Agea Coordinamento interviene per adeguare i propri provvedimenti in relazione all'epidemia Covid-19
- undefined
Con circolare n. 25100 del 6 aprile 2020, Agea Coordinamento è intervenuta per adeguare i propri provvedimenti in materia di misura ristrutturazione e riconversione vigneti, misura investimenti e sistema autorizzativo degli impianti vitati, a seguito delle disposizioni impartite dal Governo in relazione all’epidemia in atto di Covid-19 (decreto proroghe).
In particolare, si segnala:
- Per la misura della ristrutturazione e riconversione vigneti:
- a seguito della variazione – per decreto - della data di presentazione delle domande d’aiuto dal 31 maggio 2020 al 15 luglio 2020, i controlli ex-ante nella misura del 5% relativi alla campagna 2020/2021 non sono eseguiti;
- in relazione alla sospensione delle penalità per i beneficiari che non abbiano realizzato l’intera superficie oggetto della domanda di aiuto, AGEA ha specificato che a tutte le domande in essere ed in corso di liquidazione e che rientrino nella fattispecie di coloro che non hanno realizzato l’intera superficie oggetto della domanda di aiuto, non si applicano le ulteriori sanzioni specificate dal decreto, e cioè, per coloro che non abbiano realizzato almeno il 50% della superficie ammessa, gli Organismi Pagatori non procedono all’incameramento della fidejussione, non si applica l’esclusione per tre anni dalla misura, come non si applica quest’ultima penalità a coloro che non abbiano presentato nei termini la domanda di saldo;
- per le campagne 2017/2018 e 2018/2019, il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento del saldo è fissato al 20 giugno 2021.
- Per la misura investimenti:
- per la campagna 2019/2020 a cui afferiscono anche i progetti biennali relativi alla campagna 2018/2019, al fine di favorire tutti gli interventi programmati dai richiedenti l’aiuto, le Regioni, in accordo con il competente Organismo Pagatore, consentono ai beneficiari la modifica del progetto già approvato da annuale a biennale e da biennale a triennale. Inoltre, al beneficiario che ha fatto istanza di modifica progetto, è consentito di richiedere il pagamento in forma anticipata, secondo le regole già preesistenti;
- sempre limitatamente alla campagna in essere, la 2019/2020 a cui afferiscono anche i progetti biennali relativi alla campagna 2018/2019, viene consentito al beneficiario di apportare modifiche ai progetti approvati dandone comunicazione all’Ente istruttore.
Tali modifiche, anche se di natura strategica, non necessitano della preventiva autorizzazione da parte dell’autorità competente all’istruttoria. I beneficiari dovranno inoltrare all’Ente istruttore competente la comunicazione di modifica non oltre il trentesimo giorno solare precedente i termini per la presentazione delle domande di pagamento di saldo.
In allegato copia della circolare