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06 Luglio 2020

Agea: integrate le istruzioni sulla misura della Distillazione

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di Redazione | in 
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Agea con la pubblicazione delle Istruzioni operative n. 62 del 3 luglio 2020 ha integrato e chiarito alcuni aspetti previsti nelle Istruzioni n. 56 del 23 giugno scorso.

In particolare, si evidenzia che:

  • È stato pubblicato il fac-simile della fidejussione (allegato I delle Istruzioni operative).

Per semplificare l’iter di produzione della garanzia, AGEA ha eliminato il riferimento al numero del contratto. È stato chiarito che restano comunque valide le garanzie, fin qui prodotte, recanti tale numero;

  • Viene introdotta una tolleranza sui conferimenti.

Più precisamente, sul vino conferito dal produttore in distilleria vengono effettuati controlli per verificare la corrispondenza con quanto indicato nel contratto e cioè:

  1. La corrispondenza del titolo alcolometrico con quello indicato in contratto, fatta salva una tolleranza del 5%;
  2. La corrispondenza della quantità da distillare con quella approvata in contratto, fatta salva una tolleranza del 5%.

La tolleranza del 5% può essere riferita:

  1. Alla differenza tra il grado alcolometrico riportato nel contratto e quello del vino conferito;
  2. Alla differenza tra le quantità che si intendono conferire in contratto e quelle effettivamente conferite.

In ogni caso, il titolo alcolometrico del vino conferito non può essere inferiore a quanto stabilito nel decreto ovvero una gradazione alcolica minima di 10° vol.

Ciò consente, in caso di conferimento di vino con gradazione più bassa rispetto a quella riportata in contratto di implementare la consegna con ulteriori quantità di vino fino alla concorrenza del montegradi riportato in contratto e in domanda. Invece, se il conferimento consiste in una quantità di vino con gradazione alcolica maggiore rispetto a quella riportata in contratto, l’applicazione della tolleranza del 5% comporta che detta quantità possa essere ridotta fino alla concorrenza del montegradi pattuito;

  • Con riferimento alla presentazione del contratto di distillazione, AGEA ha chiarito che con il termine “olografa” intende la firma autografa apposta manualmente dai contraenti;
  • È stato posticipato il termine di presentazione della domanda di aiuto: il produttore deve presentare all’AGEA entro il 15 settembre 2020 una domanda di aiuto per ciascun contratto approvato, anziché entro il 31 luglio come indicato in precedenza;
  • Con riferimento alla documentazione da allegare alla domanda di aiuto, l’impegno del distillatore ad ottenere alcool da destinare per fini industriali o energetici si considera rispettato nel momento in cui il distillatore fornisce la prova dell’avvenuta trasformazione del vino in alcool da utilizzare esclusivamente per uso industriale compresi i fini farmaceutici e per la produzione di disinfettanti o energetici, avente almeno la gradazione di 92°.

Si allega copia delle Istruzioni operative.

 

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