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Normative

Gli aggiornamenti di leggi e decreti che riguardano il mondo dei vini, degli spiriti e degli aceti

23 Marzo 2022

Istruzioni Inps per richiedere l’esonero contributivo per febbraio 2021

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di Redazione | in 
Normative

Inps, con il messaggio n. 1216 del 16 marzo 2022, ha emanato le indicazioni operative e le istruzioni contabili da seguire per la presentazione della domanda di esonero contributivo per il periodo di febbraio 2021.

Per memoria, l’articolo 70 del c.d. DL Sostegni bis convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore delle imprese delle filiere agricole dei settori agrituristico e vitivinicolo, ivi incluse le Aziende produttrici di vino e birra, come individuate dai codici Ateco di cui alla tabella E allegata al medesimo decreto legge, per il mese di febbraio 2021: citiamo, per i settori di intesse della Federazione, i codici Ateco 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali; 11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d. e 11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali.

Per accedere all’esonero i datori di lavoro dovranno presentare l’istanza utilizzando lo specifico modulo telematico “Esonero art. 70 D.L. n. 70/2021”, che sarà reso disponibile dall’INPS nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”).

Più precisamente, il richiamato modulo è disponibile dal 17 marzo 2022 per la visualizzazione e la predisposizione delle bozze di domande. Si evidenzia che la predisposizione delle bozze non rileva ai fini della presentazione delle domande, in quanto ai fini dell’accesso all’esonero è necessario che le bozze siano convalidate e inviate singolarmente.

A decorrere dal 27 marzo 2022 i datori di lavoro potranno compilare il modulo di domanda ovvero convalidare e inviare le domande predisposte in bozza.

La domanda deve essere inviata entro 30 giorni dalla data di disponibilità del modulo: il termine di presentazione della domanda è, quindi, il 26 aprile 2022.

A differenza delle altre misure di esonero, qualora dal monitoraggio delle risorse utilizzate emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa stanziato dalla Legge, non saranno adottati ulteriori provvedimenti concessori.

Di conseguenza, l’ordine cronologico (data e ora) di invio della domanda costituisce il criterio per l’individuazione delle istanze che accedono all’esonero nell’ambito del predetto limite di spesa.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle domande di esonero, ultimate le attività di elaborazione, in caso di esito positivo, a ciascun contribuente sarà data comunicazione dell’importo autorizzato in via definitiva a mezzo posta elettronica certificata. Nel caso in cui Inps non disponga nell’archivio anagrafico dell’indirizzo di posta elettronica certificata sarà comunicata a mezzo posta elettronica la disponibilità degli esiti dell’istanza nel “Portale delle agevolazioni”.

Entro 30 giorni dalla richiamata comunicazione, i beneficiari dell’esonero dovranno provvedere al versamento della contribuzione dovuta eccedente l’importo autorizzato. I contribuenti che hanno già effettuato i versamenti in misura superiore a quella risultante a seguito dell’applicazione dell’esonero potranno richiederne la compensazione con la contribuzione da versare con le scadenze successive, secondo le consuete modalità.

Scarica la comunicazione Inps.

 

 

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