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06 Aprile 2022

Esonero contributivo per i periodi di novembre-dicembre 2020 e gennaio 2021: i chiarimenti Inps

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di Redazione | in 
Normative

L'’INPS, con messaggio n. 1480 del 1° aprile 2022, ha fornito indicazioni con riferimento all’esonero contributivo riferito ai periodi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021.

Più precisamente, in data 28 marzo 2022 INPS ha concluso le attività di gestione delle domande pervenute edopo aver verificato l’ammontare complessivo delle risorse necessarie per soddisfare le richieste presentate, ha comunicato ai datori di lavoro, a mezzo PEC, l’importo dell’esonero autorizzato. Per gli utenti per i quali l’Ente non disponeva nell’archivio anagrafico dell’indirizzo PEC la comunicazione è stata inviata a mezzo posta elettronicasegnalando la disponibilità degli esiti dell’istanza nel “Portale delle Agevolazioni” (exDiResco”).

Considerato che le risorse disponibili sono risultate sufficienti per soddisfare tutte lerichieste pervenute, l’importo definitivo autorizzato corrisponde all’importo richiesto nella domanda.

La contribuzione dovuta che risulti eccedente rispetto all’importo autorizzato deve essere versata entro 30 giorni decorrenti dalla comunicazione dell’importoautorizzato. Considerato che la richiamata comunicazione è stata effettuata in data 28 marzo 2022, la contribuzione dovuta, al netto dell’importo dell’esonero autorizzato, deve essere versataentro il 27 aprile 2022.

Il pagamento potrà essere effettuato in unicasoluzione oppure con rateizzazione, senza aggravio di sanzioni: più precisamente, sul debito regolarizzato con rateazione presentata entro il 27aprile 2022 saranno dovuti i soli interessi di dilazione.Sulle somme versate o regolarizzate mediante rateazione oltre il termine del 27 aprile2022 saranno dovute le sanzioni civili.

La verifica della regolarità della contribuzione obbligatoria tramite laprocedura “Durc On Line” costituisce condizione per il riconoscimento dell’esonero, pertanto, l’attestazione diirregolarità comporta il recupero dell’esonero fruito.

In caso di esito positivo delle istanze,alle posizioni contributive delle aziende con dipendenti, contraddistinte dai codici Atecorientranti nell’ambito di applicazione dell’esonero, verrà attribuito centralmente il codicedi autorizzazione “8J”.Al fine di esporre nel flusso Uniemens il recupero dell’esonero spettante per le mensilitàdi novembre e dicembre 2020 nonché gennaio 2021, i datori di lavoro interessatidovranno valorizzare all’interno dell’elemento <CausaleACredito> di<AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale “L548”e nell’elemento <ImportoACredito> il relativo importo.

La valorizzazione del predetto codice causale potrà essere effettuataentro la denuncia di competenza del mese di giugno 2022.Qualora la capienza disponibile non si esaurisca nel mese di giugno 2022, nello stessomese potrà essere esposto il complessivo importo residuo.

Le eventuali istanze di riesame degli esiti delle domande, salvo diverse specifiche indicazionicontenute nella comunicazione dei medesimi esiti, dovranno essere presentate, tramitePEC, alla Struttura territoriale competente entro trenta giorni a decorreredalla data di pubblicazione del richiamato messaggio INPS (1° aprile 2021).

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