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01 Febbraio 2019

La cultura del vino e delle eccellenze gastronomiche? Sarà materia di studio nelle scuole

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di Redazione | in 
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E’ stata assegnata alla Commissioni Cultura e Agricoltura la proposta di legge a prima firma dell’on. Brunetta (FI), ampiamente condivisa da tutti i Gruppi, recante Istituzione dell'insegnamento della storia e della cultura del vino e delle eccellenze gastronomiche italiane come materie di educazione civica, e altre disposizioni per la promozione del settore enogastronomico.

 La proposta, co-firmata dal Presidente della Commissione Agricoltura, Filippo Gallinella (M5S) e ampiamente condivisa dai rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari, è stata assegnata alle Commissioni riunite VII Cultura e XIII Agricoltura. È prevista l'istituzione di una Giornata nazionale delle eccellenze enogastronomiche italiane. Inoltre sarà creato a livello ministeriale un nucleo di coordinamento delle eccellenze enogastronomiche italiane, al quale partecipano tutti gli attori della filiera. Oltre a sottolineare e sostenere l'importanzae il valore della Dieta Mediterranea quale modello culturale e sociale, il Ddl prevede che l'Italia sostenga la ricerca tecnologica applicata al settore vinicolo e gastronomico italiano promuovendo percorsi formativi nelle università pubbliche: corsi di laurea, dottorati di ricerca, master. Altra novità riguarda il divieto della pubblicità delle bevande alcoliche, oggi in vigore in alcune fasce orarie, che non si applicherebbe qualora l'oggetto degli spot pubblicitari non fosse un prodotto specifico a destinazione commerciale, ma  la promozione generale del vino quale alimento distintivo di qualità della produzione nazionale.

Ecco una breve sintesi del provvedimento:

