Ecco le nuove misure urgenti per contenere l'epidemia e l'elenco delle attività che restano in funzione
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Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il 22 marzo 2020 il dpcm che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
Il decreto parla di “sospensione delle attività produttive industriali o commerciali“, ad eccezione delle filiere necessarie e di quelle che consentano il funzionamento di queste ultima e indica un elenco delle attività che potranno continuare a restare attive. Allo stesso tempo però, il testo del provvedimento spiega che “resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal Dpcm 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020”.
Nell’elenco delle attività produttive che possono continuare ad operare – nel rispetto del protocollo sulla sicurezza e delle altre disposizioni emanate in materia di sicurezza dei lavoratori – abbiamo i codici ATECO 10 e 11 che coprono tutte le produzioni rappresentate dalla Federazione. Ove vi fossero dei dubbi riguardo a specifici fornitori di beni e/o servizi necessari alla produzione, le lettere d) e f) dell’articolo 1, assicurano la continuità di azione.
Le disposizioni del decreto producono effetto dal 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Riportiamo negli allegati le nuove disposizioni del Governo per contenere l'epidemia di Coronavirus.
- Scarica l'Ordinanza del Ministero della Salute con cui si fa divieto di spostamenti in comuni diversi da quelli in cui ci si trova.
- Scarica il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui si sospendono tutte le attività commerciali e industriali.
- Scarica l'edizione straordinaria della Gazzetta ufficiale con l'elenco delle attività che restano in funzione.