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Normative

Gli aggiornamenti di leggi e decreti che riguardano il mondo dei vini, degli spiriti e degli aceti

11 Giugno 2018

Made Green Italy: come determinare l'impronta ambientale dei prodotti

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di Redazione | in 
Normative

Il 29 maggio è stato pubblicato il decreto “Made Green Italy”. La metodologia per la determinazione dell’impronta ambientale dei prodotti (Product Enviromental Footprint) era stata definita nella raccomandazione della Commissione europea del 9 aprile 2013. Ora, in attuazione del cd Collegato Ambientale, il decreto stabilisce le modalità di funzionamento dello schema nazionale volontario denominato «Made Green in Italy», per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti Made in Italy, anche con il rilascio del logo «Made Green in Italy» ai prodotti originari dell’Italia. 

I soggetti interessati a proporre una RCP (regola di categoria di prodotto) - ovvero le indicazioni metodologiche che definiscono regole e requisiti obbligatori e facoltativi necessari alla conduzione di studi relativi all'impronta ambientale per una specifica categoria di prodotto - inviano la richiesta al Ministero dell’Ambiente.

Le RCP hanno una validità di quattro anni. Novanta giorni prima della scadenza del termine di validità, il Ministero dell’Ambiente avvia una consultazione pubblica della durata di trenta giorni per il loro aggiornamento.

Lo schema, gestito dal Ministero dell’Ambiente, ha una valenza trasversale e intersettoriale, tuttavia, ancora devono essere implementate le regole specifiche e la relativa figura del verificatore indipendente accreditato relativamente ai settori rappresentati da Federvini.

Regolamento della Commissione sull’indicazione d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario.

E’ stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento, consultabile al seguente link.

La normativa, in ossequio all’articolo 26 del Regolamento 1169/2011 sull’informazione al consumatore, stabilisce l’obbligo di indicazione dell’origine dell’ingrediente primario, nel caso in cui tale omissione possa indurre in errore il consumatore. Questo regolamento non si applica ai prodotti vitivinicoli e alle bevande spiritose perché coperti da specifiche normative. 

Riguarda invece i vini aromatizzati e le bevande a base di vino perché non ci sono riferimenti specifici nel regolamento 251/2014: il Comité Vins, l’associazione europea del settore vino, si è già resa promotrice di una proposta di modifica del regolamento per fare in modo che anche queste famiglie di prodotti siano esclusi.

Si applica infine agli aceti perché non dispongono di una normativa europea specifica.

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