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09 Gennaio 2020

Certficazione nel settore vinicolo: le norme Tuv non ancora adeguate alle disposizioni Ue

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di Redazione | in 
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Nella seduta dell’Aula del Senato di mercoledì 7 gennaio 2020 è stata presentata un’interrogazione a prima firma del sen. Stefano (PD) relativa alle norme del TU vitivinicolo sugli organismi di controllo autorizzati alla verifica annuale del rispetto del disciplinare nel corso della produzione e durante e dopo il confezionamento del vino (art. 64 Legge 238/2016). Gli interroganti evidenziano la criticità legata all’accreditamento presso Accredia esclusivamente in capo agli organismi di controllo privati, mentre non è imposto alcun accreditamento alle autorità pubbliche delegate, riportando i rilievi dell’Antitrust al raggiungimento di un assetto concorrenziale delle attività di certificazione nel settore vinicolo maggiormente efficace e trasparente. Secondo la normativa europea, infine, l'unica autorità competente designata per l'Italia è il MiPAAF e non è prevista alcuna delega per i controlli ad altre autorità, ma soltanto ad uno o più organismi di controllo.

L’atto chiede pertanto al Ministro delle politiche agricole:

  • di promuovere l’adeguamento delle norme del TUV alle disposizioni europee, prendendo atto che il Ministero non può designare altre autorità, ma soltanto organismi di controllo.

L'interrogazione

STEFANOCIRINNA'ALFIERIASTORREFEDELIPARRINILAUSBITIVALENTEMESSINA AssuntelaFERRAZZIPINOTTIMANCAIORIROJCBOLDRINID'ARIENZO - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. - Premesso che:

l'art. 64 della legge n. 238 del 2016 dispone che "la verifica annuale del rispetto del disciplinare nel corso della produzione e durante e dopo il confezionamento del vino è effettuata da autorità pubbliche e da organismi di controllo privati, ai sensi dell'articolo 2, secondo paragrafo, numero 5), del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell'articolo 5 dello stesso regolamento. Gli organismi di controllo privati devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Le autorità pubbliche devono essere conformi ai requisiti previsti ai punti 5.1, 6.1, 7.4, 7.6, 7.7, 7.8, 7.12 e 7.13 della stessa norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012";

gli organismi di controllo privati sono soggetti a previo accreditamento, da parte di Accredia, che verifica a monte i requisiti di adeguatezza di tali soggetti, mentre non è imposto alcun accreditamento alle autorità pubbliche delegate;

l'attività di verifica del disciplinare è operata, pertanto, da due categorie di soggetti, sia da organismi privati soggetti a previo accreditamento, sia da autorità pubbliche delegate, come le camere di commercio, non soggette a previo accreditamento:

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato, con segnalazione AS1265 del 17 marzo 2016, che la situazione vigente può dar luogo a distorsioni del mercato, richiamando l'esigenza di "raggiungere nel più breve tempo possibile un assetto concorrenziale delle attività di certificazione nel settore vinicolo maggiormente efficace e trasparente";

l'art. 90 del regolamento (UE) n. 1306/2013, rubricato "controlli connessi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali protette", ai commi 2 e 3, stabilisce che "gli Stati membri designano l'autorità competente incaricata di effettuare i controlli dell'adempimento degli obblighi stabiliti nella parte II, titolo II, capo I, sezione II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, in base ai criteri stabiliti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e garantiscono il diritto degli operatori che soddisfano tali obblighi ad essere coperti da un sistema di controlli. All'interno dell'Unione la verifica annuale del rispetto del disciplinare nel corso della produzione e durante o dopo il condizionamento del vino è effettuata dalla competente autorità di cui al paragrafo 2, oppure da uno o più organismi di controllo ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, punto 5), del regolamento (CE) n. 882/2004 che operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell'articolo 5 di detto regolamento";

secondo la normativa europea l'unica autorità competente designata per l'Italia è il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e non è prevista alcuna delega per i controlli ad altre autorità, ma soltanto ad uno o più organismi di controllo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda promuovere l'adeguamento del testo dell'art. 64 della legge n. 238 del 2016 alle disposizioni europee, prendendo atto che il Ministero non può designare altre autorità, ma soltanto organismi di controllo, tutti soggetti all'art. 5 del citato regolamento (CE) n. 882/2004, e pertanto soggetti a previo accreditamento.

(3-01297)

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