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Notizie ed opinioni dal mondo dei vini, spiriti e aceti

27 Gennaio 2020

Etichette: scattano le nuove regole su indicazione di ingredienti e valori nutrizionali

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di Redazione | in 
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Il 2020 è un anno di particolare importanza ai fini dell’indicazione degli ingredienti e dei valori nutrizionali nella presentazione delle bevande alcoliche.

Il Regolamento 1169/2011, al momento della sua adozione, aveva esentato da questi due obblighi le bevande alcoliche in quanto sarebbero dovute intervenire delle ulteriori misure regolative specifiche. Il confronto tra le istituzioni europee e le Associazioni europee di settore ha portato a definire un percorso basato sull’autoregolamentazione.

Infine ricordiamo e sottolineiamo, ancora una volta, che la responsabilità per le informazioni sul prodotto ricadono esclusivamente in capo a colui che è individuato in etichetta come il responsabile delle informazioni al consumatore, sia esso il produttore o un’altra figura del circuito economico che commercializza il prodotto al consumatore.

Di seguito tentiamo di sintetizzare le principali disposizioni distinte per settore.

Vini

Ci riferiamo ai vini fermi, ai vini frizzanti, ai vini spumanti, ai vini liquorosi, ai vini aromatizzati e alle bevande a base di vino.

Il Comité Vins, tenuto conto della enorme parcellizzazione degli operatori, dopo aver definito un percorso applicativo, ha concordato di presentare anche la proposta a livello normativo.

Il rinnovamento delle istituzioni europee ha consentito di verificare un atteggiamento favorevole da parte del Consiglio e del Parlamento europeo: ci auguriamo che la procedura legislativa riprenda quanto prima per giungere a compimento nel corso del 2020.

Nel frattempo le Aziende potrebbero anticipare l’adozione della presentazione dei propri prodotti che tenga conto delle successive indicazioni.

Il Comitè Vins ha lavorato a delle linee guida che possono essere prese a riferimento e che stabiliscono quanto segue:

In etichetta

 - indicare il valore energetico (in kcal e kj),lasciando la facoltà di aggiungere anche gli altri parametri nutrizionali con le modalità previste dall’Allegato XV del Regolamento Informazione al consumatore 1169/2011,

- calcolare il valore energetico tenendo conto della presenza di alcol, zuccheri, acidi organici e polioli (prevalentemente glicerolo),

- indicare il valore energetico per 100 ml (che ricordiamo essere la quantità di riferimento standard indicata per qualsiasi alimento e bevanda) e per unità di consumo (definita in base al volume che contiene l’equivalente di 10 grammi di etanolo).

- si consiglia, data la peculiarità del settore dei vini, di dichiarare il valore energetico attenendosi a valori medi, così da non dover modificare le etichette ad ogni vendemmia.

On line

- con un link facilmente raggiungibile posizionato in etichetta oppure un bar code o QR code, il lettore/consumatore deve poter accedere alle informazioni relative all’identificazione del prodotto, la lista dei componenti, nonché tutte le indicazioni obbligatorie previste dall’articolo 119 del Reg. 1308/2013

- è possibile aggiungere anche informazioni facoltative previste dall’articolo 120 del Reg 1308/2013, e dal Reg. 33/2019.

Bevande spiritose

Il 4 giugno 2019, durante l’Assemblea Generale di Spirits Europe a Parigi, è stato firmato il Memorandum of Understanding (MoU) sull’etichettatura nutrizionale e sulla lista degli ingredienti delle bevande spiritose, alla presenza dell’allora Commissario europeo alla Salute e alla Sicurezza alimentare, Andriukaitis

Il memorandum si articola su questi impegni:

In etichetta

- riportare l’indicazione in etichetta del valore energetico (in kcal e Kj) per 100 ml e per porzione di consumo, in maniera visibile e chiaramente leggibile. Il valore energetico deve essere quello del prodotto commercializzato. Le calorie possono essere inserite sull’etichetta principale o sulla retroetichetta. L’unità di consumo, salvo disposizioni legislative specifiche dello Stato membro, può essere fissata a 30 ml,

- riportare le informazioni sui valori energetici anche attraverso delle forme visive (loghi, pittogrammi), basate sui valori medi nutrizionali a partire da dati generalmente stabiliti e accettati per il prodotto commercializzato in Europa,

- indicare il numero di unità di servizio contenute nel recipiente: una bottiglia standard di 700 ml contiene circa 23 unità da 30 ml.

On line

- fornire la lista degli ingredienti - così come previsto dal Reg 1169/2011, includendo l’acqua, premettendo la categoria funzionale di additivi e coloranti, evidenziando l’eventuale presenza di allergeni - a livello digitale attraverso, un bar code,  o QR-code, o un riferimento ad un sito da posizionare in etichetta;  l’accesso a tali informazioni deve essere diretto e non richiedere al consumatore di compiere ulteriori procedure o ricerche per la visualizzazione.

Maggiori informazioni sulla dichiarazione nutrizionale e sulla lista degli ingredienti sono deducibili da questo link: https://responsibledrinking.eu/

L’obiettivo di inserire in etichetta il valore energetico e di fornire informazioni sugli ingredienti, con le modalità digitali, dovrà seguire queste tappe:

  • il 25% delle confezioni presenti sul mercato,entro il 31 dicembre 2020
  • il 50% delle confezioni presenti sul mercato,entro il 31 dicembre 2021
  •  il 66% delle confezioni presenti sul mercato,entro il 31 dicembre 2022

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