Integrata la lista delle aree vitate in cui è ammessa una resa di produzione superiore alle 30 ton/ha
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Il Ministero, con il decreto direttoriale n. 192848 del 02 maggio del 2022, ha integrato l’elenco dei Comuni in cui è consentito derogare al limite della resa di uva 30 ton/ha per la produzione dei vini senza DOP e IGP (c.d. vini generici).
Con il DL Rilancio, poi convertito in Legge, Governo e Parlamento hanno ridotto da 50 ton a 30 ton la resa massima di uva per ettaro ammessa per i vini generici, prevedendo la possibilità di definire, con un apposito provvedimento ministeriale, le aree vitate in cui sono consentite rese superiori seppur entro il limite massimo delle 40 ton/ha.Tali aree erano state individuate, inizialmente, nell’allegato del decreton. 676539 del 23 dicembre 2021(nostra nota prot. n. 5/2022), integrato in coerenza con le richieste pervenute dalle Regioni e Province autonome, con l’elenco dei Comuni contenuto nel decreto direttoriale n. 192848 del 02 maggio del 2022.
Inuovi massimali produttivi si applicano a decorrere dalla campagna vitivinicola 2022/2023.