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Normative

Gli aggiornamenti di leggi e decreti che riguardano il mondo dei vini, degli spiriti e degli aceti

04 Marzo 2021

Regole Inps sui versamenti sospesi in scadenza a dicembre 2020

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di Redazione | in 
Normative

L'Inps ha pubblicato un messaggio (n. 896 del 2 marzo 2021) con cui ha fornito alcune indicazioni utili inerenti la misura della sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre 2020, disciplinata dall’articolo 13 quater della Legge di conversione del Dl Ristori, -bis, -ter e -quater (nostra nota prot. n. 10 dell’11 gennaio 2021).

La misura ha riguardato:

i) Le aziende con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del richiamato provvedimento che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente;

ii) Le aziende che hanno intrapreso l’attività di impresa in data successiva al 30 novembre 2019. Per queste Aziende, la sospensione dei versamenti è scattata a prescindere dall’entità del fatturato aziendale e dell’eventuale diminuzione;

iii) Le aziende che esercitano le attività economiche sospese dall’articolo 1 del DPCM del 3 novembre 2020; agli operatori che esercitano le attività di ristorazione nelle c.d. zone arancioni e rosse; ai soggetti che operano nelle c.d. zone rosse e che esercitano determinate attività i cui codici ATECO sono riportati nell’allegato 2 della Legge ovvero che esercitano l’attività alberghiera. Per queste aziende la sospensione dei versamenti non richiede la verifica del requisito del fatturato e della sua diminuzione.

L’INPS, ha illustrato le modalità con cui è possibile effettuare i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi in unica soluzione entro il termine del 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Sono fornite, altresì, le indicazioni per ciascuna Gestione, a cui si rimanda, in ordine alle modalità di versamento mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

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