  • L'articolo 1 provvede ad istituire nelle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado l'insegnamento curricolare della storia e della cultura del vino e delle eccellenze gastronomiche italiane come materie di educazione civica, specificando altresì che, nelle scuole secondarie di secondo grado con indirizzo agrario, agroalimentare e agroindustriale e negli istituti professionali alberghieri, l'insegnamento obbligatorio della storia e della cultura del vino e delle eccellenze enogastronomiche italiane costituisce disciplina di specializzazione. 
  • L'articolo 2 interviene sui programmi di insegnamento specificando che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, stabilisce il contenuto dei programmi di insegnamento della storia e della cultura del vino e delle eccellenze gastronomiche italiane, con particolare riferimento alle influenze che hanno avuto e che hanno tutt'ora nella storia del territorio, fino ad arrivare al vino quale simbolo della zona d'origine. Oltre alla cultura del vino è fondamentale che nei programmi di insegnamento sia valorizzata la grande tradizione gastronomica del nostro Paese, compresi la varietà delle materie prime, i prodotti DOP e IGP del settore agroalimentare, la peculiarità delle tradizioni culinarie del territorio, il turismo gastronomico e la cucina tipica, fino alla trattazione delle caratteristiche fondamentali della dieta mediterranea quale patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. 
  • L'articolo 3  stabilisce che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvii un progetto di corsi di qualificazione professionali, anche mediante percorsi di affiancamento con le aziende del territorio, le cantine, i musei del vino e i consorzi, al fine di fornire ai docenti le informazioni e le conoscenze necessarie allo svolgimento dell'insegnamento della storia e della cultura del vino e delle eccellenze enogastronomiche italiane, nonché le linee guida per la predisposizione di corsi di aggiornamento e di qualificazione professionali. 
  • All'articolo 4 si provvede a istituire la Giornata nazionale delle eccellenze enogastronomiche italiane. La data e le modalità organizzative della Giornata sono definite dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantendo il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e prevedendo che le iniziative si svolgano a rotazione presso istituzioni pubbliche, aziende vinicole, cantine, musei del vino e aziende alimentari italiane. 
  • Con l’articolo 5 si prevede l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di un nucleo di coordinamento delle eccellenze enogastronomiche italiane, al quale partecipano rappresentanti del medesimo Ministero, i principali operatori del settore, le associazioni più rappresentative della filiera vitivinicola, le aziende alimentari italiane, le fondazioni senza fini di lucro, le cantine, i musei del vino, i consorzi, le strade del vino, le città del vino e le agenzie economico-culturali che sviluppano la cultura del vino e del cibo.Il nucleo svolge attività di consultazione e di valutazione nell'ambito degli interventi legislativi e riguardo al settore produttivo e commerciale del vino e delle eccellenze gastronomiche italiane. 
  • L'articolo 6 prevede che l'Italia sostenga la ricerca tecnologica applicata al settore vinicolo e gastronomico italiano promuovendo specifici percorsi formativi nelle università pubbliche mediante l'attivazione di corsi di laurea, dottorati di ricerca, master e corsi di formazione per la valorizzazione della storia e della cultura del vino, nonché delle eccellenze gastronomiche italiane, al fine di incentivare le attività di ricerca che il Consiglio nazionale delle ricerche può svolgere nell'ambito della produzione vitivinicola e gastronomica. 
  • L'articolo 7 stabilisce che, per promuovere e favorire la valorizzazione e il miglioramento delle competenze professionali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, istituisce, anche in via sperimentale, l'insegnamento della «dietoterapia mediterranea nella clinica sanitaria» nell'ambito dei percorsi didattici dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e delle scuole di specializzazione di area sanitaria. Nel settore dell'alimentazione e della nutrizione clinica, l'insegnamento della dietoterapia mediterranea è da intendersi come strumento di prevenzione e di terapia. 
  • L'articolo 8 istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, e forestali e del turismo una Commissione con il compito di promuovere le eccellenze enogastronomiche italiane tramite la realizzazione dell’«Atlante annuale nazionale dell'enogastronomia di qualità», redatto anche avvalendosi delle informazioni raccolte dagli studenti delle scuole e delle università (tra cui, in primo luogo, quelli delle scuole secondarie di secondo grado con indirizzo agrario, agroalimentare e agroindustriale e degli istituti professionali alberghieri). La Commissione dura in carica tre anni ed è composta da sei membri, due per ciascun Ministero, nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, e scelti tra rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Commissione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, adotta le linee programmatiche e operative per la realizzazione dell'Atlante. 
  • Con l’articolo 9, oltre alla valorizzazione dell'immenso patrimonio enogastronomico, la proposta di legge si pone la finalità di contribuire a tutelare e promuovere la dieta mediterranea quale modello culturale e sociale fondato su un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni legate all'alimentazione e a un sano stile di vita. 
  • L'articolo 10 stabilisce che nel contratto di servizio dello Stato con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di riservare adeguati spazi, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche che valorizzano e promuovono il vino e il cibo quale patrimonio culturale nazionale. L'articolo, inoltre, reca una modifica alla legge n. 125 del 2001, stabilendo che il divieto della pubblicità delle bevande alcoliche, oggi in vigore in alcune fasce orarie, non si applichi qualora l'oggetto degli spot pubblicitari non sia un prodotto specifico a destinazione commerciale, ma sia relativo alla promozione generale del vino quale alimento distintivo di qualità della produzione nazionale (il cosiddetto «made in Italy»). Tale deroga, per essere applicata, deve essere preventivamente approvata dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. 
  • L'articolo 11 stabilisce che agli oneri derivanti dalla legge si provvede mediante assegnazione di una quota parte pari all'1 per cento, nel limite di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, delle entrate derivanti dalle accise relative all'alcool e alle bevande alcoliche, con la consapevolezza che, per combattere la dipendenza dall'alcool, più che prevedere disposizioni repressive, è necessario contribuire a sviluppare e diffondere la cultura del vino, compresa nel più ampio patrimonio culturale, artistico, storico e paesaggistico della nostra Italia. 
  • All'articolo 12 è prevista una clausola di salvaguardia attraverso la quale si stabilisce che le disposizioni della legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

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