Ocm Investimenti: modalità operative delle flessibilità introdotte dal Ministero
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Segnaliamo che con le istruzioni operative n. 50 del 10 giugno 2021, Agea ha fornito ulteriori indicazioni sulle flessibilità introdotte dal DM 249006 del 28 maggio 2021 ovvero sulle deroghe e proroghe relative alle istanze di variante che potranno intervenire anche in forma sostanziale su un progetto, rispetto a quanto inizialmente ammesso all’aiuto, e le modifiche di durata dei tempi di realizzazione dei progetti nonché l’applicazione delle sanzioni e delle penalità.
Più precisamente, nella campagna 2020/2021 e limitatamente ai progetti ammessi all’aiuto nella campagna 2019/2020 e 2020/2021, potrà essere modificata una sola volta la durata dei tempi di realizzazione del progetto rispetto a quanto inizialmente richiesto ed ammesso al finanziamento.
Contestualmente, per i progetti la cui durata verrà modificata, se le Regioni e le Province autonome (PA) lo prevedono e qualora per il progetto non sia stato erogato alcun contributo in anticipo, il beneficiario potrà richiederne il pagamento sul contributo ammesso all’aiuto ed in base al massimale previsto dalla Regione, entro e non oltre la campagna 2020/2021.
Si precisa che, poiché il pagamento in anticipo potrà essere liquidato inderogabilmente entro e non oltre l’esercizio finanziario corrente 2021 (campagna 2020/2021), le domande di pagamento anticipo, corredate di apposita polizza, dovranno essere presentate entro il 31 agosto 2021.
Le modifiche dei tempi di realizzazione (durata del progetto) interessano i seguenti progetti e campagne:
- un progetto biennale 2019/2020 potrà essere modificato in progetto triennale;
- un progetto annuale 2020/2021 potrà essere modificato in progetto biennale;
- un progetto biennale 2020/2021 potrà essere modificato in progetto triennale.
I termini nazionali per la realizzazione dei progetti e presentazione delle rispettive domande di pagamento saldo sono stati disposti inderogabilmente entro e non oltre il:
- 15 luglio 2022, per i progetti biennali 2020/2021 e per i progetti triennali 2019/2020;
- 5 luglio 2023: per i progetti triennali 2020/2021.
Resto inteso che le Regioni e le PA possono prevedere termini anticipati rispetto alle suddette date.
Per memoria, sono ritenute eleggibili le spese/fatture riconducibili ad una variante autorizzata, solo se sostenute dopo la presentazione telematica dell’istanza e se tutti i documenti (documento di consegna o equipollenti) risultano emessi in data successiva alla presentazione della richiamata istanza.
Resta inteso che ogni modifica non potrà determinare un aumento della spesa complessiva ammessa al finanziamento in sede di istruttoria della domanda di aiuto.
Con riferimento alle sanzioni e penalità, se in sede di controlli amministrativi ed in loco il progetto risulta realizzato parzialmente, rispetto a quanto ammesso all’aiuto, ed è dimostrato che non è stato possibile eseguire tutte le azioni a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali, al beneficiario verrà corrisposto il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate. Negli altri casi, se i controlli dimostrano che l’obiettivo generale è stato comunque raggiunto, verrà corrisposto il contributo pari alla differenza del contributo corrispondente alle singole azioni realizzate decurtato dell’importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate.
Infine, alle domande di pagamento saldo presentate nella campagna in corso 2020/2021, relative ai progetti annuali 2020/2021, biennali 2019/2020 e triennali 2018/209, laddove i beneficiari non abbiano potuto ultimare le operazioni di investimento o non abbiano potuto spendere integralmente gli anticipi ricevuti, non si applicano le penalità di cu all’art. 6 del DM n. 911/2017.
Scarica le istruzioni operative.