Le regole Mipaaf per il V bando sui contratti di filiera e distretto (oltre 1,2 miliardi)
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Il Ministero delle Politiche agricole ha pubblicato l’Avviso inerente al V bando sui contratti di filiera e di distretto recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalità di erogazione delle agevolazioni previste nell’ambito delle procedure di attuazione, a partire dal fondo complementare al PNRR.
La misura può godere su una dotazione di oltre 1,2 miliardi di euro dal fondo degli investimenti complementari del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
La misura, rende noto il Mipaaf «è finanziata dal fondo degli investimenti complementari al Pnrr» e i beneficiari «saranno le imprese che concorrono direttamente alla produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e agroalimentari e le imprese che forniscono servizi e mezzi di produzione». Per beneficiare dell’agevolazione «le imprese dovranno aver sottoscritto un accordo di filiera, in ambito territoriale multiregionale, finalizzato alla realizzazione di un programma integrato a carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale. L’importo totale dei costi ammissibili riconducibile ad una sola regione non può superare l’85% del totale dei costi ammissibili del Contratto di filiera».
Sono ammessi, specifica il Mipaaf, i seguenti investimenti: investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria; investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli; investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari; partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e misure promozionali a favore dei prodotti agricoli; organizzazione e partecipazione a concorsi, fiere o mostre; progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo; partecipazione alle fiere e per gli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili effettuati da imprese di trasformazione. Sono ammessi alle agevolazioni i Contratti di filiera il cui importo complessivo degli investimenti ammissibili sia compreso tra 4 e 50 milioni di euro. Le agevolazioni saranno concesse nella forma del contributo in conto capitale e del finanziamento agevolato, subordinate alla concessione di un finanziamento bancario. Con successi avvisi, conclude la nota, verranno destinate le ulteriori risorse ai distretti del cibo, al settore ittico e a quello forestale.
L'avviso definisce l’ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei Programmi e/o dei Progetti, le spese ammissibili, la forma e l’intensità delle agevolazioni, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso ai Contratti di filiera e i criteri di valutazione dei Programmi o Progetti. Nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 17 del Regolamento (UE) n. 852/2020 in tema di investimenti sostenibili, gli interventi agevolati devono essere ecosostenibili, risultando, quindi, conformi al principio di non arrecare un danno significativo e perseguire gli obiettivi ambientali specificati dall’art. 9 del medesimo Regolamento comunitario;
L'avviso definisce inoltre le modalità di erogazione dei finanziamenti e di rendicontazione delle spese. Le agevolazioni sono concesse nella forma del Contributo in conto capitale e/o del Finanziamento agevolato. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni nella forma del Contributo in conto capitale, previste dal Decreto, sono individuate a valere sul Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al D.L. n. 59/2021. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni nella forma del Finanziamento agevolato sono individuate a valere sulle disponibilità del FRI, nei limiti della quota e secondo i criteri e le modalità stabiliti ai sensi dell’art. 1, comma 355 della legge 30.12.2004, n. 311.