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Normative

Gli aggiornamenti di leggi e decreti che riguardano il mondo dei vini, degli spiriti e degli aceti

04 Novembre 2021

Aperte le domande per ottenere l’esonero contributivo di novembre 2020-gennaio 2021

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di Redazione | in 
Normative

Inps, con messaggio n. 3774 del 4 novembre 2021 (Allegato 1), ha comunicato l’apertura delle domande per richiedere l’esonero contributivo previsto per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021 di cui agli articoli 16 e 16-bis del c.d. DL Ristori, -bis, -ter e –quater, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Per memoria, il richiamato esonero riguarda le aziende che - per i settori di intesse della Federazione - svolgono le attività identificate dai codici ATECO 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali; 11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d. e 11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali.

Più precisamente, con il richiamato messaggio Inps ha comunicato che il modulo telematico “Esonero contributivo art. 16-16 bis DL 137/2020 anno 2020-2021” è disponibile per i datori di lavoro nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”) e per i lavoratori autonomi nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”.

La domanda di esonero deve essere presentata entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del richiamato messaggio Inps (4 novembre 2021).

In sede di compilazione della domanda, i richiedenti, dopo avere indicato l’importo dell’esonero richiesto, devono specificare la quota di esonero che richiedono ai sensi della sezione 3.1 e/o della sezione 3.12; nel caso in cui siano valorizzate entrambe le sezioni, la somma delle quote di esonero deve corrispondere all’importo dell’esonero richiesto.

Per memoria, l’art. 19 del c.d. c.d. DL Sostegni, estendendo l’esonero già previsto per i mesi di novembre 2020 e dicembre 2020 anche al mese di gennaio 2021, ha stabilito che l’esonero, inizialmente riconosciuto nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi della sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della Comunicazione della Commissione europea recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” (come nel caso dell’esonero per il periodo gennaio 2020 – giugno 2020), possa essere riconosciuto anche ai sensi della sezione 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della medesima Comunicazione. In estrema sintesi, il riferimento alla sezione 3.12 consente ai contribuenti (i dati di lavoro) di accedere all’aiuto con massimali di spesa (la somma che ogni singola impresa può ricevere ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato) più ampi: 10 mln di euro per impresa anziché i limiti previsti dalla sezione 3.1 del Quadro temporaneo ovvero 225 mila euro per impresa, nel caso di un’impresa agricola, o 1,8 mln di euro, nel caso di un’impresa diversa da un’impresa agricola. Tuttavia, evidenziamo che qualora un’Azienda dovesse decidere di accedere alla misura dell’esonero ai sensi della richiamata sezione 3.12 per usufruire dei citati maggiori massimali di spesa deve anche dimostrare di aver subito un calo di fatturato durante il periodo ammissibile (1° marzo 2020 - 31 dicembre 2021) di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019: la Commissione europea ha chiarito che il periodo di riferimento è “un periodo del 2019, indipendentemente dal fatto che il periodo ammissibile sia nel 2020 o nel 2021”. Pertanto, per gli aiuti concessi tanto nel 2020 quanto nel 2021, il periodo di raffronto del calo del fatturato deve essere sempre con le corrispondenti mensilità dell’anno 2019.

Scaduto il termine fissato per la presentazione delle domande di esonero, in caso di esito positivo, a ciascun contribuente (datore di lavoro) sarà data comunicazione dell’importo autorizzato in via definitiva, a mezzo posta elettronica certificata; gli esiti delle domande presentate saranno, comunque, consultabili nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”).

Nel caso in cui le risorse necessarie a coprire la totalità delle richieste dovessero risultare superiori agli importi complessivamente destinati alla misura agevolativa, l’importo complessivo dell’esonero per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021, potenzialmente autorizzabile, sarà ridotto in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari.

Entro 30 giorni dalla richiamata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata dell’importo autorizzato in via definitiva, i beneficiari dell’esonero dovranno provvedere al versamento dell’eventuale contribuzione dovuta eccedente l’importo autorizzato; i contribuenti che hanno già effettuato i versamenti in misura superiore a quella risultante a seguito dell’applicazione dell’esonero potranno, invece, richiederne la compensazione con la contribuzione da versare alle scadenze future, secondo le consuete modalità.

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