Definite le rese massime di uva per ettaro per i vini generici
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Il Mipaaf, con decreto n. 676539 del 23 dicembre 2021, ha dato attuazione all’art. 8, comma 10-bis della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 individuando le aree vitate in cui è ammessa una resa massima di uva per ettarosuperiore a 30 tonnellate per la produzione di vini generici (vini senza IG).
Con il c.d. DL Rilancio, poi convertito in Legge, Governo e Parlamento hanno ridotto da 50ton a 30 ton la resa massima di uva per ettaro prevista per i vini generici, prevedendo la possibilitàdi definire, con un apposito provvedimento ministeriale, le aree vitate in cui sono ammesse rese superioriseppur entro il limite massimo delle 40 ton/ha.
Più precisamente, le aree vitate dove è ammessa una resa di uva per ettaro fino a 40 ton sono state individuate a livello di Comune e riportate nell’allegato del decreto.
Le citate aree sono state individuate sulla base delle rese medie comunali superiori alle 30 ton/ha, come risultanti dalle dichiarazioni di vendemmia relative alle ultime cinque campagne vitivinicole (2015 - 2019), escludendo la campagna con la resa più alta e quella con la resa più bassa.
Evidenziamo che, entro il 31 gennaio 2022, le Regioni e le Province autonome (PA) possono richiedere al Ministero di includere nell’allegato del decreto ulteriori aree vitate, sulla base della verifica che almeno il 25% dei produttori, che insistono nel Comune per il quale si chiede l’iscrizione, abbia registrato una resa produttiva superiore alle 30 ton/hain almeno un’annualità tra il 2015 e il 2019.
Contestualmente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le Regioni e le PA, in base ai propri indirizzi di politica vitivinicola, possono richiedere al Ministero l’esclusione dal richiamato allegato di aree vitate ricadenti nel proprio territorio.
I nuovi massimali produttivi si applicano a decorrere dalla campagna vitivinicola 2022/2023.
Scarica il decreto Decreto_rese_vini_generici.pdf