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15 Luglio 2021

Misura Ocm Investimenti: pubblicate le istruzioni operative per la campagna 2021/2022

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di Redazione | in 
Normative

Con le Istruzioni operative di Agea n. 64 del 12 luglio 2021 sono state definite le modalità per l’accesso all’aiuto nel quadro della misura Ocm Investimenti per la campagna 2021/2022.

Il termine per la presentazione delle domande di aiuto è fissato - da decreto - alla data del 15 novembre del 2021: tuttavia, le Regioni e le Province autonome (PA) nei bandi di propria competenza potranno individuare termini anticipati.

Si precisa che i progetti approvati devono essere realizzati e conclusi inderogabilmente entro:

  • Nell’ambito delle regioni e PA che hanno assunto la delega per le attività relative all’istruttoria e ai controlli delle domande di pagamento saldo:
  • Gli investimenti di durata annuale dovranno essere realizzati inderogabilmente entro e non oltre il 31 agosto 2022, che rappresenta – anche - il termine per la presentazione della domanda di pagamento saldo;
  • Gli investimenti di durata biennale dovranno essere realizzati inderogabilmente entro e non oltre il 15 luglio 2023, che rappresenta – anche – il termine presentazione domanda di pagamento saldo.
  • Nelle altre Regioni e PA:
  • Gli investimenti di durata annuale dovranno essere realizzati entro e non oltre il 15 luglio 2022, che rappresenta – anche – il termine per la presentazione della domanda di pagamento saldo;
  • Gli investimenti di durata biennale dovranno essere realizzati entro e non oltre il 15 luglio 2023, che rappresenta – anche – il termine per la presentazione della domanda di pagamento saldo.

Si evidenzia che la mancata presentazione della domanda di pagamento saldo entro i termini, senza che sia intervenuta alcuna istanza di rinuncia, determina la revoca dell’aiuto, l’applicazione di una penale pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Ocm Investimenti, oltre l’attivazione delle procedure di recupero, laddove era stato erogato un pagamento anticipato.

Le domande di pagamento anticipato dovranno essere presentate, corredate dalla relativa cauzione, entro e non oltre il 31 agosto 2022. Si segnala che, laddove il richiedente ha percepito per la campagna precedente un anticipo per un progetto biennale non ancora concluso, le Regioni e PA, prima di accogliere la richiesta del pagamento anticipato per il secondo progetto biennale presentato, effettuano un controllo in loco ed una verifica sulla rendicontazione del “primo” anticipo erogato. Se i lavori del primo progetto non sono stati ancora attivati, le Regioni e PA hanno la facoltà di rigettare la domanda di anticipo e disporre il pagamento del contributo, se erogabile, a conclusione del progetto e presentazione della domanda di pagamento di saldo.

Si precisa che gli investimenti materiali e immateriali realizzati nel quadro della misura di aiuto devono essere mantenuti in Azienda per un periodo minimo di cinque anni dalla data di pagamento finale; inoltre, l’investimento deve mantenere il vincolo di destinazione d’uso, la natura e le finalità specifiche per le quali è stato realizzato, con divieto di alienazione, cessione e trasferimento a qualsiasi titolo, salvo i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali, non prevedibili – per definizione - al momento della presentazione della domanda di aiuto e/o della domanda di pagamento saldo. In caso, la causa di forza maggiore o circostanza eccezionale deve essere comunicata all’Ufficio regionale competente per territorio entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario è in condizioni di farlo, per le dovute verifiche da parte delle Amministrazioni (Regione e PA – OP Agea).

Le spese per la realizzazione dell’investimento dovranno essere sostenute (così come le fatture ad esse correlate dovranno essere emesse) il giorno successivo alla data del rilascio telematico della domanda di aiuto ed entro e non oltre la data di rilascio telematico della domanda di pagamento saldo.

Nelle fatture, acconto e saldo, dovrà essere indicata, obbligatoriamente, una dicitura che permetta l’immediata riconducibilità alla misura e alla campagna di riferimento nella quale è stata presentata la domanda di aiuto ed al bene acquistato. In particolare, le diciture da indicare, con riferimento alla campagna 2021/2022, potranno essere le seguenti: “Reg. Ue n.1308/2013 art.50_Camp.2021/2022” oppure “Investimenti PNS Camp.2021/2022”. Le Regioni/PA potranno fornire ulteriori disposizioni purché sia immediata l’evidenza con collegamento della fattura elettronica emessa alla tipologia di aiuto ed alla campagna. Si ricorda che è impegno del beneficiario accertarsi che le fatture (acconto e saldo) contengano le diciture ed i riferimenti richiesti.

Inoltre, tutti i beni acquistati devono essere identificati mediante un contrassegno indelebile e non asportabile (marchio a fuoco, vernice indelebile, targhetta metallica o di plastica) che riporti il riferimento del “regolamento Ue n. 1308/2013 – art.50 – PNS Misura Investimenti e la campagna di riferimento”: anche tale identificazione è a cura del beneficiario che dovrà apporre il contrassegno entro il termine di presentazione della domanda di saldo.

Per maggiori informazioni, nonché per scaricare la modulistica è possibile consultare il portale di Agea.

 

 

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