Vigneti eroici e storici: ecco cosa prevede il decreto
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Dalla definizione di vigneto “eroico” o “storico” all’elenco delle tipologie di intervento che lo Stato può mettere in pratica per tutelarli e salvaguardarli. È quanto prevede, in sintesi, uno schema di decreto del Mipaaft, presentato dal Governo in Parlamento, che attua l’articolo 7 della legge 238 del 2012, il Testo unico sul vino.
Sull’atto del Governo è stato approvato la settimana scorsa un parere favorevole dalle commissioni Agricoltura di Camera e Senato per cui ora il decreto, dopo le necessarie revisioni, potrà essere pubblicato per entrare, poi, in vigore. A Montecitorio, però, sono state poste alcune condizioni, a differenza di Palazzo Madama, dove il parere sull’atto del Governo contiene solo osservazioni.
VIGNETI EROICI O STORICI
L’atto dell’Esecutivo individua le caratteristiche dei vigneti eroici e di quelli storici.
Si definiscono eroici quelli che “ricadono in aree soggette a rischio idrogeologico”, sono situati in aree in cui “le condizioni orografiche creano difficoltà alla coltivazione con l’utilizzo delle macchine” e “in zone di particolare pregio paesaggistico e ambientale”. Inoltre, per essere “eroici” i vigneti devono essere situati in piccole isole, al massimo di 250 chilometri quadrati. Sul punto la commissione Agricoltura del Senato, nel parere, ha chiesto all’Esecutivo di escludere “dall’ambito di applicazione della norma i vigneti ricadenti in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico” qualora “si trovino in letti di fiumi o in analoga situazione di rischio”.
Sono “storici”, invece, quei vigneti la cui coltivazione risale ad una data, rinvenibile dalle particelle catastali, antecedente il 1960 ed è effettuata con l’impiego di pratiche e tecniche tradizionali, come terrazzamento, ciglionamento, rittochino, cavalcapogio, girapoggio e spina, utilizzate nel rispetto delle caratteristiche fisiche e climatiche locali.
La nuova normativa si occupa anche dei criteri per l’individuazione dei territori. Stabilendo che, fatte salve le aree già individuate dai piani paesaggistici regionali, i vigneti eroici devono possedere almeno un requisito tra: pendenza del terreno superiore al 30%; altitudine media superiore a 500 metri sopra il livello del mare, esclusi i vigneti situati su un altopiano; sistemazione degli impianti su terrazze e gradoni; viticoltura delle piccole isole.
Per quanto riguarda i vigneti storici, invece, si prevede che siano già considerati tali quelli che: appartengono ai paesaggi iscritti nel Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, purché la viticultura rappresenti la ragione dell’iscrizione e il vigneto costituisca la ragione principale che ha giustificato l’inserimento nel registro; afferiscono a territori che hanno ottenuto il riconoscimento di eccezionale valore universale dall’Unesco e il criterio di iscrizione nella lista è dovuto esclusivamente o in modo complementare alla viticoltura; ricadano in aree tutelate dalle leggi regionali o individuate dai piani paesaggistici per la tutela di specifici territori vitivinicoli.
RIPRISTINO, RECUPERO, MANUTENZIONE
Lo schema di dm definisce i criteri sulle tipologie degli interventi che può effettuare il Mipaaft. Si tratta, nello specifico, di intervento per il ripristino, il recupero e la manutenzione dei vigneti “ubicati in aree soggette a rischio idrogeologico o di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale”, che devono soddisfare alcuni parametri, tra cui il rispetto dell’ambiente nella conduzione del vigneto o l’esigenza che il ripristino avvenga con l’utilizzo di vitigni autoctoni utilizzati nella zona.
L’intervento dovrà riguardare la promozione e la pubblicità delle produzioni riferibili alla “viticoltura eroica o storica”, anche attraverso l’utilizzo di un marchio nazionale, che sarà successivamente definito e individuato. La commissione IX alla Camera ha chiesto esplicitamente di specificare se la disposizione “sia volta a consentire l’uso di un marchio già esistente ovvero a prevedere la creazione di un nuovo marchio”, caso in cui sarà necessario specificarne “la natura facoltativa, precisandone le condizioni e le modalità di attribuzione”.
Per questi interventi si prevede che il Mipaaft, d’intesa con le Regioni, possa destinare risorse finanziarie specifiche nel programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo. Infine, si prevede che i produttori interessati al riconoscimento di un vitigno storico o eroico (e anche qui la Camera ha richiesto ulteriori specificazioni per dirimere quali siano) debbano presentare un’istanza alla regione, allegando la documentazione che attesti la sussistenza dei requisiti individuati nel decreto.
L’istruttoria sulla richiesta, così come i controlli da effettuare sui requisiti, sono di competenza regionale.