Promozione OCM vino Paesi terzi: ecco le novità in arrivo
- undefined
In attesa della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, sul portale del Ministero sono stati pubblicati, rispettivamente, il Decreto ministeriale n. 360369 del 6 agosto 2021 recante modifiche e deroghe al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 4 aprile 2019, n. 3893 e il Decreto direttoriale 362715 del 10 agosto 2021 con cui, in attuazione del richiamato decreto ministeriale, sono state fornite le modalità operative per la presentazione delle istanze di variante, di variazione straordinaria e della modifica del cronoprogramma.
Più precisamente, con i richiamati provvedimenti il Ministero ha inteso introdurre alcune flessibilità, nel quadro della misura Ocm vino – Promozione nei Paesi terzi, per tenere conto dell’attuale complessità in cui le Aziende sono costrette ad operare, a seguito della diffusione mondiale della pandemia da Covid-19 e alle tensioni geopolitiche, che, ormai da alcuni anni, si registrano negli scambi internazionali.
In particolare, sono state introdotte le seguenti novità:
Proroga della durata massima del sostegno
Più precisamente, la durata del sostegno erogato a un beneficiario in un dato Paese terzo o mercato di un Paese terzo può essere prorogata oltre il periodo di cinque anni ma non oltre il 15 ottobre 2023, se giustificato in vista degli effetti dell’operazione.
Revisione degli importi minimi per Paese nel caso di Paesi target c.d. emergenti
A partire dall’annualità 2021/2022, qualora il Paese terzo a cui è destinato il programma sia un mercato emergente, il contributo minimo ammissibile non può essere inferiore a € 120.000,00 per Paese terzo o mercato del Paese terzo (anziché 250 mila euro) ed a € 240.000,00 (anziché 500 mila euro) qualora il progetto sia destinato ad un solo Paese terzo.
Per memoria, le Regioni e le Province autonome, nei propri avvisi, possono fissare un contributo minimo ammissibile diverso da quello fissato per i progetti a valere sui fondi quota nazionale.
La c.d. variante al ribasso
Solo per l’annualità 2020/2021, i beneficiari possono richiedere una c.d. variante al ribasso ovvero che riduce i costi totali del progetto, ferma restando la percentuale di contributo richiesto in domanda e fatte salve le spese già sostenute al momento della presentazione di tale richiesta.
La variante deve essere presentata entro e non oltre il 15 settembre 2021 all’Autorità competente (Ministero o Regioni e Province autonome, a seconda dei casi) che ha approvato il progetto di promozione, tramite l’invio per mezzo di posta elettronica certificata dell’apposito allegato al decreto direttoriale debitamente compilato.
Con riferimento ai progetti nazionali, le istanze di variante vanno trasmesse all’indirizzo di posta elettronica certificata
La variante può prevedere la riduzione del numero di operazioni previste ed approvate o la loro eliminazione, parziale o totale.
Nel caso di progetti destinati a più Paesi target, la variante può prevedere anche l’eliminazione delle attività previste per uno o più dei Paesi target già previsti.
Si precisa che l’Amministrazione competente valuta l’ammissibilità della richiesta di variante del progetto e autorizza le modifiche entro 60 giorni dalla ricezione, dandone comunicazione al beneficiario e ad Agea. In caso di mancato riscontro entro i termini indicati, l’istanza deve intendersi respinta. Si segnala, inoltre, che le spese sono ammesse a fare data dalla presentazione della domanda di variante e saranno riconosciute solo in caso di approvazione della stessa da parte di ciascuna autorità competente.
La c.d. variante al ribasso può prevedere un contributo minimo per Paese terzo o mercato del Paese terzo inferiore a 120.000 euro o a 240.000 euro nel caso in cui il progetto sia destinato ad un solo Paese terzo o, se diversi, inferiore agli importi minimi definiti dalle Regioni e Province autonome (sono in ogni modo fatte salve le spese già sostenute al momento della presentazione di tale richiesta). Inoltre, i soggetti partecipanti al progetto possono prevedere un contributo minimo per Paese terzo inferiore a quanto inizialmente indicato e le spese effettuate sono riconosciute anche se inferiori a euro 10.000,00 o a euro 5.000 nel caso in cui il Paese terzo sia un Paese emergente.
