Mipaaf, decreto di sospensione dei termini degli esami dei vini
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Con decreto n. 936 del 23 marzo 2020, il Ministero ha sospeso i termini amministrativi relativi al procedimento degli esami chimico-fisici ed organolettici dei vini in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Nello specifico, con il citato provvedimento sono sospesi i termini di cui agli articoli 6 e 9 del DM 12 marzo 2019 recante “Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell’attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del finanziamento dell’attività della commissione di degustazione di appello”.
I termini sospesi riguardano:
- Art. 6, comma 4 ovvero il termine entro cui l’organismo di controllo, a seguito dell’esito negativo dell’esame analitico, informa l’azienda interessata;
- Art. 6, comma 5 ovvero il termine entro cui l’azienda interessata, ricevuta la comunicazione di cui al punto precedente, può richiedere all’organismo di controllo un eventuale nuovo prelievo;
- Art. 6, comma 6 ovvero il termine entro cui l’azienda interessata può presentare ricorso contro l’esito negativo di cui ai punti precedenti;
- Art. 9, comma 8 ovvero il termine entro cui l’organismo di controllo comunica all’azienda interessata il giudizio di “non idoneità” o il giudizio di “rivedibilità” a seguito dell’esame organolettico da parte della commissione di degustazione;
- Art. 9, commi 9 e, di conseguenza, 10 ovvero il termine entro cui l’azienda interessata può richiedere una nuova campionatura per il definitivo giudizio, nei casi in cui il campione è risultato “rivedibile”;
- Art. 9, comma 11 ovvero il termine entro cui l’azienda interessata può presentare ricorso presso la Commissione d’appello, in caso di giudizio di “non idoneità”.
Scarica il decreto.