Esonero contributivo gennaio-giugno 2020: nuovo modulo, domande entro il 30 settembre
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Nuove modalità per la presentazione della domanda di esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali legato alla pandemia Covid.
L'INPS ha pubblicato la circolare n. 130 del 31 agosto 2021 recante integrazioni indicazioni circolare n. 57 del 12 aprile 2021 e rilascio nuovo modulo di presentazione delle domande di esonero di cui all’articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modifiche e integrazioni.
Con la richiamata circolare l’INPS ha comunicato la disponibilità del nuovo modulo per la presentazione della domanda di esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.
In principio l’art. 222, comma 2, del c.d. DL Rilancio, convertito in Legge, aveva introdotto il richiamato esonero in favore delle imprese che operano in talune filiere agricole, fra cui quelle vitivinicole identificate con il solo codice ATECO 01.21.00 Coltivazione di uva. Ne seguirono le disposizioni attuative contenute nel decreto 15 settembre 2020 (nostra nota prot. n. 315 del 21 ottobre 2020), integrate dai messaggi INPS n. 3341 del 15 settembre (nostra nota prot. n. 295 del 14 novembre 2020) e 4353 del 19 novembre 2020 (nostra nota n. 361 del 23 novembre 2020).
Successivamente, l’art. 58 quater del c.d. DL Agosto ha esteso l’esonero anche a quelle Aziende associate ai codici ATECO 11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d. e 11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali, assicurando la copertura finanziaria dell’operazione con le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall’attuazione della misura della c.d. riduzione volontaria delle rese; le disposizioni attuative sono state adottate con il decreto 10 dicembre 2021 (nostra nota n. 25 del 20 gennaio 2021).
Nella primavera di quest’anno l’INPS, con la circolare n. 57 del 12 aprile 2021 (nostra nota n. 124 del 13 aprile 2021), aveva reso disponibile il modulo per la presentazione delle domande di esonero; successivamente, con il messaggio n. 1850 del 7 maggio 2021 (nostra nota n. 158 del 10 maggio 2021) aveva comunicato la sospensione della disponibilità del modulo di domanda e il differimento del termine per la presentazione delle domande, ravvisata la necessità di adeguare la procedura di autorizzazione dell’esonero a seguito delle modifiche apportate ai massimali di aiuti di Stato riferiti ai nuovi limiti individuali fissati dalla Commissione europea nel c.d. “Quadro temporaneo”.
Il nuovo modulo “Esonero Art.222 DL 34/2020” per la presentazione delle domande di esonero è disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”), sul sito istituzionale www.inps.it.
Le domande di esonero possono essere presentate entro il 30 settembre 2021.
Il modulo è stato semplificato consentendo al richiedente di dichiarare di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020)1863, e successive modificazioni. Per memoria, infatti, il comma 2-bis dell’art. 19 del c.d. DL Sostegni convertito in Legge ha disposto che “per accedere agli esoneri contributivi previsti dall'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificato dal presente articolo, i beneficiari nella domanda dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020)1863, e successive modificazioni”.
Segnaliamo che le domande presentate utilizzando il modulo preesistente sono comunque utili per accedere all’esonero e, pertanto, non sarà necessario presentare una nuova istanza.
Nel caso in cui il richiedente intenda modificare l’importo richiesto nella domanda presentata in precedenza, è possibile annullare l’istanza già inviata, mediante la funzione di “Rinuncia alla sgravio” e presentare una nuova domanda.
Si precisa che le domande presenti in procedura nello stato di “Bozza” sono state annullate: si dovrà, pertanto, procedere ad inserire una nuova domanda di esonero.
L’INPS procederà alla verifica della sufficienza delle risorse per soddisfare le richieste di esonero presentate. Nel caso in cui le risorse stanziate siano inferiori alla somma di tutti gli importi provvisoriamente autorizzati, l’importo dell’esonero riconosciuto in favore degli aventi diritto sarà ridotto in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari. L’importo autorizzato in via definitiva sarà comunicato tramite PEC a ciascun contribuente. Entro trenta giorni dalla predetta comunicazione, i beneficiari devono provvedere al versamento della contribuzione dovuta in misura eccedente l’importo dell’esonero autorizzato in via definitiva.
Allo stesso tempo, in caso di esito favorevole dell’istanza e qualora l’esonero sia concesso in quota parte per il superamento del limite di spesa individuale nel quadro dei massimali fissati in materia di aiuti di Stato dalla sezione 3.1 del c.d. “Quadro temporaneo”, i contribuenti dovranno provvedere al versamento della quota risultata eccedente in un’unica soluzione entro trenta giorni dalla comunicazione dell’esito dell’istanza, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Se, invece, il richiamato superamento del massimale è accertato dall’INPS nel corso della registrazione dei richiamati aiuti di Stato, i contribuenti dovranno provvedere al versamento della quota risultata eccedente in un’unica soluzione: sulle somme da versare saranno dovute le sanzioni civili per omissione, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera a), della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, calcolate a decorrere dal giorno successivo al trentesimo giorno dalla comunicazione dell’importo autorizzato in via definitiva.
Con riferimento alle Imprese che possono accedere al richiamato ristoro, l’INPS ha chiarito che accedono all’esonero i datori di lavoro delle imprese, anche appartenenti ai settori diversi da quello agricolo, che svolgono un’attività identificata da uno dei codici ATECO indicati nell’allegato 1 al DM 15 settembre 2020 e dai codici ATECO 11.02.10 e 11.02.20 introdotti dall’articolo 58 quater del DL n. 104/2020. Per i settori di interesse della Federazione, citiamo i codici 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali (massimale di aiuto concedibile fissato a € 225.000); 11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d. e 11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali (massimale di aiuto concedibile € 1.800.000).
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