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Normative

Gli aggiornamenti di leggi e decreti che riguardano il mondo dei vini, degli spiriti e degli aceti

20 Gennaio 2021

In Gazzetta l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

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di Redazione | in 
Normative

Segnaliamo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 gennaio 2021 del decreto interministeriale recante riconoscimento alle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche e vitivinicole, dell’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro dovuti per il periodo 1° gennaio 2020 - 30 giugno 2020 (Allegato 1).

Si tratta del provvedimento attuativo dell’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, a favore delle Aziende vitivinicole appartenenti alla filiera agricola associate ai codici ATECO 11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d. e 11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali, in attuazione dell’articolo 58 quater del c.d. DL Agosto.

In principio, infatti, l’art. 222, comma 2, del c.d. DL Rilancio, convertito in Legge, aveva introdotto il richiamato esonero in favore delle imprese che operano in talune filiere agricole, fra cui quelle vitivinicole identificate con il solo codice ATECO 01.21.00 Coltivazione di uva. Ne seguirono le disposizioni attuative contenute nel decreto 15 settembre 2020 (nostra nota prot. n. 315 del 21 ottobre 2020), integrate dai messaggi INPS n. 3341 del 15 settembre (nostra nota prot. n. 295 del 14 novembre 2020) e 4353 del 19 novembre 2020 (nostra nota n. 361 del 23 novembre 2020).

Successivamente, l’art. 58 quater del c.d. DL Agosto ha esteso l’esonero anche a quelle Aziende associate ai codici ATECO 11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d. e 11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali, assicurando la copertura finanziaria dell’operazione con le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall’attuazione della misura della c.d. riduzione volontaria delle rese.

Va poi ricordato che il c.d. DL Ristori, convertito in Legge, ha riconosciuto alle medesime imprese il richiamato esonero contributivo anche per il periodo di novembre 2020 e dicembre 2020 (nostra nota prot. n. 10 dell’11 gennaio 2021).

Tornando al decreto – e quindi con riferimento all’esonero per le Aziende associate ai codici ATECO 11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d. e 11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali per il periodo contributivo gennaio/giugno 2020 - l’art. 2, commi 3 e 8, stabiliscono che la richiamata agevolazione contributiva viene riconosciuta alle Aziende sulla base di una apposita domanda da presentare secondo specifiche modalità operative che saranno definite da INPS con una circolare di prossima emanazione.

In attesa della messa a disposizione da parte dell’INPS del modello di istanza di esonero, l’art. 3 del decreto prevede che:

  1. I versamenti della contribuzione riferita ai periodi retributivi oggetto dell’esonero già scaduti e non ancora versati, ovvero in scadenza, sono sospesi per i destinatari dell’agevolazione;
  2. In caso di esito favorevole dell’istanza, la contribuzione riferita ai periodi retributivi dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 già versata potrà essere compensata con la contribuzione in futuro dovuta dal datore di lavoro;
  3. In caso di esito favorevole dell’istanza, qualora l’esonero sia concesso in forma parziale i contribuenti dovranno provvedere al versamento della quota risultata mancante in un’unica soluzione entro trenta giorni dalla comunicazione degli esiti dell’istanza, senza applicazione di sanzioni e interessi;
  4. In caso di rigetto dell’istanza, il richiedente dovrà provvedere al versamento dei contributi sospesi, comprensivi di sanzioni civili e interessi calcolati a decorrere dalla data della scadenza ordinaria del versamento.

Scarica il decreto.

 

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