Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto
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Con la circolare n. 74012 del 12 ottobre 2022 (Allegato 1 e Allegato 2), AGEA ha diramato le istruzioni per la presentazione e la compilazione delle dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2022/2023.
Più precisamente, le dichiarazioni di vendemmia devono essere presentate all’Organismo pagatore competente entro il 15 novembre p.v., mentre le dichiarazioni di produzione devono essere presentate entro il 15 dicembre p.v.
Per memoria, i produttori di uve, destinate alla vinificazione, nonché i produttori di mosto e di vino, dichiarano i quantitativi, espressi rispettivamente in chilogrammi ed in litri, dei prodotti dell’ultima campagna vendemmiale, con riferimento alla data del 30 novembre per i prodotti della vinificazione; la dichiarazione deve essere presentata anche se la produzione di uva è stata uguale a zero; inoltre, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di vendemmia anche i conduttori di vigneti che abbiano effettuato la “vendita su pianta” delle uve. I prodotti diversi dal vino che fossero in viaggio alle ore 24:00 del 29 novembre dovranno essere dichiarati nella disponibilità del destinatario e non dal cedente; i prodotti detenuti alla data del 30 novembre per “conto lavorazione” devono essere dichiarati dal soggetto che a tale data li detiene e non dall’effettivo proprietario; in tale ambito, per evidenziare lo scambio di prodotti oggetto di lavorazione specifiche presso altri soggetti, è stata introdotta la segnalazione del movimento per conto lavorazione nel Quadro F.
Come già avveniva nella scorsa campagna vendemmiale, sono disponibili i servizi telematici opzionali che consentono di precompilare la dichiarazione di produzione vini e mosti a partire dai dati del registro dematerializzato di carico e scarico. La dichiarazione di produzione da registro è facoltativa: l’azienda può quindi scegliere di predisporre la dichiarazione di produzione a partire dai dati presenti del registro telematico oppure continuare ad utilizzare le ordinarie modalità di compilazione.
Per memoria, le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vino e/o mosti devono essere presentate all’Organismo Pagatore competente in base al territorio in cui si trovano i vigneti o gli impianti di vinificazione.
Pertanto:
- I soggetti obbligati alla sola dichiarazione di vendemmia devono compilare la medesima con riferimento alla Regione o Provincia autonoma nel cui territorio sono ubicati i vigneti dai quali
sono state ottenute le uve oggetto della dichiarazione stessa. Pertanto, qualora i vigneti si estendano sul territorio di più Regioni o Province autonome, il conduttore è tenuto alla presentazione di altrettante dichiarazioni;
- I soggetti obbligati alla sola dichiarazione di produzione vino e/o mosto devono compilare la medesima con riferimento alla Regione o Provincia autonoma nel cui territorio sono ubicati gli impianti di vinificazione;
- I soggetti interessati alla compilazione della dichiarazione vitivinicola (vendemmia e produzione vino e/o mosto) devono compilare una sola dichiarazione se i vigneti e gli impianti di vinificazione sono ubicati nella medesima Regione o Provincia autonoma. Se l’interessato ha vigneti ed impianti in Regione o Provincia autonoma diverse, deve presentare una dichiarazione per ciascuna Regione o Provincia autonoma;
- Per coloro che hanno proceduto all’acquisto e/o trasformazione di prodotti a monte del vino e li hanno ceduti totalmente prima del 30 novembre la dichiarazione deve essere compilata con riferimento alla Regione o Provincia autonoma nel cui territorio è ubicato il centro di intermediazione.
Dopo la scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni - e solo fino alla data del 1° marzo dell’anno successivo alla vendemmia - gli Organismi pagatori competenti manterranno attiva nei loro sistemi informativi la funzionalità inerente la possibilità di operare rettifiche alle dichiarazioni, per la sola possibilità della rettifica prevista dalla normativa vigente in merito al Ravvedimento Operoso (art. 85 della Legge n. 238/2016), consentita per le correzioni di errori ed indicazioni inesatte non essenziali ai fini della quantificazione e qualificazione del prodotto. Tale Ravvedimento Operoso avrà l’effetto di modificare la precedente dichiarazione. Per concludere dal punto di vista amministrativo il Ravvedimento Operoso, il Produttore che ha richiesto tale applicazione ha, secondo il dettato dell’art. 85 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238, l’obbligo di versare la sanzione attenuata entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo all’espletamento della correttiva, ed inoltre ha l’obbligo di comunicarlo con nota via PEC all’Ufficio dell’ICQRF competente per territorio allegando il PDF della ricevuta del versamento effettuato, entro e non oltre il terzo giorno lavorativo.
In merito alle modalità di pagamento della sanzione amministrativa ridotta si precisa che:
- l’art 83, comma 2, della Legge 238/2016 dispone che tutti i pagamenti vadano effettuati mediante versamento presso le Tesorerie dello Stato competenti per territorio;
- il versamento della sanzione ridotta deve avvenire sul Capo XVII, capitolo 3373 (L’elenco dei codici IBAN di riferimento è reperibile sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze).
Nel caso il versamento della sanzione da parte del Produttore non avvenga, o avvenga spirati tali termini, la dichiarazione rettificata decadrà perdendo ogni effetto. Ciò avverrà all’atto di riscontro tra le correttive ed i pagamenti delle sanzioni effettuato dall’ICQRF.
Si precisa, inoltre, che quanto sopra descritto in merito alla possibilità di rettificare la dichiarazione deve trovare applicazione anche nel caso in cui le Autorità di Controllo procedano all’accertamento delle violazioni di cui all’art. 78 della Legge n. 238 e alla successiva diffida, in conformità con l’art. 1, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014 n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116. In questo caso il Produttore potrà richiedere all’Organismo pagatore competente di operare la rettifica facendo riferimento agli specifici atti redatti dall’Autorità di Controllo per l’identificazione delle violazioni che intende regolarizzare.