dell’impegno di riduzione assunto con la domanda d’aiuto, sono effettuate le verifiche previste da:
a) Articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 per quanto concerne le verifiche con il Registro Nazionale Aiuti di Stato. In particolare, il valore dell’aiuto concesso non eccede il massimale previsto per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli al punto 23 della Comunicazione della Commissione europea “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economica nell’attuale emergenza del COVID 19”;
b) Articolo 4 del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78 concernente le verifiche INPS relative alla regolarità contributiva (DURC);
c) Per importi eccedenti euro 5.000, articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente la verifica della presenza di eventuali pendenze con l’Erario.