Agroalimentare, Ue avvia procedura d'infrazione contro l'Italia per ritardi sul divieto di pratiche sleali
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La Commissione europea ha avviato procedure di infrazione contro 12 Stati membri, tra cui l'Italia, per non aver recepito le norme dell'Ue che vietano le pratiche commerciali sleali nel settore agroalimentare. Lo rende noto l'esecutivo comunitario, precisando che la direttiva sulle pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare, adottata il 17 aprile 2019, garantisce la protezione di tutti gli agricoltori europei, nonché dei fornitori di piccole e medie dimensioni, contro 16 pratiche commerciali sleali da parte di grandi acquirenti nella filiera della catena alimentare.
La Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora ad Austria, Belgio, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Francia, Italia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia e Spagna chiedendo loro di adottare e notificare le misure pertinenti.
Gli Stati membri hanno ora due mesi per rispondere. Ad oggi, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Slovacchia e Svezia hanno notificato alla Commissione di aver adottato tutte le misure necessarie per il recepimento della direttiva, dichiarando così completato il recepimento. La Francia e l'Estonia hanno informato che la loro legislazione recepisce solo parzialmente la direttiva.
La direttiva europea intende regolamentare il rapporto tra il fornitore e l’acquirente, rendendo la compravendita di prodotti agricoli e alimentari più equa per entrambi. In particolare, diventerebbero vietati i pagamenti al fornitore se il ritardo di consegna è di oltre un mese per i beni deperibili (due per quelli non deperibili), o se la consegna non avviene. Sono anche proibiti i comportamenti scorretti dell’acquirente verso il fornitore, come l’annullamento di ordini senza preavviso sufficiente, il pagamento a carico del fornitore in caso di deterioramento dei prodotti o reclamo da parte dei clienti, la modifica unilaterale degli accordi di fornitura e il rifiuto di confermare gli accordi in forma scritta. Inoltre, l’acquirente non potrà adottare ritorsioni commerciali verso il fornitore o appropriarsi e divulgare i suoi segreti commerciali.