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14 Settembre 2021

Etichettatura delle bevande spiritose: da Bruxelles una più ampia definizione di allusione

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di Redazione | in 
Normative

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il regolamento delegato UE n. 2021/1465 che modifica il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione delle allusioni a denominazioni legali di bevande spiritose o indicazioni geografiche di bevande spiritose e il loro uso nella designazione, nella presentazione e nell’etichettatura di bevande spiritose diverse dalle bevande spiritose cui è fatta allusione.

Più precisamente, con il richiamato regolamento è stata novellata la definizione di allusione, di cui all’art. 3, punto 3, del reg. UE n. 2019/787, per tenere conto di due nuove tipologie di allusioni per le quali sono fissate ulteriori e specifiche regole di etichettatura.

Prima della richiamata modifica, la disciplina UE ammetteva di alludere ad una o più denominazioni legali previste per le categorie di bevande spiritose che figurano nell’allegato I del reg. UE n. 2019/787 o a una o più indicazioni geografiche di bevande spiritose, nella designazione, presentazione o etichettatura solo dei seguenti prodotti:

  • Un prodotto alimentare diverso da una bevanda alcolica;
  • Una bevanda alcolica diversa da una bevanda spiritosa;
  • Una bevanda spiritosa che soddisfava i requisiti delle categorie da 33 a 40 dell’allegato I del regolamento (per memoria, 33. Liquore; 34. Crema di...; 35. Sloe Gin; 36. Sambuca; 37. Maraschinomarrasquinomaraskino; 38. Nocinoorehovec; Liquore a base di uova o advocaat o avocat o advokat; 40. Liquore all’uovo).

Sulle regole di produzione, nei casi di bevande alcoliche (ovvero le bevande alcoliche diverse da una bevanda spiritosa e le bevande spiritose che rientrano nei punti da 33 a 40 dell’allegato I del regolamento) la disciplina richiedeva che l’alcol aggiunto dovesse provenire esclusivamente dalla bevanda spiritosa cui fa riferimento l’allusione, distinguendo – in tal modo – le regole di produzione da seguire per le allusioni da quelle previste per i termini composti.

Sulle regole di etichettatura, di recente modificate con il regolamento delegato UE n. 2021/1334, nei casi di bevande alcoliche (ovvero le bevande alcoliche diverse da una bevanda spiritosa e le bevande spiritose che rientrano nei punti da 33 a 40 dell’allegato I del regolamento) la disciplina richiedeva che l’allusione:

  • Non figurasse sulla stessa riga della denominazione legale della bevanda;
  • Figurasse in caratteri di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione legale della bevanda e, qualora fossero utilizzati termini composti, in caratteri di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per tali termini composti;
  • La proporzione di ciascun ingrediente alcolico fosse indicata almeno una volta nello stesso campo visivo dell’allusione, secondo l’ordine decrescente dei quantitativi impiegati. Tale proporzione è pari alla percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente nel volume totale di alcole puro del prodotto finale;
  • quando il prodotto finale fosse una bevanda spiritosa (per memoria, una bevanda spiritosa che rientra nei punti da 33 a 40 dell’allegato I del regolamento), deve sempre figurare nello stesso campo visivo della denominazione legale del prodotto finale (la bevanda spiritosa nella cui etichettatura e presentazione è impiegata l’allusione ad un’altra bevanda spiritosa).

Con l’adozione del regolamento delegato UE n.2021/1465:

1° Novità: è possibile ricorrere all’allusione anche nell’etichettatura e presentazione di una bevanda spiritosa diversa dalle bevande spiritose che soddisfano i requisiti delle categorie da 33 a 40 dell’allegato I del regolamento UE n. 2019/787 (es. Acquavite di vino a base di Cognac).

