Sospensione contributi per emergenza Covid: le istruzioni dell'Inps
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Con riferimento alla sospensione dei versamenti contributivi previdenziali e assistenziali di cui all’art. 2 del c.d. DL Ristori quater, segnaliamo la circolare INPS n. 145 del 14 dicembre 2020.
Si evidenzia anzitutto che la misura riguarda la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali che scadono nel mese di dicembre 2020 e le rate in scadenza nel medesimo mese relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’Inps.
Per memoria, la misura è rivolta a tutte le Aziende con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del richiamato decreto che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
Sono comprese anche tutte quelle Aziende che hanno intrapreso l’attività di impresa in data successiva al 30 novembre 2019. Per queste imprese la sospensione dei versamenti non richiede la verifica del requisito della diminuzione del fatturato.
La misura comprende poi, senza alcun requisito di fatturato o diminuzione dei ricavi, le Aziende che esercitano le attività economiche sospese dall’articolo 1 del DPCM del 3 novembre 2020 (si veda per comodità i codici ATECO riportati nell’allegato 1 della circolare INPS); i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione nelle c.d. zone arancioni e rosse (si veda per comodità i codici ATECO riportati nell’allegato 2 della circolare INPS); i soggetti che operano nelle c.d. zone rosse e che esercitano determinate attività (si veda per comodità i codici ATECO riportati nell’allegato 3 della circolare INPS); i soggetti che esercitano l’attività alberghiera nelle c.d. zone rosse. Per queste Aziende, la sospensione riguarda i versamenti in relazione ai dipendenti che operano nelle sedi ubicate nelle zone colpite dall’emergenza. Con riferimento agli ambiti territoriali interessati vanno considerati quelli individuati dalla data del 26 novembre 2020 dalle relative ordinanze del Ministro della Salute. Più precisamente, per le zone arancioni Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Umbria, Puglia e Sicilia; per le zone rosse Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Campania, Toscana, Abruzzo e Provincia Autonoma di Bolzano.
Con la circolare, l’Istituto ha precisato che la sospensione dei versamenti comprende anche la quota a carico dei lavoratori. Come già indicato, infatti, nel paragrafo 3 della circolare n. 52 del 9 aprile 2020, il datore di lavoro privato o il committente sono responsabili del versamento della quota a carico del lavoratore e, conseguentemente, nel caso in cui essi usufruiscano della sospensione contributiva, verrà sospesa sia la quota a loro carico sia quella a carico del lavoratore.
Non sono sospesi gli adempimenti informativi, ma unicamente i termini relativi ai versamenti.
La misura non riguarda la quarta rata in scadenza nel mese di dicembre 2020 riferita alla rateizzazione di cui agli articoli 126 e 127 della Legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. DL Rilancio); all’articolo 97 della Legge 13 ottobre 2020 n. 126 (c.d. DL Agosto); i versamenti sospesi dal DL 2 marzo 2020, n. 9, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 (c.d. DL Cura Italia), dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40 (c.d. DL Liquidità). Analogamente, la sospensione non opera rispetto al termine per il pagamento dei contributi previdenziali sospesi in riferimento al Comune di Lampedusa e Linosa (art. 42 bis del c.d. DL Agosto).
I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi. In alternativa, le Aziende potranno optare per la rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese di dicembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021.
Nel corso dell’iter di conversione in Legge del c.d. DL Ristori e dei successivi Ristori bis, Ristori ter e Ristori quater è in discussione in Parlamento una misura di esonero dei contributi previdenziali e assistenziali che potrebbe, tuttavia, riguardare una platea più ristretta di Aziende.