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Normative

Gli aggiornamenti di leggi e decreti che riguardano il mondo dei vini, degli spiriti e degli aceti

25 Marzo 2021

Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare

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di Redazione | in 
Normative

L’articolo 18 del Decreto legislativo n. 27/2021 ha abrogato una serie di disposizioni, fra cui alcune inerenti la disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare contenute nella Legge 30 aprile 1962, n. 283 recante disciplina igienica della produzione e della vendita degli alimenti e delle bevande.

Tuttavia, per evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e vendita di alimenti e bevande restassero privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa, con il conseguente pregiudizio della salute dei consumatori, il Governo è tempestivamente intervenuto con il Decreto Legge 42/2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del 24 marzo 2021, per ripristinare parte delle disposizioni abrogate prima che l’abrogazione acquisisse efficacia: l’entrata in vigore del d.lgs. 27/2021 è infatti prevista per il 26 marzo 2021.

Più precisamente, il DL 42/2021 ha ripristinato:

  • L’art. 5 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, che contiene – in estrema sintesi – il divieto di impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori ai limiti previsti, alterate o comunque nocive per la salute, con aggiunta di additivi non autorizzati o che contengono residui di prodotti fitosanitari superiori ai limiti di Legge;
  • L’art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, che contiene le sanzioni per la violazione dei divieti elencati al precedente art. 5;
  • L’art. 8 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, che contiene prescrizioni in materia di etichettatura e informazioni commerciali e le relative sanzioni;
  • L’art. 11 della Legge 30 aprile 1962, che contiene il divieto e le relative sanzioni per impedire che nei recipienti atti alla lavorazione e alla conservazione degli alimenti, nonché qualsiasi altro oggetto destinato a venire a contatto diretto con le sostanze alimentari siano stati impiegati metalli o sostanze non ammesse quali piombo, zinco, arsenico, acido acetico e, ancora, materie plastiche che possono cedere sapori e odori;
  • L’art. 12 della Legge 30 aprile 1962 che sanziona l’introduzione nel territorio nazionale di sostanze o materiali che violano le prescrizioni in materia di sicurezza alimentare;
  • L’art. 12 –bis della Legge 30 aprile 1962 che fissa la possibilità per il giudice di imporre la chiusura definitiva dello stabilimento, dell’esercizio o della licenza se dalle violazioni degli articoli 5, 6 e 12 è derivato un pericolo per la salute oppure se il fatto è commesso da persona già condannata per violazione delle norme in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande;
  • L’art. 13 della Legge 30 aprile 1962 che vieta la vendita e pubblicità di alimenti, adottando denominazioni o nomi impropri, frasi pubblicitarie, marchi o attestati di qualità o genuinità da chiunque rilasciati, nonché disegni illustrativi tali da sorprendere la buona fede o da indurre in errore gli acquirenti circa la natura, sostanza, qualità o le proprietà nutritive delle sostanze alimentari stesse. L’articolo contiene anche le sanzioni applicabili in caso di violazione, così come disposizioni che colpiscono la promozione e la commercializzazione di sostanze atte ad adulterare e contraffare alimenti e bevande.

Il DL 42/2021 è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e, quindi, il 25 marzo 2021, evitando così di creare un pericoloso vuoto normativo. Trattandosi, tuttavia, di un Decreto Legge dovrà essere convertito in Legge entro 60 giorni: motivo per cui nelle prossime ore sarà trasmesso al Parlamento.

 

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