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Normative

Gli aggiornamenti di leggi e decreti che riguardano il mondo dei vini, degli spiriti e degli aceti

12 Febbraio 2021

Da lunedì 15 le domande di autorizzazione per nuovi impianti e reimpianti viticoli

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di Redazione | in 
Normative

Con la circolare n. 9066 del 10 febbraio 2021 di AGEA Coordinamento, come di consueto sono state definite le modalità operative - per l’annualità 2021 - relative al rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti, per i reimpianti viticoli e per la costituzione e l’aggiornamento del Registro Informatico Pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli.

L’apertura del sistema per le domande di autorizzazioni per nuovi impianti viticoli 2021 è prevista per lunedì 15 febbraio p.v.; il sistema rimarrà aperto fino al 31 marzo p.v.

Si ricorda che, con decreto dipartimentale n. 9364199 del 07 dicembre 2020, il Ministero ha stabilito in 6760 ettari la superficie disponibile nell’annualità 2021 da destinare al rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti viticoli.
L’allegato 1 della circolare Agea riporta le Regioni che hanno scelto di applicare i criteri di priorità (e, nel caso, quali) per il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti nell’annualità 2021.
 
Per il criterio riferito alle superfici caratterizzate da specifici vincoli naturali la domanda dovrà specificare le parcelle agricole aventi i requisiti richiesti (superfici soggette a siccità, superfici con scarsa profondità radicale, superfici con problemi di tessitura e pietrosità del suolo, superfici in forte pendenza, superfici ubicate in zone di montagna, superfici ubicate in piccole isole).
 
Invece, per il criterio riferito ai viticoltori che conducono da almeno cinque anni un vigneto in produzione biologica, il richiedente deve allegare il documento dell'Organismo di Certificazione del Biologico che attesti tale requisito, formulato in conformità al facsimile nell’allegato 2 della circolare Agea. Qualora l’operatore, nell’arco temporale del periodo di osservazione, abbia cambiato Organismo di Certificazione, al fine di rispettare la continuità nella certificazione, è possibile presentare attestazioni di diversi Organismi di Certificazione per i relativi periodi di assoggettamento. In alternativa al documento dell’Organismo di Controllo, la domanda potrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – rilasciata ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - che riporti che il dichiarante ha effettivamente applicato le norme relative alla produzione biologica, di cui al regolamento (Ce) n. 834/2007 del Consiglio ed al regolamento (Ce) n. 889/2008 della Commissione, e loro s.m., all'intera superficie vitata della propria azienda per almeno cinque anni precedenti alla data della richiesta di autorizzazioni di nuovo impianto, senza sospensioni della certificazione”. Tale dichiarazione sostitutiva sarà verificata dalle Regioni avvalendosi del Sistema Informativo Biologico SIB o dei propri sistemi autonomi informativi e della Banca Dati Nazionale Vigilanza.
 
Ricordiamo che entro 60 giorni dalla data di impianto del vigneto, indipendentemente dalla tipologia di autorizzazione (autorizzazione per il nuovo impianto o autorizzazione per il reimpianto), il produttore, con modalità telematica, deve comunicare alla Regione competente l’utilizzo totale o parziale dell’autorizzazione. La data di impianto deve essere compresa tra le date di rilascio e di scadenza dell’autorizzazione utilizzata. Nel caso di uso parziale, la data di termine validità per la superficie residua dell’autorizzazione rimane invariata.
Segnaliamo che, per effetto di quanto disposto dal reg. Ue n. 2020/2220, la durata di tutte le autorizzazioni per il nuovo impianto o per il reimpianto scadute o in scadenza nel corso dell’anno 2020 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021.
 
I produttori in possesso di autorizzazioni per nuovo impianto in scadenza nel 2020 non sono passibili delle sanzioni, a condizione che comunichino al Mipaaf e alla Regione o Provincia Autonoma competente entro il 28 febbraio 2021 che non intendono avvalersene e che non desiderano beneficiare della citata proroga di validità.
 
La predetta comunicazione potrà essere effettuata per mezzo di pec al seguente indirizzo del Mipaaf Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. nonché ad Agea all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (specificando all’att.ne dell’Area Coordinamento).
Tale comunicazione dovrà essere inoltrata anche alla Regione o P.A. di competenza. Per effetto di tale norma, ed essendo le autorizzazioni presenti nell’apposito registro sul Sian, l’operazione di aggiornamento della loro scadenza viene fatta d’ufficio.
 
Per effetto, invece, di quanto disposto dal reg. Ue n. 601/2020 e dalle deroghe introdotte dal Dm n. 5779 del 22 maggio 2020, per le autorizzazioni al reimpianto anticipato in scadenza nel corso della annualità 2020 si applica la proroga di un anno, fermo restando che i viticoltori per beneficiare di tale proroga dovranno fare richiesta esplicita alle Regioni competenti. In ogni caso, i viticoltori che beneficiano della proroga per gli obblighi di estirpo nei casi di reimpianto anticipato non possono beneficiare del sostegno a favore della vendemmia verde né per la superficie di nuovo impianto né per la superficie da estirpare.
 
Si allega copia della circolare Agea.
 

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