La c.d. variante al ribasso può modificare le condizioni che hanno determinato il punteggio di priorità pur senza incidere sulla finanziabilità delle graduatorie approvate dalle autorità competenti, mentre non può modificare le condizioni di ammissibilità dei progetti ad eccezione di quella che si riferisce all’importo minimo di contributo per Paese.
La c.d. variazione straordinaria
Esclusivamente per l’annualità 2020/2021, i beneficiari possono richiedere una c.d. variazione straordinaria ovvero la modifica di uno o più Paesi target, consistente nello spostamento, parziale o totale, delle risorse ad esso o ad essi destinate verso gli altri Paesi target ai quali il progetto di promozione approvato è destinato.
Si evidenzia che non è consentito alcuno spostamento di risorse verso altri Paesi terzi non indicati nella domanda di contributo. Nello spostamento di risorse tra Paesi è facoltà del soggetto beneficiario proporre attività diverse.
Se il soggetto beneficiario è un’organizzazione professionale, un’organizzazione di produttori di vino, un’associazione di organizzazioni di produttori di vino, un’organizzazione interprofessionale, un consorzio di tutela o un produttore di vino è possibile richiedere lo spostamento di risorse solo verso eventuali altri Paesi target in cui, secondo il progetto di promozione approvato, erano già programmate iniziative. Non è quindi consentito alcuno spostamento di risorse verso altri Paesi terzi non indicati nella domanda di contributo.
Quando, invece, il soggetto beneficiario è un’associazione temporanea di impresa, una rete di imprese, un consorzio di imprese, associazioni di imprese oppure, ancora, federazioni e società cooperative, i soggetti partecipanti possono richiedere lo spostamento di risorse esclusivamente verso eventuali altri Paesi target in cui, secondo il progetto di promozione approvato, ciascuno di essi aveva già programmato lo svolgimento di iniziative. Non è quindi consentito alcuno spostamento di risorse verso altri Paesi terzi non indicati nella domanda di contributo da parte di ciascun soggetto partecipante.
Nei casi di variazione straordinaria, non si applica quanto previsto in materia di contributo minimo ammissibile in relazione a tali Paesi terzi. Non si applica, altresì, l’importo di contributo minimo per Paese per soggetto partecipante e le spese effettuate sono riconosciute anche se inferiori a euro 10.000,00 o a euro 5.000, nel caso di spese destinate a Paesi emergenti.
In ogni caso, la variazione straordinaria non può modificare l’importo complessivo del contributo ammesso e la percentuale di contribuzione richiesta con la domanda di sostegno, le condizioni di ammissibilità dei progetti ad eccezione di quella che si riferisce all’importo minimo di contributo indicato, mentre può modificare le condizioni che hanno determinato il punteggio di priorità senza incidere sulla finanziabilità delle graduatorie approvate dalle Autorità competenti.
La variazione straordinaria deve essere presentata entro e non oltre il 30 novembre 2021 all’Autorità competente (Ministero o Regioni e Province autonome, a seconda dei casi) che ha approvato il progetto di promozione, tramite l’invio per mezzo di posta elettronica certificata dell’apposito allegato al decreto direttoriale debitamente compilato.
Con riferimento ai progetti nazionali, le istanze devono pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata
L’istanza viene valutata e, nel caso di esito positivo, le modifiche sono autorizzate entro 60 giorni dalla ricezione e comunicate al soggetto beneficiario e ad Agea. In caso di mancato riscontro entro i termini sopra indicati, l’istanza deve intendersi respinta. Le spese sono ammesse a fare data dalla presentazione della domanda di variazione straordinaria e saranno riconosciute solo in caso di approvazione della stessa da parte di ciascuna autorità competente.
Se il soggetto beneficiario intende richiedere sia la c.d. variante al ribasso sia la variazione straordinaria, si applicano le tempistiche previste per la variante in riduzione. La c.d. variante al ribasso e la variazione straordinaria non rilevano ai fini della determinazione del numero massimo di varianti che un soggetto beneficiario può presentare nel corso dell’annualità 2020/2021.
