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08 Luglio 2021

Etichettatura delle miscele e delle bevande assemblate: cosa cambia punto per punto

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di Redazione | in 
Normative

Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 6 luglio 2021 è stato pubblicato il regolamento delegato UE n. 2021/1096 che modifica il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni in materia di etichettatura delle bevande assemblate. Qui il provvedimento.

Più precisamente, si tratta di una modifica volta a chiarire le regole di etichettatura delle bevande spiritose in miscela e di quelle assemblate, laddove nella presentazione del prodotto finale si faccia riferimento ai suoi costituenti alcolici.

La modifica riguarda, principalmente, l’articolo 13, par. 3, del reg. UE n. 2019/787.

Nel caso di una miscela - da intendersi come una bevanda spiritosa ottenuta dalla combinazione di una bevanda spiritosa che appartiene a una delle categorie che figurano nell’allegato I o a un’indicazione geografica con altre bevande spiritose che non appartengono alla stessa categoria e/o con distillati di origine agricola e/o con alcole etilico di origine agricola - il regolamento stabilisce che è possibile citare nella presentazione del prodotto finito (ovvero la bevanda spiritosa miscelata), le denominazioni legali (incluse le eventuali indicazioni geografiche) dei prodotti impiegati per la miscela solo se:

  1. Figurano in un elenco degli ingredienti alcolici nello stesso campo visivo della denominazione legale della bevanda spiritosa finale che sarà “bevanda spiritosa” o “bevanda spiritosa miscelata”;
  2. L’elenco degli ingredienti alcolici è accompagnato almeno da uno dei termini di cui all’articolo 10, paragrafo 6, lettera e) ovvero “miscela”, “miscelato” o “bevanda spiritosa miscelata”;
  3. Sia l’elenco degli ingredienti alcolici sia il termine che lo accompagna (ovvero “miscela”, “miscelato” o “bevanda spiritosa miscelata”) figurano nello stesso campo visivo della denominazione legale della miscela, in caratteri uniformi dello stesso tipo e colore e di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione legale della miscela ovvero “bevanda spiritosa” o “bevanda spiritosa miscelata”;
  4. La proporzione di ciascun ingrediente alcolico figurante nell’elenco degli ingredienti alcolici è espressa almeno una volta in percentuale, secondo l’ordine decrescente dei quantitativi impiegati. Tale proporzione è pari alla percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente nel volume totale di alcole puro della miscela (ovvero del prodotto finito).

Non è invece oggetto di modifica - rimanendo così valida - la disposizione prevista all’art. 13, par. 4, del reg. UE n. 2019/787 che si applica quando la miscela (ovvero il prodotto finito) soddisfa i requisiti previsti per una delle categoria di bevande spiritose stabilite nell’allegato I. In questo caso, la disciplina ammette di impiegare la denominazione legale prevista dalla pertinente categoria, mentre per riportare le denominazioni legali corrispondenti alle bevande spiritose impiegate per la miscela nella presentazione ed etichettatura della bevanda finale si applicano le medesime condizioni di cui sopra, ma non l’obbligo di accompagnare l’elenco degli ingredienti alcolici da uno dei termini di cui all’articolo 10, paragrafo 6, lettera e) ovvero “miscela”, “miscelato” o “bevanda spiritosa miscelata”, così come non si applica l’obbligo di riportare il richiamato elenco degli ingredienti alcolici sempre nello stesso campo visivo della denominazione legale della miscela: è sufficiente che sia presente almeno una volta nello stesso campo visivo.

Nel caso di una bevanda assemblata - da intendersi come una bevanda spiritosa ottenuta dalla combinazione di due o più bevande spiritose della stessa categoria, che sono distinguibili fra loro solo per differenze di composizione dovute al metodo di produzione e/o alle apparecchiature di distillazione impiegate e/o al periodo di maturazione o di invecchiamento e/o alla zona geografica di produzione - la bevanda spiritosa ottenuta reca la denominazione legale prevista nella pertinente categoria di bevande spiritose di cui all’allegato I del regolamento.

Qualora la bevanda assemblata sia ottenuta dalla combinazione di bevande spiritose appartenenti a indicazioni geografiche diverse o dalla combinazione di bevande spiritose appartenenti a indicazioni geografiche con bevande spiritose non appartenenti a nessuna indicazione geografica (es. rum + rum con IG oppure, ancora, Grappa + Acquavite di vinaccia), si applicano le seguenti condizioni:

1) La designazione, la presentazione o l’etichettatura della bevanda può recare le denominazioni legali o le indicazioni geografiche corrispondenti alle bevande spiritose che sono state assemblate, purché tali denominazioni figurino (i) esclusivamente in un elenco di tutti gli ingredienti alcolici contenuti nella bevanda assemblata, in caratteri uniformi dello stesso tipo e colore e di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione legale; (ii) Almeno una volta nello stesso campo visivo della denominazione legale della bevanda assemblata;

2) L’elenco degli ingredienti alcolici è accompagnato almeno da uno dei termini di cui all’articolo 10, paragrafo 6, lettera d) ovvero “bevanda assemblata”, “assemblaggio” o “assemblato”;

3) La proporzione di ciascun ingrediente alcolico che figura nell’elenco degli ingredienti alcolici è espressa almeno una volta in percentuale, secondo l’ordine decrescente dei quantitativi impiegati. Tale proporzione è pari alla percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente nel volume totale di alcole puro della bevanda assemblata.

Cogliamo l’occasione per segnalare che quest’ultima prescrizione - indicata alla lettera c) di cui sopra e che ritroviamo anche per le miscele - è stata oggetto di grandi discussioni nelle fasi preparatorie del richiamato regolamento, poiché porta a ritenere che si aggiunga alle previsioni già esistenti in materia del c.d. QUID (ovvero l’indicazione quantitativa degli ingredienti di cui all’art. 22 del reg. UE n. 1169/2011), con il risultato di una doppia indicazione dell’apporto alcolico in volume rispetto al prodotto (per ottemperare agli obblighi derivanti dall’art. 22 del reg. UE n. 1169/2011) e in percentuale sul tenore alcolico del prodotto finito (per ottemperare agli obblighi derivanti dall’art. 13, par. 3, 3 bis e 4 del reg. UE n. 2019/787).

Il richiamato regolamento entra in vigore il 9 luglio 2021, ma si applica - retroattivamente - dal 25 maggio 2021.

Nelle prossime settimane sono attese altre modifiche relative all’etichettatura e presentazione delle bevande spiritose, in particolare, con riferimento all’etichettatura dei termini composti e delle allusioni. Va detto che in questo regolamento (reg. UE n. 2021/1096) è anche definito il termine allusione, ma lo commenteremo solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti che attendiamo, visto che fino all’ultimo documento di lavoro circolato nel corso delle riunioni preparatorie abbiamo rilevato alcune incongruità.

Sarà cura della Federazione aggiornare tempestivamente gli Associati; inoltre, in considerazione delle modifiche attese, anticipiamo che è intenzione della Federazione organizzare dopo la pausa estiva un webinar informativo per illustrare tutte le modifiche introdotte.

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