Nuova Pac: punto per punto tutte le novità per vini e bevande a base di vino
- undefined
Durante il trilogo del 24 e 25 giugno scorsi, Parlamento europeo, Consiglio e Commissione europea hanno raggiunto un accordo politico sui tre regolamenti (Piani strategici, Organizzazione comune dei mercati e Regole orizzontali) che andranno a comporre la futura Politica agricola comune (PAC). Il testo dell’accordo, già validato quasi all’unanimità (con la sola eccezione della Bulgaria) dai ministri agricoli dell’Unione durante il Consiglio AGRIFISH di lunedì 28 giugno, dovrà essere sottoposto il prossimo autunno ad approvazione formale da parte del Parlamento europeo e degli Stati membri riuniti nel Consiglio per poter entrare in vigore il primo gennaio 2023. In attesa di conoscere i testi definitivi, ecco quali sono le potenziali novità di interesse per il settore vini e spiriti.
1) La nuova architettura istituzionale e i Piani strategici
La nuova PAC si caratterizzerà per una nuova architettura istituzionale: ciascun Stato membro dovrà redigere un Piano strategico nazionale (PSN), basato sull’analisi delle proprie condizioni, che conterrà le misure del primo e del secondo pilastro coerenti con gli obiettivi da raggiungere fissati; il Piano dovrà quindi essere sottoposto - per approvazione - alla Commissione europea entro il 31 dicembre 2021. In questa nuova cornice istituzionale, il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo (PNS) si inserirà, quindi, nel Piano strategico nazionale. Sul fronte finanziario, le risorse UE ammonteranno a circa 1,1 mld di euro annui, di cui l’Italia sarà il primo beneficiario con 323,88 mln l’annuo, seguita da Francia e Spagna. Gli Stati membri dovranno assicurare che almeno il 5% dei fondi siano indirizzati ad almeno un intervento volto a raggiungere gli obiettivi in materia di tutela dell’ambiente, adattamento ai cambiamenti climatici, miglioramento della sostenibilità dei sistemi e dei processi produttivi, riduzione dell’impatto ambientale del settore, risparmio ed efficientamento energetico. Sono confermate le misure della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti (RRV), degli Investimenti e della Promozione dei vini nei mercati dei Paesi terzi. Si segnala che, con riferimento alle attività promozionali nei paesi terzi, l’accordo politico raggiunto introduce fra gli obiettivi della misura anche quello del consolidamento dei mercati, accanto a quello della diversificazione: secondo le prime bozze circolare le attività volte al consolidamento degli sbocchi di mercato dovrebbero essere limitate a una durata massima di 3 anni (5+3) e riguardare solo i vini a DOP e a IGP. Ma ancora una volta per una valutazione completa è bene attendere i testi definitivi.
2) Etichettatura nutrizionale e lista degli ingredienti
Si tratta, probabilmente, del principale risultato ottenuto dal settore in questo negoziato.
Cade, infatti, la deroga prevista dall’art. 13, par. 4 del reg. UE n. 1169/2011 che esentava i vini, al pari delle altre bevande alcoliche con più di 1,2% vol., dall’obbligo di indicare in etichetta la dichiarazione nutrizionale e la lista degli ingredienti; grazie alla nuova PAC, la dichiarazione nutrizionale per i vini diventa un’indicazione obbligatoria, ma potrà essere limitata - in etichetta - all’indicazione del solo valore energetico, espresso utilizzando il simbolo ‘E’ per l’energia, così da limitare al massimo le traduzioni nelle lingue del Paese di destinazione del prodotto. La dichiarazione nutrizionale completa e la lista degli ingredienti - entrambe obbligatorie secondo l’accordo raggiunto - potranno essere fornire attraversa la c.d. e-label, a condizione che sull’etichetta sia presente un chiaro collegamento al mezzo elettronico impiegato (QR code, Barcode o altro).
Segnaliamo, a tal proposito, la piattaforma comune per la creazione della e-label a cui sta lavorando Comité Vins che sarà presentata a settembre 2021.
3) Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli
La durata del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli viene estesa fino al 2045, rispetto all’attuale scadenza prevista per il 2030, con l’obbligo per la Commissione di redigere due valutazioni sul funzionamento, una nel 2028 e la seconda nel 2040.
Secondo l’accordo raggiunto, la durata dell’intervallo massimo previsto per il reimpianto di viti passerebbe dagli attuali 3 anni a 6 anni.
Sulla riconversione dei diritti di impianto in portafoglio, dal 1° gennaio 2023 dovrebbe essere a disposizione degli Stati membri una superficie equivalente a quella dei diritti di impianto ancora validi e non convertiti in autorizzazioni al 31 dicembre 2022: gli Stati membri dovrebbero poter riallocare tali superfici entro il 31 dicembre 2025 in aggiunta alla consueta assegnazione annuale dell’1% in più del potenziale viticolo.
4) Varietà ammesse alla coltivazione di uva da vino
È confermata l’esclusione delle varietà di vite oggi non ammesse per la produzione di vino (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton and Herbemont), nonché delle varietà provenienti da Vitis lambrusca.
Sarà invece possibile utilizzare le varietà di vite c.d. ibride per la produzione di tutti i vini, ivi inclusi i vini a IGP e quelli a DOP, ma solo se previste nell’apposito disciplinare di produzione.
5) Vini dealcolati e vini parzialmente dealcolati
Con l’accordo saranno regolamentati i vini a ridotto tenore alcolico includendoli tra i prodotti vitivinicoli.
L’accordo chiarisce che dovrà essere indicato in etichetta che si tratta di vini de-alcolati e di vini parzialmente dealcolati, a seconda dei casi.
È autorizzata la de-alcolazione totale - titolo alcolometrico inferiore a 0.5% vol. - per i vini da tavola, mentre per i vini DOP e IGP – secondo l’accordo - potranno essere de-alcolati solo parzialmente (titolo alcolometrico superiore a 0.5%), sempre a condizione che sia previsto dall’apposito disciplinare di produzione.
6) Gestione dell’offerta
Secondo l’accordo, le organizzazioni interprofessionali (OI) dovrebbero poter essere riconosciute dagli Stati membri non solo a livello nazionale, ma anche regionale o di zona economica, meglio adattandosi alle necessità dei Consorzi di tutela che intenderanno ottenere tale riconoscimento.
Inoltre, sempre secondo le prime bozze circolate, le OI potranno, a determinate condizioni, proporre accordi sulla condivisione del valore (value sharing) all’interno della filiera produttiva: tali accordi non dovranno tuttavia avere l’obiettivo di fissare prezzi per il consumatore finale, eliminare la concorrenza o portare a squilibri nella filiera produttiva. Ma ancora una volta per una valutazione
7) Prodotti vitivinicoli aromatizzati
Nel quadro della riforma PAC, Parlamento europeo, Commissione e Consiglio hanno anche trovato un accordo sulla revisione del reg. UE n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. In particolare, secondo le prime bozze circolate, l’accordo dovrebbe contenere molte delle richieste formulate dal settore, fra cui la possibilità di ricorrere alle stesse modalità previste per i vini nell’indicazione al consumatore delle informazioni relative alla dichiarazione nutrizionale e alla lista degli ingredienti (e-label), la modifica della definizione di Vermouth e la possibilità di impiegare bevande spiritose per l’aromatizzazione dei prodotti.