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30 Luglio 2020

Mipaaf, i chiarimenti sulle novità del Dl Semplificazioni

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di Redazione | in 
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Con la circolare n. 9030604 del 29 luglio 2020 (Allegato 2), con la quale il Ministero delle Politiche agrcole ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione delle nuove disposizioni contenute nell’articolo 43, comma 4, lettere d) e e) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. DL Semplificazioni).

Le disposizioni richiamate riguardano le deroghe inerenti, rispettivamente, lo spostamento fuori zona di produzione di partite atte a divenire vini DOP o IGP (articolo 38, comma 7, della Legge n. 238/2016 modificato) e l’imbottigliamento al di fuori della zona geografica delimitata (articolo 38, comma 7 bis, della Legge n. 238/2016), in presenza di circostanze eccezionali che impediscono agli operatori di rispettare temporaneamente il relativo disciplinare di produzione.

Con riferimento alla modifica che interessa l’articolo 38, comma 7, della Legge n. 238/2016, il Ministero ha precisato che il Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica (DPQAI), nel caso in cui si dovessero verificare le particolari circostanze indicate nel testo di Legge, può adottare i provvedimenti di modifica temporanea degli specifici disciplinari di produzione nel rispetto della procedura prevista dalla disciplina UE, previa presentazione della richiesta da parte dei soggetti interessati, al fine di trasferire temporaneamente le partite di mosti e di vini atti a divenire vini DOP o IGP al di fuori della zona di produzione delimitata e comunque in aree limitrofe.

Con riferimento, invece, alla nuova previsione contenuta nell’articolo 38, comma 7 bis, della Legge, il Ministero ha precisato che, nel caso in cui si dovessero verificare le particolari circostanze indicate nella richiamata disposizione, DPQAI può adottare i provvedimenti di modifica temporanea degli specifici disciplinari di produzione nel rispetto della procedura prevista dalla disciplina UE, previa presentazione della richiesta da parte dei soggetti interessati, al fine poter imbottigliare temporaneamente le partite vini DOP o IGP al di fuori della pertinente zona delimitata.

Allegato_2_CircolareDPQAI-ICQRFLug2020.pdf

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