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Normative

Gli aggiornamenti di leggi e decreti che riguardano il mondo dei vini, degli spiriti e degli aceti

03 Gennaio 2023

Piano strategico nazionale (Psn), varato il nuovo DM Riconversione e ristrutturazione dei vigneti

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di Redazione | in 
Normative

Segnaliamo che il Ministero ha adottato il decreto n. 646643 del 16 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e ss. mm. e ii., dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione dell’intervento della riconversione e ristrutturazione dei vigneti.

Si tratta, in buona sostanza, del decreto che definisce, a decorrere dalla campagna 2023/2024, le modalità attuative dell’intervento relativo alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti (RRV) nel quadro del nuovo Piano strategico nazionale (PSN) adottato dall’Italia a seguito della riforma della Politica agricola comune.

Possono accedere all’aiuto le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino e coloro i quali detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti.

Più precisamente, rientrano tra i richiamati beneficiari:

  • Gli imprenditori agricoli singoli e associati;
  • Le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti;
  • Le cooperative agricole;
  • Le società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;
  • I consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell’art. 41 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238.

Le attività di riconversione e ristrutturazione ammissibili sono:

  • la riconversione varietale, che consiste:
    • nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
    • nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo.
  • la ristrutturazione, che consiste:
    • nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l’esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
    • nel reimpianto del vigneto attraverso l’impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;
  • Il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti anche attraverso azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento.

Sono escluse dalle azioni ammissibili l’ordinaria manutenzione e il rinnovo normale dei vigneti ovvero il reimpianto della vite sulla stessa superficie, con la stessa varietà, secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto, quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale.

Nei casi in cui si effettuino la riconversione e la ristrutturazione dei vigneti attraverso il reimpianto, lo stesso viene effettuato dal beneficiario:

  • mediante l’utilizzo di un’autorizzazione in suo possesso;
  • con l’impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie, di suo possesso;
  • estirpando un vigneto con successiva acquisizione della relativa autorizzazione.

Le varietà di uve da vino che possono essere impiegate nelle azioni di riconversione e ristrutturazione dei vigneti sono quelle comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalle Regioni e Province autonome (PA) in conformità all’accordo tra il Ministro delle politiche agricole e forestali e le Regioni e le Province autonome del 25 luglio 2002. Oltre a tali varietà è data facoltà alle Regioni e PA di inserire tra quelle utilizzate nelle operazioni anche le varietà classificate come varietà in osservazione.

Si evidenzia che la superficie minima oggetto dell’operazione di riconversione e di ristrutturazione ammessa al beneficio dell’intervento comunitario è di 0,5 ettari. La superficie minima, per le aziende che partecipano a un progetto collettivo o che hanno una superficie vitata inferiore o uguale ad un ettaro, è di 0,3 ettari. Tali superfici minime possono essere derogate dalle Regioni e PA nei rispettivi bandi.

Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può essere erogato nelle forme seguenti:

  • Compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all’esecuzione dell’intervento.

Tale compensazione può ammontare fino al 100% della perdita e non può comunque superare l’importo massimo complessivo di 3.000 €/Ha. Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora siano utilizzate autorizzazioni al reimpianto non provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione o l’azione è realizzata con l’impegno ad estirpare un vigneto;

  • Contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.

Tale contributo è erogato nel limite del 50%, elevato al 75% nelle Regioni classificate come meno sviluppate sulla base di tabelle standard dei costi unitari, elaborate a livello nazionale. Per le zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica è facoltà del produttore richiedere di erogare il contributo sulla base dei costi effettivamente sostenuti. Per l’annualità 2023/24 il contributo viene erogato sulla base dei costi effettivamente sostenuti nel rispetto dei prezzari regionali, fino al raggiungimento di un importo massimo di 16.000 €/ha. Tale livello massimo di contribuzione è elevabile a 22.000 €/ha o a 24.500 €/ha nelle Regioni classificate come meno sviluppate, esclusivamente per sostenere la viticoltura in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica. Tali zone sono individuate dalle Regioni e PA con propri provvedimenti ed in base ad almeno uno dei seguenti criteri ovvero pendenza del terreno superiore a 30%; altitudine superiore ai 500 metri s.l.m. ad esclusione dei vigneti situati su altipiano; sistemazioni degli impianti viticoli su terrazzi e gradoni; viticoltura delle piccole isole.

I beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato dell’aiuto per un importo che non può superare l’80% del contributo ammesso; il restante 20% viene erogato dopo il collaudo. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione pari al 110% del valore dell’anticipo.

Fra le novità della nuova programmazione, segnaliamo l’introduzione di una quota, pari al 20% del plafond assegnato annualmente su base regionale, riservata all’intervento di ristrutturazione e riconversione dei vigneti storici e dei vigneti eroici. Qualora non impegnati, tali fondi sono destinati al finanziamento delle altre azioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Con riferimento, invece, al reimpianto per motivi fitosanitari - cui i produttori accedono solo a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dall’Autorità competente – la nuova programmazione riserva una quota del 15% dei fondi assegnati annualmente su base regionale per l’intervento di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Qualora non utilizzati, i fondi sono destinati al finanziamento delle altre azioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Le spese di estirpazione dei vigneti oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria e la compensazione per le perdite di reddito non costituiscono una spesa ammissibile. Al momento, la fitopatia individuata nel decreto è la flavescenza dorata.

Il termine per la presentazione della domanda all’Organismo pagatore (OP) competente per territorio è il 28 febbraio di ogni anno e, per la prima volta, il 31 marzo 2023 secondo modalità che saranno stabilite da Agea, d’intesa con le Regioni e le PA.

