Nuove soglie per i fosfiti nelle produzioni biologiche
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Nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del 9 settembre 2020 è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 luglio 2020 che modifica il decreto 13 gennaio 2011 recante contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica.
Con il richiamato decreto il Ministero ha introdotto nuove soglie di acido fosfonico e acido etilfosfonico cui far riferimento per le produzioni biologiche.
In particolare, si segnala che:
- In caso di rilevazione di acido fosfonico, in assenza di contemporanea rilevazione di acido etilfosfonico, ai prodotti biologici trasformati, non trasformati e compositi si applica il seguente limite inferiore inteso come soglia numerica al di sopra della quale il lotto di prodotto risultato contaminato non può essere in nessun caso commercializzato con la certificazione di produzione biologica: acido fosfonico ≥ 0,05 mg/kg;
- In deroga e fino al 31 dicembre 2022, si applica il seguente limite inferiore:
- Acido fosfonico ≥ 0,5 mg/kg per le colture erbacee;
- Acido fosfonico ≥ 1,0 mg/kg per le colture arboree.
- Nel caso di operatori che notificano la propria attività con metodo biologico per le coltivazioni arboree in data successiva all’entrata in vigore del decreto e nel caso di operatori che conducono aziende già notificate alla data di entrata in vigore del decreto, ma con coltivazioni arboree ancora in fase di conversione, è possibile applicare la soglia in deroga (Acido fosfonico ≥ 1,0 mg/kg) anche successivamente alla data del 31 dicembre 2022 per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla fine del periodo di conversione;
- Nel caso dei prodotti biologici trasformati, con l’esclusione dei casi conclamati di falso positivo delle determinazioni analitiche, i richiamati limiti si applicano tenendo conto delle variazioni del tenore di residui di acido fosfonico determinate dalle operazioni di trasformazione, trasformazione e miscelazione o dalle operazioni di miscelazione, fatti salvi i limiti inferiori previsti dalla legislazione vigente per particolari categorie di prodotto;
- In caso di rilevazione di acido etilfosfonico si applica il limite di 0,01 mg/kg;
- Per i prodotti biologici trasformati, il limite riferito all’acido etilfosfonico si applica tenendo conto delle variazioni del tenore di residui determinato dalle operazioni di trasformazione, trasformazione e miscelazione o dalle operazioni di miscelazione, fatti salvi i limiti inferiori previsti dalla legislazione vigente per particolari categorie di prodotto;
- Per i prodotti biologici vitivinicoli trasformati, fino al 31 dicembre 2022, in caso di rilevazione di acido etilfosfonico si applica il limite di 0,05 mg/kg tenuto conto della possibile trasformazione dell’acido fosfonico in etilfosfonico a causa della presenza di etanolo nei trasformati enologici;
- Nel caso di prodotti composti non esclusivamente da prodotti biologici, è necessario tenere presente i limiti massimi residuali relativi alla frazione di prodotti non biologici.
Il Ministero riesaminerà i richiamati limiti entro il 31 dicembre 2022.
Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Si allega copia del decreto.