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12 Luglio 2018

Il sottosegretario Manzato: interpretazione meno restrittiva sull’OCM vino verso i Paesi terzi

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di Redazione | in 
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Il sottosegretario alle Politiche Agricole Franco Manzato ha risposto all’interrogazione del senatore Dario Stefano sull’OCM vino verso i Paesi terzi, ovvero sull’interpretazione restrittiva della Commissione sul limite temporale di 5 anni dopo i quali non è più possibile effettuare azioni promozionali nello stesso Paese terzo. Pubblichiamo la risposta integrale:

Executive Summary

Il Sottosegretario Manzato ha riferito che i soggetti beneficiari che abbiano già in passato realizzato attività di promozione in Paesi terzi, possono continuare a realizzare le medesime operazioni in tali mercati per cinque annualità successive al 18 luglio 2016. Il sen. Stefano, in fare di replica, si è dichiarato parzialmente soddisfatto della risposta, chiedendo al Governo di cambiare impostazione e di eliminare nella direzione generale per l'agricoltura della Commissione europea il vincolo dei cinque anni. Un periodo di cinque anni per mercati ampi, quali sono, ad esempio, quelli dell'America, del Brasile o della Cina, rappresenta ad avviso del firmatario dell’atto, una scelta troppo limitante.

Analisi

Nella seduta dell’Aula del Senato di mercoledì 11 luglio 2018, il Sottosegretario alle politiche agricole Manzato ha risposto all’interrogazione 3-00016 in tema di promozione dei vini italiani all’estero. L’atto, si ricorda, chiedeva al MiPAAF contrastare l’interpretazione della DG Agricoltura della Commissione europea del DM 10 agosto 2017, che avrebbe effetti devastanti su un settore strategico quale è appunto quello del vino per l'Italia e per il made in Italy.

Il Sottosegretario Manzato, ricordando che il Ministero intende promuovere il Made in Italy attraverso la crescita delle esportazioni in campo agricolo e alimentare, “facendo leva sull'eccellenza delle nostre produzioni, come il vino, di cui siamo primo produttore mondiale”, ha informato in merito alle attività del MiPAAF e alle risposte della Commissione, informando quanto segue:

  • il Ministero preso atto dell'interpretazione restrittiva della Commissione europea riguardo a talune disposizioni dei regolamenti n. 1149 del 2016 e n. 1150 del 2016, si è attivato, coinvolgendo le delegazioni di Francia e Spagna, per rappresentare le conseguenti ripercussioni negative sul comparto, evidenziando al contempo che, essendo le nuove norme entrate in vigore nel corso del 2016, tale interpretazione avrebbe dovuto acquisire efficacia solo a partire dalla medesima data, consentendo quindi alle aziende interessate di poter realizzare azioni promozionali fino al 2021.
  • La Commissione ha accolto la soluzione italiana, supportata da Francia e Portogallo, consentendo alle aziende di disporre di sufficiente preavviso per una programmazione efficiente ed efficace, salvaguardando e assicurando continuità ai progetti presentati dagli operatori vitivinicoli.
  • La Commissione ha inoltre ribadito che l'articolo 4 del citato regolamento delegato n. 1149 del 2016 non dispone l'esclusione dalla misura di sostegno alla promozione prevista dall'OCM Vino per i soggetti beneficiari che abbiano realizzato nei cinque anni operazioni di promozione. La norma vieta ai soggetti proponenti di realizzare una specifica operazione in un determinato mercato di un Paese terzo per un periodo superiore ai cinque anni.
  • La Commissione ha inoltre evidenziato che, superati i cinque anni di operatività in un determinato mercato, al medesimo soggetto è consentito presentare domande di contributo per attività da realizzare in diversi mercati del medesimo Paese terzo o di altri Paesi terzi, oppure realizzare operazioni di tipo diverso nel medesimo mercato del Paese terzo per ulteriori cinque anni.

Alla luce anche della precisazione da parte della Commissione che il limite di cinque anni per lo svolgimento di specifiche operazioni di promozione in determinati mercati dei Paesi terzi deve essere comunque verificato dai Paesi membri a partire dalla data di entrata in vigore del citato regolamento delegato n. 1149, ossia dal 18 luglio 2016, appare chiaro che i soggetti beneficiari che abbiano già in passato realizzato attività di promozione in Paesi terzi, possono continuare a realizzare le medesime operazioni in tali mercati per cinque annualità successive a tale data.

Il sen. Stefano, in fare di replica, si è dichiarato parzialmente soddisfatto della risposta, chiedendo al Governo di cambiare impostazione e di eliminare nella direzione generale per l'agricoltura della Commissione europea il vincolo dei cinque anni. Un periodo di cinque anni per mercati ampi, quali sono, ad esempio, quelli dell'America, del Brasile o della Cina, rappresenta ad avviso del firmatario dell’atto, una scelta troppo limitante.

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