Le Regioni e PA adottano proprie determinazioni per applicare l’intervento della riconversione e ristrutturazione dei vigneti ivi comprese quelle inerenti:

  • la definizione dell’area o delle aree dell’intervento;
  • la limitazione dell’intervento alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica;
  • l’individuazione di una platea più ristretta di beneficiari tra i soggetti legittimati;
  • l’indicazione delle varietà, delle forme di allevamento e del numero di ceppi per ettaro;
  • la superficie minima oggetto dell’intervento;
  • le azioni ammissibili a finanziamento;
  • il periodo entro il quale le azioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate, che non può superare i 3 anni dalla data di finanziabilità della domanda di aiuto e, comunque, la data di messa a dimora delle barbatelle non può essere successiva alla validità dell’autorizzazione al reimpianto;
  • la concessione del contributo attraverso il pagamento anticipato, prima della conclusione dei lavori, o a collaudo a seguito della conclusione dei lavori con riferimento alla superficie effettivamente realizzata;
  • le modifiche ai progetti approvati.

Le Regioni hanno inoltre la facoltà di individuare sempre con proprio provvedimento ulteriori criteri di priorità facoltativi, scegliendoli tra i seguenti:

  • Tipologia di richiedente, in relazione alla quale possono essere considerate le seguenti fattispecie:
  • titolare o legale rappresentante che al momento della presentazione della domanda ha un’età compresa tra i 18 ed i 40 anni;
  • imprenditore agricolo professionale;
  • nuovo beneficiario;
  • appartenenza a forme aggregative di filiera.
    • Produzioni specifiche/tipiche e/o certificate, in relazione alle quali possono essere considerate le seguenti fattispecie:
  • le produzioni biologiche;
  • le certificazioni sui prodotti, processi e impresa;
  • le produzioni vitivinicole a DOP, IGP;
  • l’impiego di varietà autoctone e/o varietà incluse nei disciplinari DOP/IGP di riferimento.
    • Particolari situazioni aziendali, in relazione alle quali possono essere considerate le seguenti fattispecie:
  • aziende con rapporto Superficie vitata/SAU maggiore del 50%;
  • aziende e/o le superfici vitate localizzate in zone particolari quali le “zone svantaggiate”;
  • aree colpite dal sisma;
  • zone con alto valore paesaggistico;
  • zone colpite da calamità naturali o circostanze eccezionali ufficialmente riconosciute;
  • terreni confiscati alle mafie.
    • Tipologia degli interventi, in relazione ai quali possono essere considerati le seguenti fattispecie:
  • investimenti volti ad incrementare la superfice vitata dell’azienda;
  • interventi disposti da aziende vitivinicole che trasformano in azienda le produzioni aziendali;
  • interventi che comportano la ristrutturazione di una superficie pari almeno al 25% della superficie vitata aziendale;
  • investimenti volti a razionalizzare e migliorare la gestione del vigneto che presenta fallanze anche a seguito di fitopatie, e/o impianti disetanei.

Con riferimento alla procedura, le Regioni esaminano le domande ed eleggono a finanziamento le domande risultate ammissibili, anche redigendo, a seconda dei casi, una graduatoria sulla base dei criteri di priorità selezionati.

Se il budget a disposizione per l’intervento non dovesse essere sufficiente a soddisfare tutte le domande ammissibili, si applica il criterio del primo arrivato/primo servito o del pro-rata, a seconda delle scelte regionali. Nei casi, invece, in cui sono applicati i criteri di priorità, viene adottato il criterio del richiedente anagraficamente più giovane e, in caso di società, l’età del rappresentante legale.

L’aiuto è versato solo dopo la verifica che l’intera superficie oggetto della domanda sia stata realizzata. Tuttavia, nel caso sia richiesto un anticipo, lo stesso è erogato nella misura massima dell’80%, a condizione che il beneficiario abbia depositato l’apposita fidejussione.

Per usufruire legittimamente dell’aiuto è necessario che il beneficiario abbia ristrutturato l’intera superficie oggetto della domanda di aiuto.

Se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata:

  • Non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
  • supera il 20% ma uguale o inferiore al 50%, l’aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotta del doppio della differenza;
  • supera il 50%, non è concesso alcun sostegno per l’intera operazione.

In caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e/o nazionale, laddove si dimostri che l’obiettivo generale dell’operazione è stato comunque raggiunto, viene comunque riconosciuto un contributo pari all’importo corrispondente alla parte dell’operazione realizzata e, nel caso di anticipi, viene recuperato l’importo pagato in relazione alla parte non attuata.

In caso di beneficiari che hanno ricevuto il pagamento anticipato, se:

  • la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata è superiore al 50%, gli OP procedono all’incameramento della fidejussione (110% del contributo anticipato) e applicano la penalità di esclusione dalla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per 3 anni.

Analogo trattamento è riservato:

  • nei casi di rinuncia o di revoca al contributo concesso;
  • nel caso di presentazione della domanda del pagamento del saldo finale oltre il 5° giorno dal termine stabilito per la sua presentazione;
  • ai beneficiari che non presentano la domanda di pagamento del saldo finale.
    • hanno richiesto nella domanda di pagamento finale spese che non sono state riconosciute, si applica una penalità pari al 10% del contributo erogato in anticipo.

Al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, viene applicata una penalità pari all’1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza. Le domande di pagamento presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, non possono essere accolte e sono rigettate.

I beneficiari che, non avendo ricevuto l’anticipo del contributo, presentano domande di pagamento a saldo oltre i 5 giorni dalla scadenza o non hanno presentato la domanda di pagamento a saldo o hanno presentato la rinuncia al contributo concesso, nel periodo successivo al 30° giorno antecedente la data di scadenza della presentazione delle domande di pagamento del saldo, o incorrono nella revoca vengono esclusi dalla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un anno.

 

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