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Normative

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30 Settembre 2021

Agea, ecco le istruzioni per le dichiarazioni di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto

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di Redazione | in 
Normative

Segnaliamo che, con la circolare n. 64590 del 29 settembre 2021, Agea Coordinamento ha fornito le istruzioni applicative generali per la presentazione e la compilazione delle dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2021/2022.

Per memoria, le dichiarazioni di vendemmia devono essere presentate entro il 15 novembre p.v., mentre le dichiarazioni di produzione devono essere presentate entro il 15 dicembre p.v.

I produttori di uve destinate alla vinificazione, nonché i produttori di mosto e di vino, dichiarano ogni anno i quantitativi, espressi rispettivamente in chilogrammi ed in litri, dei prodotti dell’ultima campagna vendemmiale, con riferimento alla data del 30 novembre per i prodotti della vinificazione.

La dichiarazione deve essere presentata anche se la produzione di uva è stata uguale a zero; i prodotti diversi dal vino che fossero in viaggio alle ore 24:00 del 29 novembre dovranno essere dichiarati nella disponibilità del destinatario e non dal cedente.

I prodotti detenuti alla data del 30 novembre per “conto lavorazione” devono essere dichiarati dal soggetto che a tale data li detiene e non dall’effettivo proprietario; in tale ambito, per evidenziare lo scambio di prodotti oggetto di lavorazione specifiche presso altri soggetti, è stata introdotta la segnalazione del movimento per conto lavorazione nel Quadro F della dichiarazione.

Per memoria, le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vino e/o mosti devono essere presentate relativamente alla Regione o Provincia autonoma (PA) nel cui territorio si trovano i vigneti o gli impianti di vinificazione.

Di conseguenza:

  • I soggetti obbligati alla sola dichiarazione di vendemmia devono compilare la medesima con riferimento alla Regione o PA nel cui territorio sono ubicati i vigneti dai quali sono state ottenute le uve oggetto della dichiarazione. Pertanto, qualora i vigneti si estendano sul territorio di più Regioni o PA, il conduttore è tenuto alla presentazione di altrettante dichiarazioni;
  • I soggetti obbligati alla sola dichiarazione di produzione vino e/o mosto devono compilare la medesima con riferimento alla Regione o PA nel cui territorio sono ubicati gli impianti di vinificazione.
  • I soggetti interessati alla compilazione della dichiarazione vitivinicola (vendemmia e produzione vino e/o mosto) devono compilare una sola dichiarazione se i vigneti e gli impianti di vinificazione sono ubicati nella medesima Regione o PA. Se l’interessato ha vigneti ed impianti in Regione o PA diverse, deve presentare una dichiarazione per ciascuna Regione o PA;
  • Per coloro che hanno proceduto all’acquisto e/o trasformazione di prodotti a monte del vino e li hanno ceduti totalmente prima del 30 novembre, la dichiarazione deve essere compilata con riferimento alla Regione o PA nel cui territorio è ubicato il centro di intermediazione.

Si evidenzia che, dopo la scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni e solo fino alla data del 15 marzo p.v., sarà possibile operare rettifiche alle dichiarazioni ma solo nei casi previsti di applicazione della disciplina del c.d. Ravvedimento Operoso (art. 85 L. 238/2016), consentita per le correzioni di errori ed indicazioni inesatte non essenziali ai fini della quantificazione e qualificazione del prodotto.

Per memoria, il produttore che richiede tale applicazione ha l’obbligo di versare la sanzione attenuata entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo all’espletamento della correttiva ed inoltre ha l’obbligo di comunicarlo con nota via PEC all’Ufficio dell’ICQRF competente per territorio allegando il PDF della ricevuta del versamento effettuato, entro e non oltre il terzo giorno lavorativo. Nel caso il versamento della sanzione da parte del Produttore non avvenga o avvenga spirati tali termini, la dichiarazione rettificata decadrà perdendo ogni effetto.

Si precisa, inoltre, che quanto descritto in merito alla possibilità di rettificare la dichiarazione si applica anche nel caso in cui le Autorità di Controllo procedano all’accertamento delle violazioni in materia di dichiarazioni di cui all’articolo 78 della Legge n. 238/2016 e alla successiva diffida.

Scarica la circolare sulle dichiarazioni.

Scarica le istruzioni per la compilazione.

 

 

 

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