Riguardo le regole di produzione proprie di questa nuova tipologia di allusioni, la bevanda spiritosa che viene citata nell’allusione:

  • Deve essere stata utilizzata come unica base alcolicaper la produzione della bevanda spiritosa finale;
  • Non deve essere stata combinata con prodotti alimentari diversi dai prodotti alimentari utilizzati per la sua produzione o per la produzione della bevanda spiritosa finale;
  • Non deve essere stata diluita mediante aggiunta di acqua cosicché il suo titolo alcolometrico sia inferiore al titolo alcolometrico minimo previsto per la categoria di bevande spiritose di cui all’allegato I o dal disciplinare dell’indicazione geografica a cui appartiene.

Riguardo le regole di etichettatura, si applicano le medesime regole già previste dalla disciplina vigente ovvero l’allusione:

  • Non deve figurare sulla stessa riga della denominazione legale della bevanda spiritosa finale;
  • Figura in caratteri di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione legale della bevanda spiritosa finale e, qualora siano utilizzati termini composti, in caratteri di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per tali termini composti;
  • Trattandosi di una nuova tipologia di allusioni ammesse per le bevande spiritose diverse da quelle che rientrano nei punti da 33 a 40 dell’allegato I del regolamento, con l’adozione del regolamento delegato UE n. 2021/1334, deve sempre figurare nello stesso campo visivo della denominazione legale del prodotto finale (la bevanda spiritosa nella cui etichettatura e presentazione è impiegata l’allusione).

2° Novità: il riferimento nell’etichettatura e presentazione di una bevanda spiritosa (diversa dalle bevande spiritose che soddisfano i requisiti delle categorie da 33 a 40) al nome della bevanda spiritosa (la denominazione legale prevista per una delle categorie di bevande spiritose che figurano nell’allegato I del regolamento o a un’indicazioni geografica di bevande spiritose) precedentemente contenuta nel fusto (contenitore, botte) utilizzato per la maturazione/invecchiamento della bevanda spiritosa finale è considerata un’allusione (es. Rum invecchiato in botti di Kentucky BourbonGrappa invecchiata in botti di Rum).

In altre parole, le indicazioni che, su base volontaria, possono essere fornite al consumatore per informare sulla tipologia di contenitore all’interno del quale la bevanda spiritosa finale ha trascorso un congruo periodo di tempo, indicando nell’etichettatura e presentazione della bevanda spiritosa “finale” il nome della bevanda spiritosa precedentemente contenuta nel richiamato fusto non potranno più essere considerate informazioni volontarie al consumatore ai sensi dell’art. 36 del reg. UE n. 1169/2011, bensì diventano allusioni, per le quali si dovranno rispettare queste nuove regole.

In particolare, sulle regole di produzione:

  • La bevanda spiritosa finale deve essere stata immagazzinata per l’intero periodo di maturazione, o anche solo per una sua parte, in un fusto di legno precedentemente utilizzato per la maturazione della bevanda spiritosa citata nell’allusione;
  • Per le categorie di bevande spiritose o indicazioni geografiche per le quali è vietata l’aggiunta di alcole diluito o non diluito, il fusto di legno deve essere stato svuotato dei suoi contenuti precedenti.

Sulle regole di etichettatura, l’allusione:

  • Non figura sulla stessa riga della denominazione della bevanda spiritosa finale;
  • Deve figurare nell’ambito della descrizione del fusto utilizzato per maturare la bevanda spiritosa finale;
  • Deve apparire meno evidente della denominazione legale della bevanda spiritosa finale o di qualsiasi termine composto, se utilizzato;
  • Deve figurare in caratteri di dimensioni non superiorialle dimensioni dei caratteri utilizzati per la denominazione legale della bevanda spiritosa finale o per qualsiasi termine composto, se utilizzato (per memoria, in tutti gli altri casi di allusioni la disciplina UE richiede che l’allusione appaia in caratteri di dimensioni non superiori alla metàdella dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione della bevanda spiritosa finale o, se presenti, dei termini composti);
  • Trattandosi di una nuova tipologia di allusioni ammesse per le bevande spiritose diverse da quelle che rientrano nei punti da 33 a 40 dell’allegato I del regolamento, con l’adozione del regolamento delegato UE n. 2021/1334, deve sempre figurare nello stesso campo visivo della denominazione legale del prodotto finale (la bevanda spiritosa nella cui etichettatura e presentazione è impiegata l’allusione).

