Protocollo per la sicurezza sul lavoro: chiarimenti sull'uso delle mascherine
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Venerdì 24 aprile nel corso del tavolo Governo-parti sociali è stato aggiornato il protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del Coronavirus nei luoghi di lavoro. Il testo riassume le indicazioni di Inail e del comitato tecnico scientifico e al tempo stesso rafforza e amplia i contenuti del Protocollo del 14 marzo scorso, per le misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro.
Ecco in proposito alcuni ulteriori chiarimenti in merito all’uso delle mascherine.Le mascherine chirurgiche sono dispositivi medici e non Dpi (dispositivi di protezione individuale).
Solo le mascherine FFP1, 2 e 3 sono dispositivi di protezione individuale.
Eccezionalmente, per la durata dell'epidemia e solo per i lavoratori che non riescono a mantenere la distanza di 1 mt, le mascherine chirurgiche (art. 16 del dl 18/2020) sono considerate DPI ai sensi del dlgs 81/2008.
L’Art. 16. del decreto legge 18/2020 dispone:
"1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI),di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio,il cui uso è disciplinato dall'articolo 34,comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
Se invece la questione è la corretta dotazione di sicurezza per i lavoratori, occorre distinguere.
a) se il documento di valutazione del rischio (DVR) prevede un tipo di DPI, occorre sempre utilizzare quelli
b) se il DVR non prevede nulla, in caso di impossibilità a restare a più di un metro, occorre utilizzare le mascherine chirurgiche (ed in questo caso sono Dpi)
c) per gli altri lavoratori che possono lavorare a distanza superiore ad 1 mt non c'è uno stretto obbligo di mascherina chirurgica (ma il protocollo del 24/4 prevede, per gli spazi comuni e per maggior sicurezza, la dotazione "di norma" di mascherine chirurgiche).