31 Agosto 2023
Attivata la distillazione di crisi
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di Redazione
| in Normative
Con decreto n. 400039 del 28 luglio 2023, il Ministero ha attivato la distillazione di crisi, in attuazione del regolamento delegato UE n. 2023/1225. In estrema sintesi, i punti salienti del provvedimento sono:
- La distillazione di crisi è attivata per i vini rossi o rosati generici, a IGP, a DOP;
- - Il vino da avviare alla distillazione deve essere detenuto alla data del 31 maggio 2023 e risultare dai registri di cantina alla stessa data;
- - L’alcool derivante dalla distillazione è utilizzato esclusivamente per uso industriale, in particolare per la produzione di disinfettanti e di farmaci, o per fini energetici;
- - Con riferimento al finanziamento, la misura potrà essere attivata solo ed esclusivamente a livello regionale. Più precisamente: a) Le Regioni che decideranno di attivare la distillazione di crisi possono finanziare la misura con le economie derivanti dai fondi UE annualmente assegnati al settore per il finanziamento delle consuete misure di sostegno (investimenti, promozione, ristrutturazione e riconversione dei vigneti) nella corrente annualità ovvero la 2022/2023; b) Per come è scritto il provvedimento, si comprende che eventuali economie nella Regione 1, prima di essere rimodulate e redistribuite alla Regione 2 per finanziare la distillazione di crisi, dovranno essere assegnate prioritariamente allo scorrimento delle graduatorie nelle Regioni con domande d’aiuto per le misure investimenti, ristrutturazione e riconversione dei vigneti e promozione approvate ma non finanziate. Sembrerebbe, quindi, che la distillazione di crisi assume un carattere residuale rispetto alle misure tipiche di sostegno; c) In mancanza di risorse derivanti dall’annualità 2022/2023, la Regione potrebbe impegnare parte delle risorse UE della prossima annualità ovvero la 2023/2024; d) È prevista la possibilità per la Regione interessata ad attivare la distillazione di crisi ad intervenire con risorse proprie, ma nel limite del 50% delle risorse UE. In buona sostanza, se una Regione non ha economie sui fondi UE, non può finanziare la distillazione di crisi con risorse proprie;
- - L’importo dell’aiuto è stabilito dalla Regione interessata e non può essere superiore all’80% del prezzo medio mensile più basso rilevato nella campagna 2022/2023. L’importo dell’aiuto è comprensivo dei costi di distillazione, fissati in 0,40 euro/grado/hl che il produttore corrisponde al distillatore;
- Per attivare la distillazione di crisi devono ricorrere una o più delle seguenti condizioni: a) un aumento delle scorte a livello di produzione risultante dalle giacenze registrate al 31 maggio 2023 rispetto alla media delle giacenze registrate nel medesimo periodo nel corso delle ultime cinque campagne, escludendo il valore più alto e quello più basso; b) una diminuzione del prezzo medio di mercato nella campagna 2022/2023 rispetto alla media delle ultime tre campagne; c) una diminuzione delle vendite nella campagna 2022/2023 rispetto alla media delle ultime tre campagne per lo stesso periodo o delle ultime cinque campagne escludendo il valore.
- Con riferimento alle eventuali tempistiche: a) Entro il 31 luglio 2023 le Regioni comunicano al ministero l’eventuale attivazione della misura; b) entro il 10 agosto 2023, l’Azienda che intende partecipare alla distillazione di crisi deve trasmettere ad AGEA il contratto di distillazione non trasferibile. Ogni produttore può stipulare al massimo due contratti di distillazione per i volumi di vino giacenti in cantina; c) Entro il 28 agossto 2023, AGEA comunica ai richiedenti i contratti approvati; d) Le operazioni di consegna del vino in distilleria devono essere effettuate entro il 30 settembre 2023. e) La distillazione del vino in alcool, avente almeno la gradazione di 92°, deve avvenire entro il 15 ottobre 2023; f) Entro il 2 ottobre, l’Azienda che ha partecipato alla misura deve presentare ad AGEA la domanda di pagamento. Foto: Freepik