Questa seconda novità non si applica alle bevande spiritose che soddisfano i requisiti di cui ai punti da 33 a 40 dell’allegato I del regolamento UE n. 2019/787: rimane da chiarire, pertanto, se la Commissione europea con la richiamata esclusione abbia inteso privare i prodotti che appartengono alle categorie da 33 a 40 (33. Liquore; 34. Crema di...; 35. Sloe Gin; 36. Sambuca; 37. Maraschinomarrasquino o maraskino; 38. Nocino o orehovec; Liquore a base di uova o advocaat o avocat o advokat; 40. Liquore all’uovo) della possibilità di informare il consumatore circa il contenitore impiegato per la maturazione/invecchiamento della bevanda spiritosa finale (indicazione del contenitore unitamente al nome della bevanda spiritosa precedentemente contenuta nel medesimo fusto) oppure se tale possibilità permane, ma vada ricondotta alle regole “classiche” delle allusioni. In questo caso, tuttavia va evidenziato che le regole “classiche” delle allusioni, oltre a prevedere diverse regole di etichettatura, richiedono che vi sia l’aggiunta di alcol proveniente dalla bevanda spiritosa citata nell’allusione.

Secondo Federvini la seconda novità si applica anche alle bevande spiritose che non rientrano in nessuna delle categorie di cui all’allegato I del regolamento.

Un primo chiarimento era già stato fornito dai servizi della Commissione europea in merito alla seconda novità: si applica solo qualora la bevanda citata nell’allusione è una bevanda spiritosa: in altre parole, quando la bevanda alcolica citata – che corrisponde alla bevanda precedentemente contenuta nel fusto – è diversa da una bevanda spiritosa (es. vino, birra, bevanda a base di vino, bevanda con un tenore alcolico inferiore a 15% vol.,) continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 36 del reg. UE n. 1169/2011 che regolano la fornitura al consumatore di informazioni volontarie (es. Grappa invecchiata in botti di Amarone della Valpolicella).

Con riferimento all’entrata in vigore, entrambe le novità si applicano, retroattivamente, a decorrere dal 25 maggio 2021: tuttavia, le bevande spiritose che non soddisfano i nuovi requisiti introdotti, ma la cui etichettatura e presentazione è comunque conforme all’art. 4 del reg. UE n. 716/2013 (l’allusione a qualsiasi categoria di bevanda spiritosa o a un’indicazione geografica, per la presentazione di un prodotto alimentare, non figura sulla stessa riga della denominazione di vendita. Per le bevande alcoliche, l’allusione appare in caratteri di dimensioni inferiori a quelli utilizzati per la denominazione di vendita e per il termine composto) e che sono state etichettate prima del 31 dicembre 2022 possono continuare a essere immesse sul mercato fino ad esaurimento delle scorte.

La pubblicazione in Gazzetta ufficiale del regolamento delegato UE n. 2021/1465 completa le novità attese in materia di etichettatura e presentazione delle bevande spiritose: come già anticipato nelle nostre precedenti note, è intenzione della Federazione organizzare un webinar informativo per illustrare tutte le modifiche introdotte, anche perché nel frattempo dovrebbero essere pubblicate le linee guida, redatte dai servizi della Commissione europea, illustrative di tutte le novità che dovrebbero essere di aiuto sia agli operatori sia alle autorità di controllo per un’armonica applicazione del regolamento UE n. 2019/787 sul territorio dell’Unione a seguito delle modifiche introdotte.

Scarica il regolamento.

 

 

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