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Normative

Gli aggiornamenti di leggi e decreti che riguardano il mondo dei vini, degli spiriti e degli aceti

24 Aprile 2020

Approvate le modifiche al disciplinare dei vini a DOCG Vino Nobile di Montepulciano

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di Redazione | in 
Normative

E' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 22 aprile 2020 il decreto n. 20086 dell’8 aprile 2020, con il quale il Ministero ha approvato le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione dei vini a DOCG Vino Nobile di Montepulciano.

In particolare, si segnala che, con la predetta pubblicazione in Gazzetta ufficiale, per i vini a DOCG Vino Nobile di Montepulciano è obbligatorio riportare in etichetta il termine geografico Toscana.

Più precisamente, ai sensi dell’art. 7 del disciplinare nella sua versione consolidata, nell’etichettatura deve essere sempre scritta integralmente la seguente dicitura e secondo la successione di seguito indicata:

  • Vino Nobile di Montepulciano;
  • Denominazione di Origine Controllata e Garantita (oppure l’acronimo DOCG);
  • Toscana.

Si ricorda, inoltre, che il termine Toscana deve figurare in caratteri dello stesso tipo, stile, spaziatura, tonalità ed intensità colorimetrica, rispetto a quelli utilizzati per la scritta Vino Nobile di Montepulciano.

Inoltre, il termine Toscana deve figurare in caratteri maiuscoli e/o minuscoli uniformi, rispetto a quelli utilizzati per la scritta Vino Nobile di Montepulciano, e su uno sfondo uniforme per tutta la sequenza di indicazioni elencate al primo paragrafo, nonché deve figurare in caratteri di altezza non superiore rispetto a quella utilizzata per la scritta Vino Nobile di Montepulciano. Nel caso in cui i termini che compongono il nome Vino Nobile di Montepulciano abbiano altezze diverse, l’altezza del termine Toscana non deve essere superiore all’altezza del termine Montepulciano.

Si precisa, infine, che il predetto obbligo fa comunque salvo lo smaltimento delle etichette non riportanti il termine Toscana, nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • le etichette in questione devono essere riferite alle sole produzioni derivanti dalle vendemmie 2018 e precedenti ed essere detenute negli stabilimenti delle ditte interessate antecedentemente alla data del 30 giugno 2020;
  • le relative partite di vino devono essere confezionate entro la data del 30 giugno 2022.

In allegato copia del decreto con annessa la versione consolidata del disciplinare di produzione.

 

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