Modifiche delle tempistiche nelle procedure
A partire dall’annualità 2021/2022, Agea, avvalendosi di Agecontrol, effettua le verifiche precontrattuali e ne comunica gli esiti a ciascuna autorità competente entro 45 giorni dalla trasmissione delle graduatorie, anziché 60 giorni come attualmente previsto.
Sempre a partire dall’annualità 2020/2021 le c.d. varianti maggiori (ovvero le variazioni pari o inferiori al 20% degli importi), sono presentate a ciascuna autorità competente almeno 15 giorni prima (anziché 45) della loro realizzazione. Ciascuna autorità competente, se del caso, le autorizza entro 60 giorni (anziché 30) dalla ricezione dell’istanza comunicandolo al beneficiario e ad Agea. Le spese sono ammesse a fare data dalla presentazione della domanda di variante (anziché solo a seguito dell’autorizzazione) ma saranno riconosciute solo in caso di approvazione della stessa da parte di ciascuna autorità competente. Per ciascun progetto sono ammesse, per ciascun anno finanziario comunitario, massimo tre (anziché una) varianti superiori al 20%.
Pubblicazione del manuale di controllo AGEA
A partire dall’annualità 2021/2022, Agea pubblica sul proprio portale un manuale dei controlli effettuati sulle domande di pagamento: segnaliamo che si tratta di una richiesta reiterata più volte dalla Federazione per mettere le Aziende nelle condizioni di conoscere, preliminarmente, sulla base di quali elementi vengono condotti i controlli.
Varianti minori e cronoprogramma
A partire dall’annualità 2020/2021, qualora le c.d. varianti minori (ovvero le variazioni pari o inferiori al 20% degli importi) comportino la modifica delle tempistiche di esecuzione del programma di promozione o del numero delle operazioni previste, il soggetto beneficiario deve comunicare, prima della loro realizzazione, ad Agea la modifica del cronoprogramma di attuazione del programma di promozione.
Nel caso, le richiamate varianti devono essere presentate ad Agea, a mezzo di posta elettronica certificata, compilando l’apposito allegato al decreto direttoriale.
Si segnala che in caso di mancata comunicazione del cronoprogramma o di comunicazione successiva alla realizzazione delle attività di promozione tali spese non sono riconosciute.
Gestione di eventuali economie da parte dei soggetti beneficiari
Quando il soggetto beneficiario è un’associazione temporanea di impresa, una rete di imprese, un consorzio di imprese, un’associazione di imprese oppure, ancora, una federazione o una società cooperativa, in caso si verificassero economie nell’utilizzo dei contributi richiesti ed approvati da parte dei soggetti partecipanti nel corso dell’esecuzione del programma di promozione, gli altri soggetti partecipanti possono impiegare i fondi non utilizzati purché in fase di rendicontazione sia garantito il rispetto delle cause di esclusione, dei criteri di priorità e dei parametri che attestano il rispetto del possesso di sufficienti risorse finanziarie per garantire la realizzazione quanto più efficace possibile del progetto.
Esecuzione parziale dei progetti
A partire dall’annualità 2020/2021, il sostegno in favore dei soggetti beneficiari viene comunque versato per le singole azioni realizzate se i controlli effettuati ex post dimostrano che non è stato possibile eseguire le azioni rimanenti a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali o se i controlli dimostrano che, anche se le azioni rimanenti non sono state eseguite, l’obiettivo generale dell’operazione è comunque stato raggiunto.
Se i controlli dimostrano che il programma oggetto del contributo non è stato completamente attuato ma l’obiettivo generale fissato è stato comunque raggiunto, gli Stati membri versano il sostegno per le singole azioni realizzate e applicano una sanzione pari al 100 % dell’importo relativo alle azioni o alle sub-azioni non realizzate.
Negli altri casi, gli Stati membri procedono al ritiro del sostegno e al recupero di somme eventualmente versate sotto forma di anticipo.
I modelli da impiegare per la presentazione delle istanze di variante, di variazione straordinaria e per la comunicazione della modifica del cronoprogramma sono reperibili nel portale del Ministero.
Scarica il DM del 6 agosto.
Scarica il DM flessibilità del 10 agosto.