Imposta sul consumo di bevande edulcorate
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Nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del 20 ottobre 2020 è stato pubblicato il decreto 15 ottobre 2020 inerente l’imposta sul consumo delle bevande edulcorate.
Più precisamente, con il richiamato decreto è stato determinato il potere edulcorante convenzionale, a confronto con il saccarosio e le conseguenti quantità equivalenti a 1 grammo del medesimo saccarosio, per ciascuna sostanza in grado di conferire sapore dolce alle bevande.
Si ricorda, infatti, che l’art. 1, comma 661, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha istituito un’imposta di consumo sulle bevande edulcorate intese quali prodotti finiti e prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell’Unione europea, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l’aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume.
Il citato decreto si è reso necessario perché l’art. 1, comma 662, della richiamata Legge stabilisce che, ai fini dell’applicazione dell’imposta di consumo sulle bevande edulcorate, per edulcorante si debba intendere qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande, mentre il comma successivo - l’art. 1, comma 667 - ha stabilito che il contenuto complessivo di edulcoranti presente nelle bevande deve essere determinato con riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza.
Per memoria, la voce della nomenclatura combinata 2202 comprende le acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche; la voce 2009 i succhi di frutta o di ortaggi.
Scarica il decreto.