Mipaaf fissa le regole dei contratti di filiera legati al Pnrr: ecco le novità
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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 marzo il Decreto del Ministero delle Politiche agricole relativo ai contratti di filiera, nel quale vengono definiti criteri, modalità e procedure per l’attuazione dei contratti di filiera previsti dal fondo complementare al PNRR.
Per quanto di maggiore interesse, si riporta di seguito una sintesi delle principali misure contenute nel testo del provvedimento:
- Misure agevolative (art. 3): possono essere ammessi alle agevolazioni i contratti di filiera che prevedono programmi con un ammontare dellespese
ammissibili comprese tra i € 4 milioni e i € 50 milioni. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione sono individuate a valere: - sul Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza per le agevolazioni in forma di contributo conto capitale;
- sulle disponibilità del Fondo Rotativo Imprese (FRI) – secondo criteri e modalità definiti dal CIPE – per le agevolazioni concesse nella forma di finanziamento agevolato
- a valere su ulteriori successive disponibilità del Ministero, delle Regioni e delle province autonome.
- Contratto di filiera (art. 4): il contratto di filiera reca l’obiettivo di favorire i processi di riorganizzazione dei rapporti fra i differenti soggetti della filiera al fine di stimolare la promozione e collaborazione tra i soggetti della filiera stessa nonché stimolare la creazione di migliori relazioni di mercato con positivi risultati sulla produzione agricola. All’accordo di filiera possono partecipare sia soggetti beneficiari delle agevolazioni, sia soggetti coinvolti indirettamente nei programmi per il conseguimento degli obiettivi. I programmi, inoltre, possono essere articolati in diverse tipologie di interventi ammissibili e devono contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali e di sostenibilità previsti dalle strategie nazionali e unionali.
- Soggetti proponenti e soggetti beneficiari (art. 5): tra i soggetti proponenti e beneficiari del contratto di filiera vi sono: le società cooperative agricole e i loro consorzi, i consorzi di imprese, le organizzazioni e le associazioni di produttori agricoli, le reti di imprese che hanno già sottoscritto un contratto di rete al momento della presentazione della domanda.
- Interventi ammissibili (art. 6): tra gli interventi ammissibili alle agevolazioni vi sono:
- investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole, in relazione alla produzione agricola primaria
- investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la loro commercializzazione
- investimenti circa la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli
- costi per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e misure promozionali a favore dei produttori agricoli
- progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo.
- Presentazione e istruttoria delle domande di accesso alle agevolazioni (art. 9): il soggetto proponente che intende richiedere le agevolazioni previste dal Decreto in esame deve preventivamente trasmettere al Ministero delle Politiche agricole l’apposita domanda di accesso, sottoscritta digitalmente secondo il modello previsto che sarà allegato ai provvedimenti, predisposto dal Ministero e disponibile sul sito internet del Ministero stesso. Alla domanda devono essere allegati il programma del contratto di filiera, la descrizione degli elementi e le informazioni relative all’intero programma del contratto di filiera e ai soggetti beneficiari in esso coinvolti. Si prevede che vengano inoltre annessi alla domanda la scheda sintetica del progetto contenente l’elenco dettagliato degli investimenti e le spese ammissibili inerenti a ciascun intervento previsto nonché le fonti di finanziamento utilizzate. La domanda deve essere altresì corredata delle dichiarazioni del soggetto beneficiario relative alla disponibilità degli immobili (suolo e fabbricati) ove sarà realizzato il progetto e l’attestazione della regolarità di suolo e immobili interessati dall’intervento. Il Ministero, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di accesso alle agevolazioni, accetta la completezza e la regolarità della domanda stessa, nonché la sussistenza delle condizioni di ammissibilità.
- Aiuti concedibili (art. 7): le spese ammissibili e le intensità massime di aiuto sono riportate nell’allegato A al Decreto in esame. Gli interventi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. Per i contratti di filiera le agevolazioni concedibili sono articolate nella forma di contributo in conto capitale e/o finanziamento agevolato come segue, per gli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria e per la trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione :
- nella forma di contributo capitale fino al 50% degli investimenti ammissibili nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione e fino al 40% degli investimenti ammissibili nelle altre regioni
- per quanto riguarda la forma del finanziamento, fino al 100% degli investimenti ammissibili, articolato nella forma di finanziamento agevolato e finanziamento bancario.
- Sottoscrizione del contratto di filiera (art.12): si prevede che entro 60 giorni il Ministero e il soggetto proponente sottoscrivano il contratto di filiera, nel quale sono indicati gli impegni, gli obblighi, le modalità di erogazione delle agevolazioni, le modalità di revoca, gli obblighi connessi al monitoraggio e di controllo ispettivo. L’efficacia del contratto di filiera è condizionata alla effettiva esibizione, entro il termine massimo di 120 giorni dalla sottoscrizione, della documentazione che attesti il rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni, delle licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni. La comunicazione dell’intervenuta efficacia deve essere comunicata dal Ministero al soggetto proponente ed eventualmente alle banche finanziatrici.
- Erogazione delle agevolazioni (art. 13): l’erogazione del contributo in conto capitale avviene successivamente alla stipula del contratto di filiera o, nel caso di richiesta di finanziamento, dopo la stipula del contratto di finanziamento. Le quote vengono erogate per stato di avanzamento della spesa e sono subordinate all’effettiva realizzazione della corrispondente parte degli interventi reputati ammissibili. La prima quota, fino al limite massimo del 40%, può essere erogata su richiesta, a titolo di anticipazione, previa presentazione di fedejussione bancaria o assicurativa irrevocabile.
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Monitoraggio, controlli e ispezioni (art. 18): ai fini del monitoraggio del programma agevolato, il soggetto proponente, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di filiera, si fa carico di inviare trimestralmente al Ministero e al soggetto istruttore le dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari attestanti lo stato di avanzamento dei progetti e l’indicazione degli eventuali beni dimessi, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero.